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Convenzione matrimoniale

Riferimenti normativi

Articoli 162 e ss. del Codice Civile.

 

Disciplina

La convenzione matrimoniale è il contratto con il quale i coniugi stabiliscono un regime patrimoniale coniugale diverso dalla comunione legale (v, Comunione legale), e cioè il regime di separazione dei beni (v. Separazione dei beni) o di comunione convenzionale (v. Comunione convenzionale), Impresa familiare (v. Impresa familiare).

 

Le convenzioni matrimoniali possono essere stipulate in ogni tempo, anche dopo la celebrazione del matrimonio e possono essere sempre liberamente modificate con il consenso di tutti coloro che le hanno formate.
Per la stipulazione delle convenzioni è prevista, pena nullità, la forma dell’atto pubblico (v. Atto pubblico).
E’ vietato stipulare accordi che, in qualsiasi modo, tendano alla costituzione dei beni in dote così come è nullo ogni accordo diretto a derogare ai rispettivi diritti e doveri di contribuzione dei coniugi.

Quanto al contenuto delle convenzioni matrimoniali, attraverso le medesime i coniugi possono apportare delle modifiche al regime di comunione dei beni:

      • possono restringerlo ad alcune della categorie di beni indicati dalla legge;

      • possono allargarlo ad altre categorie: per esempio facendo cadere in comunione anche i proventi dell’attività di ciascun coniuge;
      • possono costituire causa di scioglimento della comunione legale.

     

    In materia di convenzioni matrimoniali vige un principio di tipicità, in virtù del quale qualsiasi pattuizione relativa al regime patrimoniale della famiglia deve avvenire attraverso uno degli schemi predisposti della legge: Comunione convenzionale, Separazione dei beni, Fondo patrimoniale, Impresa familiare.

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