(v. Usufrutto)
Riferimenti normativi
Articolo 995 del Codice Civile
L’espressione “quasi usufrutto” indica l’usufrutto che ha ad oggetto cose consumabili o fungibili, quali sono, ad esempio, delle somme di denaro.
Oggetto del diritto di usufrutto può essere, infatti, qualunque tipo di bene, mobile o immobile, materiale o immateriale (si pensi a un brevetto) e perfino cose deteriorabili oppure consumabili.
Queste ultime due ipotesi, tuttavia, sono da tenere ben distinte tra loro.
La dottrina è concorde nel differenziare, infatti, il quasi-usufrutto dall’usufrutto di beni deteriorabili, cioè di quei beni che, pur subendo una diminuzione del valore economico, sono utilizzabili più volte, pertanto, inconsumabili. In questo caso, l’usufruttuario alla fine dell’usufrutto è tenuto a restituire le cose deteriorabili nello stato in cui si trovano.
Nel caso di cose deteriorabili, infatti, l’utilizzo delle stesse (che potrebbe essere, a titolo esemplificativo, una cava o una miniera da sfruttare), nonostante ne implichi una inevitabile usura e/o consumazione, non determina il suo venir meno, né la distruzione o il mutare della sua sostanza: l’usufruttuario può, pertanto, sfruttare il bene, essendo tenuto a restituire quello che rimane dello stesso, senza incorrere per questo motivo in alcun obbligo risarcitorio.
Nel caso, invece, di cose consumabili, ossia suscettibili di un solo uso, poiché sarebbe impossibile restituire la medesima dopo il suo utilizzo, l’unico obbligo dell’usufruttuario è quello di fornire al proprietario, al momento dell’estinzione del proprio diritto, cose della medesima quantità e qualità di quelle ricevute in godimento.
Questo è il cd. quasi usufrutto, istituto che avrebbe in comune con l’usufrutto in senso tecnico pressoché solo il carattere della necessaria temporaneità.
Le distinzioni che si rinvengono tra l’usufrutto in senso stretto e il quasi usufrutto sono, infatti, notevoli.
In primo luogo, non essendo possibile la restituzione in natura del bene, la legge pone a carico del quasi – usufruttuario un obbligo di pagamento, all’estinzione dell’usufrutto, del valore dei beni consumabili o in alternativa la restituzione di altrettanti beni della stessa specie e quantità di quelli ricevuti.
Inoltre, con riferimento al godimento del bene, esso non potrà realizzarsi con il possesso, ma con il passaggio della proprietà dei beni.