Riferimenti normativi
Articoli 1936 e ss. Del Codice Civile
Disciplina
Con la fideiussione un soggetto (fideiussore) si obbliga personalmente (con tutto il suo patrimonio) verso il creditore garantendo l’adempimento di una obbligazione altrui.
La fideiussione è una forma di garanzia personale.
Come le garanzie patrimoniali anche questa si pone in una relazione di accessorietà rispetto all’obbligazione altrui (principale) e ne segue le sorti.
Il carattere accessorio si desume dal dettato legislativo che espressamente prevede che la fideiussione non è valida se non è valida l’obbligazione principale, dunque l’estinzione di questa ha effetto anche sull’altra.
Fa eccezione al principio la fideiussione che sia prestata per l’obbligazione assunta da un incapace, la quale conserva la sua validità anche in caso venga meno quella dell’obbligazione principale.
Pertanto, l’obbligazione del fideiussore si configura come obbligazione accessoria, il cui oggetto è naturalmente identico a quello dell’obbligazione principale, e, salvo patto contrario, si estende solo a tutti gli accessori del debito principale ed alle spese; se eccede il debito o è contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell’obbligazione principale.
Pur essendo 3 i soggetti, la fideiussione si costituisce con un accordo tra il terzo e il creditore dal quale risulti espressamente la volontà di prestare la garanzia fideiussoria ed è efficace anche se il debitore non ne è a conoscenza.
La legge disciplina due tipi di fideiussione, una solidale e una semplice o con beneficio d’escussione preventiva.
La fideiussione solidale è l’ipotesi maggiormente diffusa, la quale prevede che fideiussore e creditore principale siano obbligati in solido, sicché il creditore potrà richiedere l’adempimento dell’obbligazione indifferentemente sia all’uso che all’altro.
Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che aveva il creditore e potrà esperire azioni di regresso verso il debitore benché questi non fosse consapevole della prestata fideiussione.
Il regresso comprende il capitale, gli interessi e le spese che il fideiussore ha sostenuto ed il diritto agli interessi legali sulle somme pagate dal giorno del pagamento. Solo se il debitore è incapace il regresso del fideiussore è ammesso solo nei limiti di ciò che sia rivolto a suo vantaggio.
Il cd. beneficium excussionis riconosciuto al fideiussore, secondo il quale il creditore dovrà sottoporre ad esecuzione i beni del debitore principale prima di rivolgersi a lui per il pagamento del debito, deve essere convenuto dalle parti nel contratto espressamente. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell’escussione, dovrà indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione.
In conclusione, il fideiussore diventa obbligare in solido, anche se è previsto il BENEFICIO DI ESCUSSIONE, in cui si stabilisce che il fideiussore non sia tenuto ad adempiere se il creditore non abbia prima agito sui beni del debitore principale.
In caso di più fideiussori possono richiedere il BENEFICIO DI DIVISIONE, con cui ciascun fideiussore garantisce una sola parte di debito e soltanto per questa parte può essere escusso. L’adempimento da parte del fideiussore crea la nascita del diritto di regresso nei confronti del debitore principale e, nel caso, contro gli altri fideiussori per la loro quota.
La fideiussione può essere estinta soltanto nel caso in cui il soggetto creditore, rivolgendosi al debitore principale, ottiene l’interezza del pagamento e dichiara chiuso il debito; in generale il contratto fideiussorio si estingue quando si estingue l’obbligazione principale.
Il fideiussore che ha pagato un debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore, e pertanto può esercitare il diritto di regresso: con l’azione di regresso, il soggetto fideiussore ha diritto al risarcimento della cifra pattuita col debitore, comprensiva di tassi d’interesse e spese sostenute a fronte delle operazioni di pagamento. Nel caso in cui il fideiussore, in seguito al pagamento verso il creditore, non notifica il pagamento al debitore principale, questi non è tenuto ad oneri nei confronti del fideiussore.
Esistono tuttavia anche altre ipotesi di estinzione della garanzia: il contratto fideiussorio si può estinguere qualora il creditore effettui un comportamento colposo contrario alla buona fede, violando alcuni doveri giuridici.
Ad esempio la fideiussione viene estinta se, in assenza di una garanzia omnibus, il creditore concede un ulteriore prestito al debitore principale senza interpellare il fideiussore, nonostante l’impossibilità a saldare il debito.
Giurisprudenza
Il negozio fideiussorio persegue infatti non uno scopo di accollo del rischio dell’obbligazione principale, ma una funzione di garanzia dell’adempimento dell’obbligazione attraverso l’allargamento della base soggettiva, la quale è del tutto indipendente dall’effettivo rischio di inadempimento e, dunque, dall’eventualità che il debitore principale non adempia la propria obbligazione, ovvero che il suo patrimonio sia insufficiente a soddisfare le ragioni del creditore.
Secondo la giurisprudenza, stante il carattere accessorio della fideiussione, non sono efficaci nei confronti del fideiussore i patti intervenuti tra creditore e debitore modificativi dell’obbligazione principale garantita.
La volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa, ma ciò non significa che sia necessaria la forma scritta o l’adozione di formule sacramentali, purché la volontà sia manifestata in modo inequivocabile, e la prova della sussistenza di detto elemento può, pertanto, essere data con tutti i mezzi consentiti dalla legge e quindi anche con presunzioni.
Il recesso dal contratto di fideiussione opera soltanto pro futuro, con la conseguenza che il fideiussore non può più essere chiamato a garantire le nuove obbligazioni assunte dal debitore principale dopo la data del recesso, e non anche retroattivamente.
È noto infatti che, il recesso del fideiussore dalla garanzia prestata per i debiti di un terzo, derivanti da un rapporto di apertura di credito bancario in conto corrente destinato a prolungarsi ulteriormente nel tempo, produce l’effetto di circoscrivere l’obbligazione accessoria al saldo del debito esistente al momento in cui il recesso medesimo è diventato efficace.