Vincolo di destinazione – Oggetto

(v. Vincolo di destinazione)

Riferimenti normativi
Articolo 2645 ter del Codice Civile

L’art. 2645-ter prevede espressamente vincoli costituiti solo su beni immobili (v. Beni immobili) e beni mobili registrati (v. Beni mobili registrati).
Oltre a questi, si ritiene che oggetto di destinazione possano essere anche altri beni mobili per i quali l’ordinamento giuridico preveda una forma di pubblicità idonea a rendere conoscibile a terzi l’esistenza del vincolo, quali, ad esempio, le quote di società a responsabilità limitata e i titoli di credito (v. Trascrizione – Pubblicità immobiliare).

Può, dunque, essere oggetto di vincolo di destinazione qualunque diritto reale (v. Diritti reali di godimento) a condizione che ne sia effettivamente possibile la destinazione (dunque, sicuramente la piena proprietà; l’usufrutto; il diritto di superficie).
Tendenzialmente non possono essere oggetto di vincolo di destinazione: nuda proprietà, diritto d’uso, diritto di abitazione (v. Abitazione) e diritto di servitù (v. Servitù).
La nuda proprietà stante l’assenza di una produzione di frutti, l’uso e l’abitazione in quanto non sono cedibili o la servitù che necessita di un rapporto con il fondo.
Può essere, dunque, oggetto dell’atto di destinazione qualunque diritto reale su (o la quota di comproprietà di) un bene immobile purché sia un diritto reale la cui disciplina sia compatibile con la destinazione.

La natura dell’atto di destinazione sembra non essere compatibile con i diritti reali di garanzia (v. Diritti reali di garanzia).

Possono essere oggetto del vincolo ex art. 2645 ter c.c. i beni immobili e i beni mobili registrati, perché c’è un regime di pubblicità idoneo a rendere il vincolo conoscibile ai terzi che acquistano il bene o che vengono in contatto con il titolare del bene.

Si ammette il vincolo anche sui beni in comunione legale: la costituzione del vincolo dovrà essere decisa con il consenso di entrambi i coniugi (v. Coniuge), altrimenti l’atto, che è di straordinaria amministrazione, diventerebbe annullabile ex articolo 184.

Rispetto ai beni vincolabili in fondo patrimoniale (v. Fondo patrimoniale), la differenza riguarda i titoli di credito, che per il vincolo di destinazione non sono previsti.
Per quanto riguarda le quote di s.r.l. (v. Quote societarie), come per il fondo patrimoniale, si sta allargando l’ambito dei beni destinabili ricomprendovi anche quei beni che pur non menzionati dalla norma hanno comunque un sistema idoneo di pubblicità.
Quindi le quote di s.r.l. secondo una parte della dottrina sarebbero secondo questa tesi destinabili ex art. 2645ter.
Sarebbe possibile assoggettare a vincolo di destinazione le quote di società a responsabilità limitata, perché il sistema di pubblicità sarebbe garantito dal Registro delle imprese.

E’ possibile, dunque, assoggettare al vincolo anche beni diversi dagli immobili e dai mobili registrati, purché per questi altri beni esista una forma di pubblicità che sia idonea a rendere conoscibile ai terzi l’esistenza del vincolo.
Quindi il bene deve essere per sua natura e per la disciplina prevista dall’ordinamento soggetto ad un sistema di pubblicità.

Relativamente ai beni oggetto dell’atto di destinazione non opera la surrogazione reale.
I fenomeni di surrogazione sono eccezionali e trovano la loro fonte in specifiche disposizioni normative, assenti nella materia in esame. Non sembra quindi che si possa ravvisare surrogazione reale, essendo peraltro ben possibile che il disponente stesso o il gestore assumano l’obbligo di utilizzare quanto ricavato dalla vendita del bene destinato per acquistare un altro bene da assoggettare a vincolo ai sensi dell’art. 2645ter o comunque per utilizzare la somma ricavata in maniera conforme alla destinazione.

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