Riferimenti normativi
Articolo 487 del Codice Civile
Disciplina
Il chiamato all’eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare col beneficio d’inventario (v. Accettazione con beneficio di inventario) fino a che il diritto di accettare non è prescritto. Il termine di prescrizione per l’accettazione dell’eredità è decennale (v. Eredità – Diritto di accettare l’eredità).
Il chiamato all’eredità che non ha il possesso dei beni ereditari (v. Bene ereditario) è soggetto a termini di maggior favore per procedere con l’accettazione beneficiata rispetto a quelli previsti per il chiamato che è nel possesso dei beni, in quanto, non avendo la disponibilità materiale dei beni ereditari, non può appropriarsi di essi arrecando pregiudizio alle ragioni dei creditori dell’eredità.
Non sussiste infatti la necessità di tutelare il patrimonio ereditario (v. Patrimonio ereditario) e i terzi dai pregiudizi che potrebbero loro derivare dalla sottrazione, dal consumo o dalla distruzione dei beni ereditari da parte del chiamato e che ha spinto il legislatore a prevedere in capo al chiamato possessore stringenti limiti temporali entro cui rinunciare, fare l’inventario e accettare con beneficio di inventario.
Quando ha fatto la dichiarazione, il chiamato deve compiere l’inventario (v. Inventario) nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall’autorità giudiziaria.
La proroga può essere concessa dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, se l’inventario è stato iniziato ma non ancora completato.
Non può eccedere i tre mesi, salvo che si verifichino gravi circostanze. In mancanza, è considerato erede puro e semplice.
Quando il chiamato ha fatto l’inventario non preceduto da dichiarazione d’accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al compimento dell’inventario; in mancanza, il chiamato perde il diritto di accettare l’eredità.
Giurisprudenza
Secondo la Cassazione, il chiamato all’eredità il quale non sia nel possesso dei beni ereditari, qualora abbia iniziato le operazioni d’inventario non precedute dall’accettazione con il beneficio d’inventario, può accettare l’eredità in modo puro e semplice durante lo svolgimento di tali operazioni con la conseguenza che in tale ipotesi non può verificarsi la perdita del diritto di accettare l’eredità quando questa non sia stata ancora accettata.