Usufrutto congiuntivo

(v. Usufrutto)

L’usufrutto si caratterizza per la sua temporaneità.
La durata del diritto non può, infatti, eccedere la vita dell’usufruttuario e se lo stesso è costituito a favore di una persona giuridica (così come in favore di un ente non personificato, quale ad esempio un’associazione non riconosciuta) la sua durata non potrà essere superiore a trenta anni.

Il fondamento della temporaneità dell’usufrutto è da rinvenirsi nell’esigenza di salvaguardare il nudo proprietario, il quale, ove fosse consentita un’indefinita durata degli effetti dell’istituto (il c.d. usufrutto perpetuo), si vedrebbe spogliato definitivamente dei suoi poteri di godimento e di disposizione sul bene, con conseguente perdita di qualsivoglia utilità.

Il requisito della necessaria temporaneità della figura in commento ha posto da tempo la questione circa la compatibilità e/o l’ammissibilità di particolari tipologie di usufrutto; in specie, ci si riferisce al c.d. usufrutto congiuntivo, a quello successivo nonché, infine, a quello denominato successivo improprio.

L’usufrutto congiuntivo ricorre laddove il diritto venga attribuito a più soggetti congiuntamente, anche con la previsione del diritto di accrescimento in favore del contitolare rimasto in vita.
L’usufrutto con accrescimento reciproco tra gli stessi comporta che, nel caso di morte o rinunzia di uno dei contitolari, il suo diritto non si estingue consolidandosi con la nuda proprietà, ma si trasferisce a vantaggio degli altri cousufruttuari andando ad accrescere la quota degli altri.
Tale fattispecie, la quale impedisce, dunque, la consolidazione immediata dell’usufrutto con la nuda proprietà (conseguenza invece naturale in ipotesi di unico usufruttuario e derivante dalla vis elastica ed espansiva dell’usufrutto per antonomasia), viene pacificamente ritenuta compatibile con la natura provvisoria e temporanea dell’istituto, e dunque ammissibile, a condizione tuttavia che siffatto diritto di accrescimento a favore del contitolare rimasto in vita sia previsto in modo inequivoco – anche se implicitamente – dalla concorde volontà delle parti quale risultante dall’atto costitutivo.

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