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Indennità di anzianità

Riferimenti normativi

Articolo 2245 del Codice Civile

 

Disciplina

In caso di cessazione del contratto è dovuta al prestatore di lavoro un’ indennità proporzionale agli anni di servizio, salvo il caso di licenziamento per colpa di lui o di dimissioni volontarie.

 

L’ammontare dell’indennità è determinata sulla base dell’ultima retribuzione in danaro, nella misura di otto giorni per ogni anno di servizio.

Se gli usi lo stabiliscono, l’indennità è dovuta anche nel caso di dimissioni volontarie.

L’indennità di anzianità rappresenta, pertanto, una somma di denaro calcolata proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro secondo certi parametri e in base all’ultima retribuzione e dovuta al lavoratore subordinato in caso di cessazione del lavoro.

Dal 1°.6.1982 è stata sostituita dal TFR (cioè dall’istituto di trattamento di fine rapporto) (v. Trattamento di fine rapporto).

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