L’abitazione pur condividendo alcune prerogative con il diritto di usufrutto, ha rispetto a quest’ultimo un contenuto più ristretto.
La legge stabilisce che:
-Il titolare del diritto di abitazione si può servire della casa nei limiti dei suoi bisogni e di quelli della sua famiglia.
– Il diritto di abitazione non può essere ceduto o dato in locazione.
– Il diritto di abitazione non può essere ceduto o dato in affitto.
– Non si può concedere l’abitazione ai familiari mentre si abita stabilmente altrove.
La legge vieta:
– Gli atti con i quali il diritto di abitazione venga venduto o donato a terzi.
– Gli atti con i quali il titolare attribuisca a terzi il godimento del diritto, preservandone la titolarità.