Riferimenti normativi
Articoli 2741, 2745, 2784, 2808 del Codice Civile
Le cause legittime di prelazione sono quelle che, derogando al principio secondo il quale i beni del debitore sono la comune garanzia dei creditori e chiunque ha uguale diritto di essere soddisfatto su di essi, autorizzano i creditori a favore dei quali ricorrono, ad essere soddisfatti a preferenza degli altri.
Esse sono quel titolo o ragione in base al quale un creditore, c.d. privilegiato, è preferito rispetto ad altri creditori (c.d. chirografari) nel soddisfacimento sui beni del debitore (ad esempio, nel riparto del prezzo ricavato dalla vendita forzata).
La causa di prelazione giustifica una deroga al principio della pari condizione dei creditori (v. par condicio creditorum).
Le cause legittime di prelazione sono il privilegio, il pegno e l’ipoteca: il creditore privilegiato non concorre con i chirografari, ma ha il diritto di far valere il suo credito sul bene oggetto di prelazione per l’intero.
Le caratteristiche comuni a tutti i titoli di prelazione sono:
1. diritto di “sequela”: il titolare di una causa di prelazione su un bene determinato può aggredirlo anche se la titolarità ne è stata trasferita a terzi;
2. surrogazione reale del creditore nelle ragioni che spettano al debitore sul bene (per esempio, sull’indennità dovuta dall’assicuratore per il perimento o deterioramento della cosa soggetta a privilegio, pegno ed ipoteca ex art. 1882 del c.c.);
3. perdita del beneficio del termine eventualmente previsto a favore del debitore. Se la cosa data in garanzia perisce o si deteriora in modo da risultare insufficiente a garantire il credito, il creditore privilegiato può chiedere idonea garanzia su altri beni o, in subordine, l’immediato pagamento di quanto dovuto;
4. nel pignoramento dei beni del debitore, il creditore garantito da pegno, ipoteca e privilegio non può procedere su altri beni se prima non sottopone ad esecuzione il bene oggetto della garanzia.