(v. Usufrutto e usufrutto legale – differenze)
Riferimenti normativi
Articoli 324 e ss. del Codice civile
Tutti i beni appartenenti al figlio minore costituiscono oggetto dell’usufrutto legale dei genitori.
Non sono soggetti a usufrutto legale:
• le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte;
• i beni:
a) acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
b) lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un’arte o una professione;
c) lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà, o uno di essi, non ne abbiano l’usufrutto (la condizione non ha tuttavia effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima);
d) pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione, e accettati nell’interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all’accettazione, l’usufrutto legale spetta esclusivamente a questi).
Successivamente all’entrata in vigore della legge sull’affidamento condiviso, poiché l’ipotesi ordinaria di affidamento dei figli minori è l’affidamento condiviso a entrambi i genitori, appare chiaro che, nell’ipotesi di esistenza di beni immobili di proprietà di un figlio minore, l’usufrutto sui medesimi spetterà a entrambi i genitori, con tutte le intuibili conseguenze che potranno prodursi nell’ipotesi di contrasto tra gli stessi e del conseguente pregiudizio che potrà derivarne al minore. Laddove non vi sia conflitto tra i genitori, gli stessi dovranno decidere come impiegare i frutti del bene di proprietà del minore, seguendo la regola dell’accordo; laddove però non vi sia accordo o i genitori siano separati o divorziati e i figli siano affidati in regime di affido condiviso, i genitori potranno chiedere al giudice di autorizzare la scelta proposta da uno dei due, oppure chiedere al giudice di nominare un curatore che amministri i beni del minore, con il conseguente aumento di spese, a danno del minore, che questo comporta.
Giurisprudenza
I genitori- pur potendo compiere in nome proprio gli atti di disposizione che non incidano sulla consistenza del patrimonio del figlio – non possono disporre liberamente dei frutti (tra cui vanno compresi anche gli interessi su di un capitale del figlio minore), ma devono destinarli al mantenimento della famiglia, seppure con ampia discrezionalità nella scelta dei modi.
Quanto alle cause di estinzione, l’usufrutto legale cessa di produrre i suoi effetti a seguito dell’alienazione dei beni del figlio, al raggiungimento della maggiore età o alla sua morte.
Particolare ipotesi è quella prevista dall’art. 465 c.c. che in tema di indegnità a succedere prevede la privazione dell’usufrutto legale e dell’amministrazione del genitore indegno.
Scopo della norma è quello di evitare che, anche indirettamente, l’indegno possa trovare vantaggio dall’eredità devoluta ai suoi figli che succedono per rappresentazione o per ragioni proprie al de cuius. Tale esclusione dai diritti di usufrutto o di amministrazione spettanti ai genitori, si aggiunge alle ipotesi previste dall’art. 324 c.c. . Se indegno è un solo genitore, l’usufrutto legale e l’amministrazione si concentra sull’altro. Se entrambi i genitori sono indegni, l’amministrazione viene affidata ad un curatore.