Vincolo di destinazione

Riferimenti normativi
Articolo 2645 ter del Codice Civile

La legge stabilisce che il vincolo di destinazione può essere utilizzato quando si desidera destinare determinati beni “alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela”.
Esso rappresenta un fondamentale strumento per la tutela del patrimonio.

I vincoli di destinazione, pertanto, possono essere definiti come atti di disposizione del proprio patrimonio (v. Patrimonio) con cui è possibile separarne una parte, destinando alcuni beni alla realizzazione di scopi appunto meritevoli di tutela e in favore di determinati soggetti beneficiari.

I beni che sono costituiti in patrimonio destinati e sottoposti a relativo vincolo, sono sottratti all’aggressione dei creditori generici.
Attraverso il vincolo ex art 2645 ter c.c. si possono realizzare masse patrimoniali distinte e finalizzate ad uno scopo. Esso rappresenta, infatti, una ipotesi eccezionale di segregazione patrimoniale e una deroga al principio generale per cui il debitore risponde dei propri debiti con tutti i suoi beni presenti e futuri (v. Responsabilità generica).

Una delle caratteristiche principali del vincolo di destinazione è l’effetto segregativo ed al contempo protettivo, ossia la separazione dei beni vincolati dagli altri beni del disponente, con conseguente impossibilità per i creditori del disponente di soddisfarsi su di essi. Il patrimonio vincolato diviene così una massa separata (ed al contempo protetta) rispetto al restante patrimonio del disponente e la trascrizione del relativo negozio costitutivo nei pubblici registri rende opponibile ai terzi il vincolo di destinazione. In merito al suddetto effetto, tuttavia, va evidenziato come il nostro legislatore abbia anche delineato specifiche situazioni che non è possibile proteggere, cioè per le quali il vincolo di destinazione non può essere utilizzato, quali ad esempio gli atti soggetti all’azione revocatoria ordinaria (art. 2901 codice civile) o fallimentare (artt. 64 e 67 R.D. 267/1942).

Il vincolo di destinazione può assurgere a strumento di organizzazione flessibile del patrimonio, sia personale che aziendale, adeguandosi facilmente alle più varie esigenze, purché siano rispettati i requisiti individuati dal legislatore.

La sua causa è rappresentata dalla volontà destinatoria del disponente, sorretta dalla meritevolezza degli interessi.

Gli interessi meritevoli di tutela sono quelli riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, ad enti o persone fisiche e la loro natura è, quindi, di tipo solidale; ciò detto, perché il vincolo di destinazione sia legittimo, non è sufficiente la liceità dello scopo, ma occorre la sussistenza di un interesse altruistico da realizzare.

Gli ambiti di meritevolezza sono quelli di rilevanza costituzionale; la tutela disabili; 
quello fondazionale; la famiglia in crisi; 
la convivenza more uxorio; la tutela delle famiglie allargate (ricomposte).

È possibile che l’atto di destinazione produca anche un effetto traslativo: il disponente può nominare un gestore del vincolo, in favore del quale può anche disporre il trasferimento della titolarità dei diritti vincolati, al fine di perseguire gli scopi del vincolo e amministrare i beni segregati.

Il legislatore ha immaginato la fattispecie al fine di assolvere a scopi prevalentemente assistenziali.
Per esempio il caso un familiare disabile.
Naturalmente non è possibile lasciare al disabile l’intestazione dei beni perché quest’ultimo non sarebbe in grado di provvedere alla gestione, dunque il vincolo di destinazione in questo caso sarebbe la scelta più adeguata.

La fattispecie di cui all’art. 2645 ter c.c. consente di costituire un vincolo, individuando determinati beni del patrimonio personale, in modo da destinarli al fine per cui l’atto è stato realizzato, come il caso l’assistenza del parente disabile.

Ciò comporta che tali beni saranno vincolati e, dunque, sottratti ad eventuali procedure esecutive o concorsuali, essendo di conto anche esclusi dall’asse ereditario (v. Asse ereditario).

Il vincolo di destinazione comporta, dunque, un sacrificio della ragione dei creditori che si vedranno sicuramente diminuire la garanzia patrimoniale, ma questi potranno comunque tutelarsi con l’utilizzo degli ordinari mezzi di conservazione.

Gli usi a cui può essere destinato l’istituto sono molteplici: oltre che assistenziali e familiari, con il vincolo di destinazione si può agevolare o prevenire la soluzione di controversie; risolvere esigenze imprenditoriali; disporre mandati fiduciari – in questo caso il vincolo di destinazione è finalizzato ad assicurare un efficace gestione dei beni del disponente.

Nell’ambito dei rapporti familiari il vincolo di destinazione può essere applicato, ad esempio, ai conviventi di fatto (v. Convivenza); infatti, il vincolo di destinazione in questo caso non rende espropriabili determinati beni, che si possono destinare al soddisfacimento dei bisogni familiari.

Questo è possibile in quanto tale istituto viene utilizzato in sostituzione del fondo familiare riservato alla famiglia fondata sul matrimonio (v. Fondo Patrimoniale).

I fondi quindi possono essere destinati agli stessi conviventi (v. Conviventi), nonché ai figli (v. Figli).
A questo proposito, l’istituto può essere utilizzato anche in caso di coppia omosessuale legata da unione civile o convivente di fatto.

Naturalmente l’accesso al sistema definito dall’art. 2645 ter c.c. è preluso per le famiglie fondate sul matrimonio, per evitare di inficiare l’istituto del fondo patrimoniale.

Anche nell’ambito di separazione (v. Separazione dei coniugi) e divorzio (v. Divorzio), il vincolo di destinazione può essere utilizzato per soddisfare gli obblighi di natura patrimoniale, come ad esempio il mantenimento dei figli o del coniuge economicamente più debole.

Il vincolo di destinazione può avere come durata un periodo non superiore a novanta anni o la durata della vita della persona beneficiaria.

L’art. 2645-ter prevede espressamente vincoli costituiti solo su beni immobili (v. Beni immobili) e beni mobili registrati (v. Beni mobili registrati).
Oltre a questi, si ritiene che oggetto di destinazione possano essere anche altri beni mobili per i quali l’ordinamento giuridico preveda una forma di pubblicità idonea a rendere conoscibile a terzi l’esistenza del vincolo, quali, ad esempio, le quote di società a responsabilità limitata e i titoli di credito. (v. Vincolo di destinazione – Oggetto)

Quanto all’impiego dei beni conferiti e dei loro frutti, giova precisare che i beni sono vincolati a uno scopo ben preciso di conseguenza il fiduciario a cui sono affidati i beni avrà dei limiti specifici da rispettare.

Di conto tale soggetto dovrà amministrare i beni sottoposti a vincolo secondo le direttive stabilite per tutelare specifici diritti.

L’art. 2645 ter c.c. richiede per l’atto costitutivo del vincolo di destinazione la forma dell’atto pubblico.
Il legislatore ha escluso il ricorso alla scrittura privata, proprio per consentire, tramite la forma solenne, un’adeguata valutazione e ponderazione degli interessi in rilievo.
Il vincolo di destinazione, infatti, comporta un rilevante sacrificio delle posizioni creditorie, ad esclusivo interesse del titolare del patrimonio.
Proprio questo conflitto, che generalmente si genera, ha indotto il legislatore a prescrivere la forma pubblica che garantisce un preventivo filtro di legalità da parte del pubblico ufficiale.

La scelta della forma è, inoltre, propedeutica all’atto di trascrizione (v. Trascrizione – Pubblicità immobiliare). E’, invece, meno rilevante al fine di costituire il vincolo stesso, nonché la produzione dei relativi effetti.

La trascrizione del vincolo assolve ad una duplice funzione: da un lato l’opponibilità ai terzi del vincolo di destinazione; dall’altro, la limitazione della responsabilità patrimoniale del bene destinato che non può essere oggetto di esecuzione in relazione a diritti di credito, non sorti in conseguenza del vincolo stesso.
La destinazione e la separazione patrimoniale sono, tuttavia, conseguenze dipendenti dall’atto unilaterale in questione, sono solo resi opponibili dalla trascrizione.

In conclusione
Il Soggetto conferente del vincolo di destinazione è colui che intende porre in essere la destinazione del bene in favore di uno o più soggetti giuridici indicati.
Il Soggetto beneficiario può essere sia una persona fisica sia una persona giuridica.
La Forma dell’atto deve essere pubblico.
I Beni vincolati devono essere beni immobili o beni mobili registrati.
L’interesse perseguito deve essere meritevole di tutela.
La durata del vincolo non deve superare i 90 anni o se espressamente specificato può anche essere stabilito per tutta la vita del beneficiario.
L’atto del vincolo di destinazione per essere valido deve essere trascritto nei registri immobiliari, sia per consentire la sola pubblicità notizia sia per rendere lo stesso inopponibile a terzi.

Giurisprudenza
L’art. 2645 ter c.c., norma da interpretare restrittivamente per non svuotare di significato il principio della responsabilità patrimoniale del debitore ex art. 2740 c.c., non ammette una forma di destinazione pura relativa a beni già di proprietà del disponente. In ogni caso, gli interessi meritevoli di tutela che legittimano il vincolo devono essere valutati in modo stringente e devono essere prevalenti rispetto agli interessi sacrificati dei creditori del disponente estranei al vincolo. Il fine di fare fronte ai bisogni della famiglia è astrattamente meritevole di tutela, ma occorre evidenziare i motivi per i quali la separazione patrimoniale costituisca l’ultimo, o comunque il migliore od il più indicato, strumento per garantire al nucleo familiare quel minimo di tutela che l’ordinamento le riconosce.

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