(v. Società per azioni e Società in accomandita per azioni)
Le azioni sono le singole parti unitarie in cui è diviso il capitale delle società per azioni.
Dal possesso delle azioni discendono diritti ed obblighi dei soci.
Il titolare di un’azione, quindi, possiede un “pezzetto” della società, con tutti i diritti e gli oneri.
Le azioni sono anche un titolo di credito, cioè uno strumento che incorpora un diritto e ne facilita la trasmissione ad altri soggetti.
L’azionista è un socio, e non un creditore, della società e quindi partecipa all’attività economica della società stessa sopportandone i rischi in caso di perdite.
Rischi, peraltro, che sono parametrati al valore delle azioni possedute.
I diritti dell’azionista sono:
– la percezione dei dividendi, se distribuiti dalla società;
– la possibilità di esprimere il proprio voto nelle assemblee;
– la possibilità di consultare determinati libri sociali;
– la possibilità di impugnare le delibere assembleari invalide.
Di norma le azioni hanno uguale valore (valore nominale) e uguali diritti.
Tuttavia, le società, nello statuto, possono prevedere diverse categorie di azioni, con diritti amministrativi ed economici differenziati.
Vige, infatti, in proposito un principio di uguaglianza relativa, in virtù del quale le categorie appartenenti alla medesima categoria di azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti e doveri.
Pertanto, le azioni, di uguale valore e indivisibili, conferiscono ai loro possessori identici diritti. Questa uguaglianza, tuttavia, deve sussistere solamente all’interno di una singola categoria di azioni, considerato che la società può ben creare categorie diverse.
Pertanto, accanto alle azioni ordinarie, che attribuiscono ai soci normali diritti di partecipazione, possono aversi altre categorie come le azioni di godimento o quelle fornite ai prestatori di lavoro.
Tra le principali categorie di azioni si annoverano, inoltre:
– Le azioni di risparmio: non danno diritto di voto ma hanno dei privilegi di natura economica in genere riferiti alla distribuzione dividendi;
– Le azioni privilegiate: generalmente queste azioni prevedono una prevalenza nella distribuzione dei dividendi a fronte della limitazione del diritto di voto alle sole assemblee straordinarie;
– Le azioni a voto plurimo: prevedono la possibilità, per le società non quotate, di creare statutariamente azioni con diritto di voto plurimo. Anche le società quotate possano avere azioni a voto plurimo nel caso in cui tale categoria fosse già presente prima della quotazione.
– Le azioni a voto maggiorato: gli statuti delle società quotate possono prevedere che sia attribuito un voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenente al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a due anni.
Sul fronte della circolazione dei titoli, questa segue le norme previste per i titoli di credito.
Vige un principio di libera circolazione delle partecipazioni societarie di per le società di capitali, non essendo preminente l’elemento personale, a differenza delle società di persone. Limiti possono essere posti sia dalla legge che dall’atto costitutivo.
Clausole limitative alla circolazione delle azioni frequentemente previste sono quelle di gradimento e di prelazione, il divieto di trasferimento nei limiti del quinquennio.
Il fondamento dei suddetti limi alla circolazione delle azioni è in ogni caso quello di non rendere il socio “prigioniero ad oltranza della società”.