Accedi

Accollo

Riferimenti normativi

Articoli 1273 e seguenti del codice civile

 

Inquadramento

L’accollo è un accordo tra il debitore di  un’obbligazione  (v. Obbligazione) già  esistente  ed  un terzo,  con  cui  questi  convengono  che  il  terzo  si  assuma  il  debito  dell’altro. 

In altre parole, l’accollo è la convenzione tra debitore e terzo, con la quale quest’ultimo (accollante) assume il debito del primo (accollato) nei confronti del creditore (accollatario).

 

Il creditore è estraneo all’accordo, ma se vi aderisce rende irrevocabile la stipulazione in suo favore.

L’accollo si perfeziona con l’accordo tra accollato e accollante, mentre la dichiarazione del creditore vale solo a provocare l’irrevocabilità del diritto conferitogli e in caso di accollo liberatorio la liberazione del primo debitore.

L’accollo può essere esterno o interno.

Il legislatore ha disciplinato soltanto l’accollo esterno ovvero quello che produce effetto direttamente nella sfera giuridica del creditore.

 

La situazione può prevedere un’adesione o meno del creditore con conseguenze differenti  sull’effetto dell’accordo. 

Il creditore può aderire alla convenzione (che di per sé è già valida) rendendo così irrevocabile la stipulazione in suo favore.

L’accollo esterno può essere :

  • LIBERATORIO: l’adesione del creditore comporta liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo, c’è una pattuizione espressa. Il  creditore  deve  aderire  all’accollo,  intervenire e  dichiarare  espressamente  di  liberare  il  debitore  originario. 

 

Esempio:

Nella prassi l’accollo esterno è molto rilevante. 

Si ponga il caso di Paolo che acquista una casa, facendo un mutuo ipotecario (v. Mutuo ipotecario; v. Ipoteca).

Paolo decide di vendere l’immobile prima di aver estinto il mutuo.

Normalmente si vende la casa prevedendo che il  pagamento  del  prezzo  avvenga  anche  mediante  accollo  del  mutuo. 

Questo  accollo  deve  essere  necessariamente  esterno,  perché  altrimenti  se  la  banca  non  fosse  coinvolta  nell’operazione  e  non  aderisse,  il  venditore  continuerebbe  ad  essere  obbligato.   

L’accollo interno è una fattispecie non disciplinata dalla legge, ma  comunque  di  grande  applicazione. 

Con esso l’accollante si impegna a tenere indenne il debitore dell’obbligazione, senza però assumere il debito nei confronti del creditore.

Il creditore non acquista, pertanto, nessun diritto verso il terzo accollante e può solo, in base ai principi generali, agire in surrogatoria nei confronti di costui, qualora l’accollato rimanga inerte.

L’accollo interno produce i suoi effetti solo tra il debitore e l’accollante. 

Non può mai essere liberatorio.

L’accollo interno nasce come accordo tra le parti internamente, senza avere mai un rilievo  esterno; non  vi  è  subentro  nell’obbligazione,  perché se vi fosse subentro il creditore  potrebbe  far  valere  la  situazione; l’accollo interno realizza solo l’assunzione del peso economico. 

 

Esempio:

Paolo ha un debito  con  la  banca Intesa;  Mauro  fa  un  accollo interno  con  Paolo  per  aiutarlo  a  pagare,  ma  è  obbligato  solo  nei  confronti  di  Paolo e non  della  banca.   

L’accollo si usa moltissimo come modalità  di  pagamento  di  passività, tutte  le  volte  in  cui  ci  sono  situazioni  di  debiti  in  sospeso. 

 

Accollo  legale

Ci  sono  molti  casi  in  cui  la  stessa legge  prevede  l’accollo. 

Caso  tipico  è  la  cessione  di  azienda,  in  cui  si  prevede  che  esternamente  il  cessionario  risponda  anche  dei  debiti  che  risultano  dai  libri  contabili  obbligatori;  altro  caso  è  quello  delle  spese  condominiali;  ancora, quando  si  cedono  le  azioni  non  interamente  liberate,  il  cessionario  per  i  primi  tre  anni  è  responsabile  solidamente  con  il  cedente.   

 

 

GIURISPRUDENZA

Secondo la Cassazione, la figura dell’accollo “interno” – non prevista espressamente dal codice civile, ma riconducibile all’esercizio dell’autonomia privata per il perseguimento di interessi meritevoli di tutela – ricorre allorché il debitore convenga con il terzo l’assunzione, da parte di costui, in senso puramente economico, del peso del debito, senza, tuttavia, attribuire alcun diritto al creditore e senza modificare l’originaria obbligazione, sicché il terzo assolve il proprio obbligo di tenere indenne il debitore adempiendo direttamente in veste di terzo, o apprestando in anticipo al debitore i mezzi occorrenti, ovvero rimborsando le somme pagate al debitore che ha adempiuto.

La Cassazione  ritiene  ammissibile l’accollo per  debiti  futuri  quando  siano  oggetto  di  negozi  derivino  da  rapporti  per  lo  meno  determinabili  se  non  già  determinati.   

L’accollo può essere utilizzato come mezzo di pagamento.

  • CUMULATIVO: quando si prevede l’aggiunta di un nuovo debitore al rapporto  obbligatorio già esistente.  Il nuovo  debitore  diventa  il debitore principale,  garantendo l’accollato dalla richiesta da parte del creditore accollatario.L’accollante si affianca all’accollato che rimane obbligato nei confronti del creditore. In tal caso vi è sussidiarietà: l’originario debitore diventa sussidiario. In caso di inadempimento del nuovo debitore si  può  passare  al  debitore  originario.
  • LIBERATORIO: l’adesione del creditore comporta liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo, c’è una pattuizione espressa. Il  creditore  deve  aderire  all’accollo,  intervenire e  dichiarare  espressamente  di  liberare  il  debitore  originario. 

 

Esempio:

Nella prassi l’accollo esterno è molto rilevante. 

Si ponga il caso di Paolo che acquista una casa, facendo un mutuo ipotecario (v. Mutuo ipotecario; v. Ipoteca).

Paolo decide di vendere l’immobile prima di aver estinto il mutuo.

Normalmente si vende la casa prevedendo che il  pagamento  del  prezzo  avvenga  anche  mediante  accollo  del  mutuo. 

Questo  accollo  deve  essere  necessariamente  esterno,  perché  altrimenti  se  la  banca  non  fosse  coinvolta  nell’operazione  e  non  aderisse,  il  venditore  continuerebbe  ad  essere  obbligato.   

L’accollo interno è una fattispecie non disciplinata dalla legge, ma  comunque  di  grande  applicazione. 

Con esso l’accollante si impegna a tenere indenne il debitore dell’obbligazione, senza però assumere il debito nei confronti del creditore.

Il creditore non acquista, pertanto, nessun diritto verso il terzo accollante e può solo, in base ai principi generali, agire in surrogatoria nei confronti di costui, qualora l’accollato rimanga inerte.

L’accollo interno produce i suoi effetti solo tra il debitore e l’accollante. 

Non può mai essere liberatorio.

L’accollo interno nasce come accordo tra le parti internamente, senza avere mai un rilievo  esterno; non  vi  è  subentro  nell’obbligazione,  perché se vi fosse subentro il creditore  potrebbe  far  valere  la  situazione; l’accollo interno realizza solo l’assunzione del peso economico. 

 

Esempio:

Paolo ha un debito  con  la  banca Intesa;  Mauro  fa  un  accollo interno  con  Paolo  per  aiutarlo  a  pagare,  ma  è  obbligato  solo  nei  confronti  di  Paolo e non  della  banca.   

L’accollo si usa moltissimo come modalità  di  pagamento  di  passività, tutte  le  volte  in  cui  ci  sono  situazioni  di  debiti  in  sospeso. 

 

Accollo  legale

Ci  sono  molti  casi  in  cui  la  stessa legge  prevede  l’accollo. 

Caso  tipico  è  la  cessione  di  azienda,  in  cui  si  prevede  che  esternamente  il  cessionario  risponda  anche  dei  debiti  che  risultano  dai  libri  contabili  obbligatori;  altro  caso  è  quello  delle  spese  condominiali;  ancora, quando  si  cedono  le  azioni  non  interamente  liberate,  il  cessionario  per  i  primi  tre  anni  è  responsabile  solidamente  con  il  cedente.   

 

 

GIURISPRUDENZA

Secondo la Cassazione, la figura dell’accollo “interno” – non prevista espressamente dal codice civile, ma riconducibile all’esercizio dell’autonomia privata per il perseguimento di interessi meritevoli di tutela – ricorre allorché il debitore convenga con il terzo l’assunzione, da parte di costui, in senso puramente economico, del peso del debito, senza, tuttavia, attribuire alcun diritto al creditore e senza modificare l’originaria obbligazione, sicché il terzo assolve il proprio obbligo di tenere indenne il debitore adempiendo direttamente in veste di terzo, o apprestando in anticipo al debitore i mezzi occorrenti, ovvero rimborsando le somme pagate al debitore che ha adempiuto.

La Cassazione  ritiene  ammissibile l’accollo per  debiti  futuri  quando  siano  oggetto  di  negozi  derivino  da  rapporti  per  lo  meno  determinabili  se  non  già  determinati.   

L’accollo può essere utilizzato come mezzo di pagamento.

Corsi Correlati