(v. Crisi Matrimoniale)
Riferimenti normativi
Legge 898/1970
Disciplina
Il divorzio comporta lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (v. Matrimonio) quando tra i coniugi è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita.
Si parla di:
- SCIOGLIMENTO qualora sia stato contratto matrimonio con rito civile;
- CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI qualora sia stato celebrato matrimonio concordatario.
Il procedimento di divorzio può seguire due percorsi alternativi, a secondo che vi sia o meno consenso tra i coniugi:
- DIVORZIO CONGIUNTO, quando c’è accordo dei coniugi su tutte le condizioni da adottare;
in questo caso il ricorso è presentato congiuntamente da entrambi i coniugi.
- DIVORZIO GIUDIZIALE, quando non c’è accordo sulle condizioni;
in questo caso il ricorso può essere presentato anche da un solo coniuge.
Il divorzio si differenzia dalla separazione legale in quanto con quest’ultima i coniugi non pongono fine definitivamente al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti nell’attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio.
Con il divorzio viene meno lo status di coniuge e si possono contrarre nuove nozze.
A seguito di divorzio vengono meno i diritti e gli obblighi discendenti dal matrimonio, i diritti successori, cessa la destinazione del fondo patrimoniale e viene meno la partecipazione dell’ex coniuge all’impresa familiare.
La sentenza di divorzio potrà anche stabilire provvedimenti su:
- questioni patrimoniali e assegnazione dell’abitazione familiare (v. Residenza familiare)
- versamento assegno divorzile (v. Assegno divorzile)
- pensione di reversibilità (v. Pensione di Reversibilità)
- affidamento della prole
Con la sentenza di divorzio il Tribunale può disporre la corresponsione di un ASSEGNO PERIODICO (v. Assegno divorzile) in favore del coniuge che non ha mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive.
Il Giudice dovrà in tal caso procedere tenendo conto dei criteri contemplati dalla norma (condizioni e reddito dei coniugi, ragioni della decisione, contributo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio, proprio o comune), da valutare anche in rapporto alla durata del matrimonio.
La Legge riconosce al coniuge divorziato il diritto a percepire una quota del TFR (v. Trattamento di fine rapporto) dell’altro coniuge in presenza di due presupposti:
- il coniuge divorziato deve già percepire dall’ex lavoratore un assegno divorzile versato con cadenza periodica.
In altri termini, se il coniuge non ha diritto all’assegno o lo ha ricevuto in un’unica soluzione, non avrà diritto alla quota del TFR dell’ex marito o dell’ex moglie.
- il coniuge interessato alla quota del TFR dell’ex lavoratore non deve essere convolato a nuove nozze. Se il coniuge divorziato ha intrapreso una convivenza con un soggetto terzo può chiedere la quota del TFR dell’ex coniuge.
Giurisprudenza
Secondo la giurisprudenza, l’art. 12 bis della l. 898/1970, nella parte in cui stabilisce, in favore del coniuge titolare dell’assegno divorzile, il diritto ad una quota dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge, anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza, deve essere interpretato nel senso che tale diritto può sorgere anche prima della sentenza di divorzio, ma comunque necessariamente dopo la proposizione della relativa domanda, coerentemente con la natura costitutiva della sentenza sullo status e con la possibilità, ai sensi dell’art. 4 della l. 898/1970, di stabilire la retroattività degli effetti patrimoniali della sentenza a partire dalla data della domanda.
La Legge riconosce al coniuge divorziato il diritto a percepire la PENSIONE DI REVERSIBILITÀ (v. Pensione di reversibilità)dell’altro ex coniuge defunto solo se sono rispettate tre condizioni:
- il coniuge divorziato deve già percepire dall’ex coniuge defunto un assegno divorzile versato con cadenza periodica.
Se al momento del decesso il coniuge superstite non aveva diritto all’assegno (perchè tale diritto non era mai stato riconosciuto o perché era stato riconosciuto e poi revocato) o se aveva ricevuto l’assegno di divorzio in un’unica soluzione, non avrà diritto alla pensione di reversibilità dell’ex coniuge defunto;
- il coniuge divorziato superstite non deve essersi risposato. Se il coniuge divorziato superstite è convivente con un soggetto terzo, ciò non comporta di per sè la perdita del diritto alla reversibilità;
- il rapporto di lavoro da cui trae origine il trattamento pensionistico deve essere anteriore alla sentenza di divorzio.
L’IMPORTO DOVUTO A TITOLO DI PENSIONE DI REVERSIBILITÀ viene calcolato in base al rapporto intercorrente tra la durata del matrimonio e il periodo di maturazione della pensione in capo al defunto.
Come anche per il caso del TFR del divorziato, l’arco di durata del matrimonio comprende anche l’eventuale periodo di separazione legale, fino alla data della sentenza di divorzio: solo in questa data, infatti, si è definitivamente e sicuramente ottenuto lo scioglimento del vincolo matrimoniale (o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario).
Giurisprudenza
Secondo la Cassazione recente, se la ratio dell’attribuzione del trattamento di reversibilità al coniuge divorziato è da rinvenirsi nella continuazione del sostegno economico prestato in vita all’ex coniuge, non può considerarsi all’uopo decisivo un trattamento determinato in misura minima o anche meramente simbolica: è necessario piuttosto che il trattamento attribuito al coniuge divorziato possieda i requisiti tipici previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5 ovvero, e più precisamente, che esso sia idoneo ad assolvere alle finalità di tipo assistenziale e perequativo-compensativa che gli sono proprie, di talché, pur non mettendo necessariamente capo ad un contributo vòlto al conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, consenta tuttavia all’ex coniuge il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, riconoscendogli in specie il ruolo prestato nella formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.