Questa è la storia di Fabrizio Motti e della sua famiglia.
Fabrizio è nato nel 1980, studia economia a Milano e fonda una società che ha discreta fortuna nel settore.
Fabrizio sposa Giulia, titolare di un’attività commerciale, con la quale fa un figlio, Lorenzo.
Fabrizio e Giulia, su consiglio di professionisti di fiducia, decidono di costituire un fondo patrimoniale per far fronte ai bisogni della loro famiglia.
La finalità perseguita dai coniugi è quella di ricorrere ad uno strumento di protezione del patrimonio, attraverso il quale destinare determinati beni ed i relativi frutti al soddisfacimento di bisogni esclusivi della famiglia.
Fabrizio avverte l’esigenza di “predisporre” un programma di protezione di parte del suo patrimonio, ovvero di attuare una pianificazione patrimoniale, sulla base dei consigli e delle strategie attuate con i professionisti del settore.
Fondo patrimoniale: cos’è?
Il fondo patrimoniale è l’istituto giuridico mediante il quale entrambi i coniugi, uno solo o un terzo, vincolano determinati beni destinandoli al soddisfacimento dei bisogni familiari.
Il fondo patrimoniale rappresenta un fondamentale strumento di protezione del patrimonio che permette di destinare determinati beni ed i relativi frutti al soddisfacimento di bisogni esclusivi della famiglia.
La difesa del patrimonio personale e della famiglia contro i rischi derivanti dall’attività lavorativa è sempre di più una priorità per privati, imprenditori, amministratori, professionisti e dirigenti.
Come è noto, l’imprenditore individuale risponde dei debiti relativi alla propria attività con tutto il suo patrimonio, e così il socio di società di persone.
Chi gestisce l’azienda attraverso una società di capitali (s.r.l. o s.p.a.), pur non rispondendo direttamente dei debiti, deve spesso rilasciare fideiussioni e garanzie personali, e può essere chiamato a rispondere in proprio quale amministratore. Il professionista è oggi gravato da responsabilità sempre crescenti.
Queste esigenze di sicurezza possono essere soddisfatte dal fondo patrimoniale, che negli ultimi anni si è sempre più diffuso.
Con esso si dà luogo ad un fenomeno di segregazione patrimoniale, ovvero ad un patrimonio “separato” e “di destinazione”, costituito da quel complesso di beni che vengono destinati a far fronte ai bisogni della famiglia.
Trattasi di un patrimonio “separato”, in quanto i beni sfuggono alla regola generale di cui all’articolo 2740 c.c. per cui il debitore risponde dell’adempimento delle proprie obbligazioni con tutti suoi beni presenti e futuri e l’esecuzione, pertanto, non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
La creazione di un patrimonio separato è un’ipotesi eccezionale limitata ai soli casi espressamente previsti dalla legge, in quanto le deroghe all’articolo 2740 c.c. sono tassative.
Ciò in quanto il nostro ordinamento non ritiene meritevole di tutela la separazione patrimoniale in quanto tale, bensì la separazione patrimoniale solo ed in quanto giustificata da un programma di destinazione meritevole di tutela che sia effettivamente perseguito attraverso lo strumento adottato.
Trattasi, altresì, di un patrimonio “di destinazione”, in quanto i beni sono vincolati a soddisfare i bisogni della famiglia. L’espressione “bisogni della famiglia” va intesa nel senso di comprendere le complesse e varie esigenze del nucleo familiare.
Non appare sempre agevole determinare quali siano “ i bisogni della famiglia” anche se autorevole giurisprudenza ha accolto una interpretazione abbastanza ampia.
Riguardo ad essi, la Corte di Cassazione con la sentenza del 7.1.1984 n. 314 ha descritto i bisogni di famiglia come “esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi”.
Il fondo patrimoniale rientra, infine, tra le fattispecie tassativamente previste dalla legge di regime patrimoniale e si costituisce mediante una convenzione matrimoniale che richiede la forma dell’atto pubblico alla presenza di due testimoni.
Il fondo patrimoniale va successivamente annotato, a cura del notaio, a margine dell’atto di matrimonio ai fini della sua opponibilità e, qualora il vincolo riguardi beni immobili, viene anche trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.
I coniugi sono liberi di determinare il contenuto dell’atto di costituzione nei limiti che incontrano tutte le convenzioni matrimoniali: la contitolarità dei poteri di amministrazione del fondo e l’inderogabilità del regime di responsabilità patrimoniale a cui è sottoposto il fondo.
Inoltre, i coniugi possono variare in qualsiasi momento il fondo patrimoniale, anche integrando o sopprimendo le varie clausole introdotte nell’atto di costituzione.
Presupposti per ricorrere al Fondo patrimoniale
La costituzione del fondo patrimoniale può essere fatta da un solo coniuge, da entrambi i coniugi o da un terzo.
La legge sulle Unioni Civili (L. 20 maggio 2016, n. 76) ha esteso la possibilità di adottare il fondo patrimoniale anche alle coppie dello stesso sesso unite civilmente.
Tale possibilità non è stata estesa ai conviventi i quali possono solo adottare il regime patrimoniale della comunione dei beni.
In altri termini, il fondo patrimoniale si costituisce solo in seno a una famiglia e per questo motivo in gergo il vincolo si definisce “fondo patrimoniale familiare”.
Il fondo patrimoniale presuppone – pertanto – l’esistenza del vincolo coniugale del matrimonio o dell’unione civile con la conseguenza che l’annullamento o il divorzio comportano la cessazione del fondo. Nel caso in cui vi siano figli minori il fondo avrà vita sino al raggiungimento della maggiore età dell’ultimo figlio.
Il fondo patrimoniale è riservato esclusivamente alla famiglia per cui la presenza dell’atto di matrimonio è indefettibile.
Per famiglia si intende un nucleo ristretto, cioè genitori e figli.
Si ritiene che la costituzione del fondo possa avvenire anche precedentemente al matrimonio o all’unione civile, tuttavia gli effetti di tutela possono decorrere solamente al sorgere del suddetto vincolo.
Di fondamentale importanza è ricordare che il fondo viene ad esistenza per effetto della redazione di un atto pubblico e deve essere annotato a margine dell’atto di matrimonio.
Ciò al fine di rendere opponibile a terzi – in ossequio a quanto statuito dall’articolo 162 del codice civile – l’atto costitutivo del fondo e si palesa nella indicazione sull’atto di matrimonio della data di costituzione del fondo, del nominativo del notaio rogante e delle generalità dei contraenti.
Non è possibile fissare un termine temporale di durata del fondo, né prevedere clausole di risoluzione dello stesso, che può verificarsi a seguito dello scioglimento del matrimonio per divorzio, annullamento, cessazione o morte di uno dei due coniugi ovvero, in presenza di figli minori, non prima del compimento della maggiore età dell’ultimo figlio, salvo scioglimento convenzionale del medesimo fondo, come si vedrà, in presenza di particolari condizioni.
Origini storiche
Il fondo patrimoniale è stato introdotto con la riforma del diritto di famiglia del 1975 e comporta un limite di disponibilità di determinati beni, vincolati a soddisfare esclusivamente i bisogni della famiglia.
La comprensione delle disposizioni che regolano il fondo patrimoniale deve necessariamente fondarsi sulle radici storiche dell’istituto, ed in particolare sulla sua derivazione dall’istituto del patrimonio familiare – quale “antecedente” del fondo – e dall’istituto della dote.
L’art. 170 c.c. – secondo cui l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni estranei alla famiglia – infatti, riproduce il limite di responsabilità che, in deroga al principio generale dell’art. 2740 c.c., trovava compiuta espressione, sebbene limitatamente ai frutti, con riguardo alla dote e al patrimonio familiare, per come disciplinati fino alla riforma del 1975.
Il patrimonio familiare era stato introdotto per la prima volta nel codice civile del 1942 – sotto l’influenza di una concezione pubblicistica del diritto di famiglia – allo scopo dichiarato di «assicurare la prosperità alla famiglia che sorge» , intesa quale ente superindividuale, portatore di interessi superiori e collettivi. E proprio per il raggiungimento di queste finalità veniva consentita la creazione di un patrimonio separato, in deroga al principio fondamentale della responsabilità patrimoniale illimitata del debitore.
Il fondo patrimoniale, introdotto dalla riforma del 1975, sembra avere ereditato questa ratio, essendo volto a «garantire un substrato patrimoniale alla famiglia nucleare» e si caratterizza «quale speciale vincolo di destinazione per la realizzazione degli scopi della famiglia».
Rispetto al patrimonio familiare, peraltro, il vincolo si è sensibilmente attenuato (estendendo anche ai beni la possibilità di esecuzione, precedentemente prevista per i soli frutti), e ciò per la volontà del legislatore del 1975 di raggiungere un compromesso tra le istanze di coloro che auspicavano la definitiva soppressione dell’istituto – ritenuto ostacolo alla circolazione della ricchezza – e quelle di chi ne pretendeva il mantenimento.
Anche per il fondo patrimoniale, in piena continuità con quanto previsto per gli omologhi istituti nella normazione precedente, la limitazione di responsabilità si giustifica dunque sotto un duplice profilo: da un lato, perché essa rafforza la consistenza patrimoniale dei coniugi; dall’altro, perché ne traggono beneficio parimenti i creditori della massa separata, gli unici a potersi rivalere sui beni del fondo.
Ed è per questo che, come già previsto dal previgente art. 170, comma 2, per il patrimonio familiare, anche l’attuale disposizione subordina l’opponibilità del fondo all’azione esecutiva a due condizioni: la destinazione funzionale del debito a bisogni estranei alla famiglia e la conoscenza di tale destinazione da parte del creditore.
Oggetto di fondo patrimoniale
Quali beni possono essere assoggettati al regime del fondo patrimoniale?
Possono essere oggetto del fondo patrimoniale:
- beni immobili;
- beni mobili iscritti in pubblici registri;
- titoli di credito nominativi.
Possono formare, dunque, oggetto del fondo patrimoniale beni immobili, mobili registrati e titoli di credito vincolati rendendoli nominativi mediante annotazione del vincolo o comunque tutti i beni che permettono la pubblicità (ossia lo strumento predisposto – cd. annotazione – per rendere facilmente conoscibili determinati fatti, dando agli interessati la possibilità di venirne a conoscenza) del vincolo cui sono sottoposti.
L’elencazione tassativa è contenuta all’articolo 167 del Codice Civile, dal quale si evince la ratio della tassatività medesima, ovvero il fatto che il sistema di pubblicità relativo ai beni elencati, consente la apposizione del vincolo reale di destinazione, tipico del fondo patrimoniale.
Si deve precisare che oggetto del vincolo non è il bene ma un diritto sul bene che può essere un diritto diverso della proprietà come l’usufrutto, la superficie, l’enfiteusi, la nuda proprietà.
I beni conferiti ad un fondo patrimoniale non possono formare oggetto di più fondi destinati alla soddisfazione di più famiglie: il vincolo di destinazione, infatti, può riguardare i bisogni di una sola famiglia.
Anche i frutti prodotti dai beni destinati al fondo patrimoniale entrano a far parte dello stesso.
Per quanto riguarda i beni che appartengono ai coniugi in regime di comunione legale, essi possono essere conferiti nel fondo patrimoniale ad eccezione di quelli che la legge esclude che possano ricadere nella comunione.
Vi sono delle fattispecie discusse, con riferimento alle quali è dubbia la possibilità di apposizione del vincolo in esame.
Azienda: ad esempio con riferimento all’azienda si nega la possibile costituzione in fondo patrimoniale, ammettendosi, invece, la posizione del vincolo sui singoli beni aziendali.
Quota di eredità: un discorso analogo può farsi con riferimento alla quota di eredità la quale, di per sé, non è suscettibile di costituzione in fondo patrimoniale, essendo, invece, idonei i singoli beni ereditari o tutti i beni provenienti dall’eredità che abbiano le caratteristiche di cui all’articolo 167 c.c.
Diritti reali limitati: quanto ai diritti reali limitati e discussa la loro costituzione in fondo patrimoniale, stante la temporaneità che generalmente li caratterizza la quale parrebbe inconciliabile con la funzione del fondo patrimoniale di far fronte ai bisogni della famiglia, fino allo scioglimento del matrimonio o alla maggiore età dell’ultimo dei figli. Secondo l’orientamento preferibile non vi è ragione per vietare all’autonomia privata di perseguire, sia pure in modo parziale e temporaneo, i tipici fini del fondo patrimoniale.
Questione dibattuta è se nel caso di espansione del diritto reale limitato costituito in fondo patrimoniale, il vincolo si estenda.
Secondo l’orientamento preferibile il vincolo si estende in quanto si ritengono applicabili in via analogica i principi espressi in tema di ipoteca su diritti reali limitati di cui agli articoli 2814 – 2816 del codice civile; pertanto, anche per il fondo patrimoniale si estende la piena proprietà in caso di consolidazione del diritto reale limitato.
Titoli di credito: ogni specie di titolo è suscettibile di formare oggetto di fondo patrimoniale, purché sia vincolato ai sensi dell’articolo 167 del codice civile, a norma del quale i titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo. Devono pertanto escludersi la cambiale, l’assegno e la polizza di carico.
Azioni di società: le azioni di società sono suscettibili di costituzione in fondo patrimoniale.
Quote di Srl: si ritiene ammissibile il conferimento in fondo patrimoniale di quote di Srl in quanto la pubblicità necessaria si realizza con l’iscrizione nel registro delle imprese.
Beni futuri e beni altrui: non sono possibile oggetto di fondo patrimoniale; in primo luogo, perchè l’articolo 167 sembra fare riferimento a beni attualmente esistenti riferendosi a “determinati beni” ed, in secondo luogo, in quanto i beni devono essere immediatamente vincolati.
Costituzione e Forma: come si costituisce il fondo patrimoniale?
L’articolo 167 c.c., al primo comma, sancisce che ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale.
Come si costituisce, dunque, il fondo patrimoniale?
Esso può essere costituito prima o durante il matrimonio, a mezzo di un atto pubblico, dai coniugi o da un terzo, e anche tramite testamento (anche olografo).
È sempre necessario l’intervento di un notaio.
Nel caso in cui il fondo venga costituito per atto tra vivi da un terzo (sempre con la forma di atto pubblico) è necessaria l’accettazione di entrambi i coniugi.
Se altro non è stabilito nell’atto di costituzione, la proprietà dei beni spetta ad entrambi i coniugi. Nonostante ciò il giudice può disporre che una quota dei beni sia data in proprietà o in godimento a un figlio.
Nel caso in cui venga costituito per testamento, anche se olografo, sarà comunque necessaria il ricorso ad un notaio per il ricevimento del testamento pubblico o per la pubblicazione del testamento olografo.
L’atto di costituzione deve essere annotato all’atto di matrimonio e trascritto nei registri immobiliari (se il fondo dovesse avere ad oggetto beni immobili). Tale annotazione è fondamentale per rendere opponibile il fondo ai soggetti terzi; trattasi di una forma di pubblicità legale.
Tale fondo comporta una modifica del regime patrimoniale dei coniugi.
Si badi, però, che esso non costituisce un sistema alternativo al regime di comunione o di separazione, bensì un istituto che può coesistere con ciascuno di essi.
Con riferimento alla forma, pertanto:
- per la costituzione mediante atto tra vivi: è necessaria la forma dell’atto pubblico e la presenza di due testimoni, ai sensi degli articoli 163 e seguenti del codice civile e 48 della legge notarile, i quali prescrivono la necessaria presenza dei testimoni per le convenzioni matrimoniali.
- Per la costituzione mediante testamento, in ossequio al principio di equivalenza delle forme testamentarie, la costituzione del fondo patrimoniale può essere contenuta in ogni tipologia di testamento.
Più nello specifico, con riferimento alla costituzione dell’istituto in oggetto distinguiamo, pertanto, diverse ipotesi:
- Costituzione da parte di un solo coniuge.
Oggetto del conferimento possono essere esclusivamente beni di proprietà del coniuge, di cui questi abbia la titolarità esclusiva o in comunione con il coniuge e/o con terzi.
La costituzione di fondo patrimoniale da parte di uno solo dei coniugi deve essere accettata anche dall’altro?
E’ discusso se – in tal caso – sia necessaria l’accettazione da parte dell’altro coniuge. Secondo la dottrina e giurisprudenza prevalenti la costituzione del fondo patrimoniale ha natura bilaterale ed è pertanto necessaria la partecipazione all’atto costitutivo anche dell’altro coniuge. Ciò in quanto si verifica pur sempre un trasferimento di diritti (di proprietà o di godimento) al coniuge non titolare.
La costituzione di fondo patrimoniale da parte di uno solo dei coniugi integra una donazione in favore dell’altro?
Altra questione dibattuta con riferimento alla costituzione del fondo patrimoniale da parte di un solo coniuge è se detta attribuzione possa essere qualificata come una donazione. Si tratta, infatti, di un atto certamente gratuito, stante l’assenza di corrispettivo ma, come noto, occorrono altri requisiti affinché l’atto gratuito possa qualificarsi come donazione (il cosiddetto animus donandi, quale elemento soggettivo e l’obiettivo depauperamento di chi ha disposto del diritto o ha assunto l’obbligazione, quale elemento oggettivo).
Secondo l’orientamento prevalente il fondo patrimoniale costituito da uno solo dei coniugi integra non una vera e propria donazione ma piuttosto una liberalità non donativa, categoria nell’ambito della quale rientrano quegli atti che hanno le caratteristiche di produrre gli effetti propri della donazione – impoverimento del donante e arricchimento del donatario – pur non essendo donazioni sotto l’aspetto tecnico – giuridico.
Pertanto, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 167 e 171 c.c., si applica anche la disciplina in tema di liberalità non donative, in particolare gli articoli 809 e 737 c.c..
Le convenzioni matrimoniali in genere ed il fondo patrimoniale in particolare, dunque, non sono vere proprie donazioni in quanto sono negozi tipici con causa propria.
Qualora, tuttavia, determinino impoverimento di un soggetto (coniuge conferente o terzo) e arricchimento di un altro (altro coniuge o entrambi) esse configurano delle liberalità non donative con conseguente applicazione sia della disciplina dettata in tema di fondo patrimoniale, sia di quella dettata in tema di liberalità.
- Costituzione da parte di entrambi i coniugi.
In tal caso occorre distinguere ulteriormente:
- Costituzione mediante conferimento di beni facenti parte della comunione legale.
È pacificamente ammesso il fondo patrimoniale avente ad oggetto beni facenti parte della comunione legale in quanto non vi è alcuna sovrapposizione con la disciplina della comunione, essendo i beni in questione definitivamente estromessi dalla comunione legale e sottoposti esclusivamente alla disciplina del fondo patrimoniale.
La costituzione di fondo patrimoniale da parte di entrambi i coniugi ed avente ad oggetto beni facenti parte della comunione legale integra una donazione in favore dell’altro?
In tale ipotesi non vi è alcuna liberalità non donativa in favore dell’altro, né tantomeno donazione.
Ciò in quanto il regime di comunione dei beni che si instaura tra i coniugi comporta una comproprietà dei medesimi se pur “a mani riunite”, senza quote.
- Costituzione mediante conferimento di beni spettanti ad entrambi i coniugi in comunione ordinaria ovvero in titolarità esclusiva.
Si ritiene che il fondo patrimoniale costituito da entrambi i coniugi ed avente ad oggetto beni in comunione ordinaria ovvero in titolarità esclusiva costituisca non più fondi patrimoniali distinti, ma un unico fondo patrimoniale rappresentato da un unico negozio giuridico assimilabile al contratto di modifica delle convenzioni matrimoniali.
La costituzione di fondo patrimoniale da parte di entrambi i coniugi ed avente ad oggetto beni in comunione ordinaria o in titolarità esclusiva integra una donazione in favore dell’altro?
Mentre nel caso di conferimento di beni in titolarità esclusiva di un solo coniuge si verifica una liberalità non donativa, non è così pacifico laddove si conferiscano in fondo patrimoniale beni in comunione ordinaria tra i coniugi (in parti uguali ed indivisa). In tal caso è discutibile se si tratti di una liberalità non donativa, in quanto, oltre al vincolo di indisponibilità sulla quota, ciascuno dei coniugi non subisce alcun depauperamento ed al tempo spesso non si verifica alcun arricchimento.
- Costituzione da parte di un terzo.
Occorre preliminarmente precisare che terzo è qualunque soggetto estraneo al rapporto di coniugio che, come detto, rappresenta presupposto indefettibile per la costituzione del fondo patrimoniale.
Terzo, pertanto, sarà anche il figlio dei coniugi ovvero una società.
Con riferimento alla costituzione di fondo patrimoniale da parte di un terzo, occorre ulteriormente distinguere a seconda che la medesima avvenga per atto tra vivi ovvero per testamento.
- Costituzione per atto tra vivi
È necessario l’atto pubblico redatto da un notaio in presenza di due testimoni trattandosi, come detto, di una convenzione matrimoniale per la quale la legge prescrive determinate formalità.
Trattasi, in particolare, di una convenzione matrimoniale trilaterale in cui, oltre alla volontà del terzo, occorre sempre il consenso di entrambi i coniugi.
A tal proposito, infatti, l’articolo 167 del codice civile, al secondo comma, stabilisce che la costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi effettuata dal terzo si perfeziona con l’accettazione dei coniugi. L’accettazione può essere fatta anche con atto pubblico posteriore.
È da precisare che il consenso di entrambi i coniugi è necessario anche nell’ipotesi in cui il terzo trasferisca la proprietà o il godimento dei suoi beni ad uno solo dei coniugi, ad un terzo, o si riservi la proprietà.
- Costituzione per testamento
Non sorgono dubbi quanto alla costituzione del vincolo di cui all’articolo 167 del codice civile per testamento, essendo l’ipotesi espressamente contemplata dalla legge.
La costituzione per testamento può avvenire:
- In via diretta tramite legato.
Non sorgono dubbi in merito alla costituzione del vincolo mediante l’attribuzione a titolo di legato di determinati beni. Con essa il testatore costituisce il fondo patrimoniale attraverso una attribuzione a titolo particolare.
Si pone la questione se per impedire la costituzione del fondo patrimoniale, la rinuncia al legato debba essere effettuata da entrambi i coniugi.
Secondo l’orientamento prevalente è necessario che la rinuncia provenga da entrambi i coniugi affinchè possa considerarsi idonea ad impedire la costituzione del fondo patrimoniale. Ciò in quanto, trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione, la rinuncia di uno solo dei coniugi è annullabile ai sensi dell’articolo 184 del Codice Civile.
2. In via indiretta tramite legato di contratto.
Nell’ipotesi di legato di contratto, il fondo patrimoniale viene costituito con atto tra vivi da un terzo e pertanto si applica l’art 162, 2 del codice civile (accettazione da parte di entrambi i coniugi).
Si discute se la costituzione possa avvenire a titolo di eredità.
L’obiezione che si pone è quella per cui l’articolo 167 del codice civile richiede necessariamente una determinazione a priori dei beni da costituirsi in fondo patrimoniale.
Tuttavia l’orientamento prevalente è nel senso di ammettere la costituzione di fondo patrimoniale quando appunto l’attribuzione abbia ad oggetto beni determinati e, quindi, nei casi di attribuzioni in funzione di quota ex articolo 588,2 del codice civile e di divisione ex articolo 734 del codice civile.
Il fondo patrimoniale integra un peso ai sensi dell’articolo 549 del codice civile (“Il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari”) e pertanto non è apponibile ai beni necessari a formare la quota di riserva.
Finalità ed effetti del Fondo patrimoniale
Quali sono gli effetti che si determinato con la costituzione di beni determinati in fondo patrimoniale?
La finalità del fondo è di destinare i beni in esso inseriti ai bisogni della famiglia, con la conseguenza che essi non possono essere aggrediti dai creditori. Proprio questo effetto, che dovrebbe essere solo una delle tante conseguenze del fondo, diventa quasi sempre l’obiettivo primario perseguito dalla coppia di coniugi: preservare i beni dall’esecuzione forzata per debiti contratti dopo la costituzione del fondo stesso (per quelli anteriori, invece, come vedremo, il creditore ha sempre la possibilità di esercitare una azione revocatoria rendendo inefficace il fondo).
I proventi derivanti dai beni possono essere impiegati solo per i bisogni della famiglia, cioè quelli indispensabili alla vita familiare e quelli diretti al pieno mantenimento e all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento delle sue capacità lavorative.
Vi rientrano ad esempio i costi per l’abitazione, il vestiario, le cure mediche, l’istruzione e il mantenimento dei figli, ecc.
La tutela dai creditori che esplica il fondo patrimoniale non garantisce però da qualsiasi debito ma solo da quelli contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Lo scopo del fondo è infatti creare un “vincolo” su determinati beni.
Questo vincolo fa sì che i creditori della coppia sorti per debiti non attinenti ai bisogni della famiglia non possano mai pignorare i beni inseriti nel fondo stesso.
Esempio
Fabrizio e Giulia fanno un viaggio di piacere nei Caraibi e spendono dieci mila euro; l’agenzia viaggi che non è stata pagata non potrà pignorare la casa inserita nel fondo patrimoniale; se l’imprenditore acquista un’auto di lusso e poi non la paga, la concessionaria non potrà pignorargli il terreno immesso nel fondo patrimoniale.
I debiti, invece, che ruotano intorno ai bisogni primari della famiglia consentono ai relativi creditori di pignorare uno o più beni inseriti nel fondo patrimoniale. Ad esempio, se il proprietario della casa non paga le spese di condominio potrebbe subire il pignoramento dell’appartamento benché inserito nel fondo: difatti i contributi mensili dovuti all’amministratore di condominio sono un onere che ruota intorno a un bisogno primario della famiglia, quello del tetto sotto cui dormire.
Stesso discorso, ad esempio, per le spese di istruzione del figlio o dei costi per l’ampliamento dell’azienda la quale – in quanto rivolta a procurare un guadagno – rientra tra i bisogni del nucleo familiare.
Il fondo patrimoniale è un patrimonio separato, destinato alla garanzia di specifici creditori: i beni compresi nel fondo possono essere aggrediti solo dai “creditori della famiglia”, ovvero quelli con i quali hanno contratto debiti per bisogni della famiglia stessa.
Ne consegue che, qualora il creditore sappia che il debitore non ha nulla a che vedere con i bisogni della famiglia, non potrà soddisfarsi sui beni del fondo.
L’effetto, dunque, è quello di difendere i beni familiari dalle eventuali azioni dei creditori nell’ipotesi in cui l’attività imprenditoriale o professionale, svolta da uno dei coniugi, entri in crisi irreversibile o, addirittura, fallimentare.
In tal senso, il fondo patrimoniale, come disciplinato dagli articoli 167 e seguenti del Codice Civile, tutela i beni ivi destinati contro le azioni esecutive poste in essere dai creditori per le obbligazioni contratte.
Il fondo patrimoniale comporta l’impressione di un vincolo (da parte di uno dei coniugi, di entrambi o di un terzo) grazie al quale determinati beni, immobili, o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito vengono destinati per far fronte ai bisogni esclusivi della famiglia.
Il principale vantaggio che deriva dalla costituzione del fondo patrimoniale e che i beni che ne fanno parte non possono essere soggetti a esecuzione forzata per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
I creditori sorti per necessità familiari dopo l’annotazione del fondo sull’atto di matrimonio possono pignorare gli immobili inseriti nel fondo stesso in maniera automatica.
Nel caso in cui, però, un credito sia sorto prima della costituzione del fondo patrimoniale il creditore ha la possibilità di tutelarsi proponendo la cosiddetta azione Revocatoria (articolo 2901 Codice Civile).
L’azione revocatoria ha l’effetto di rendere inefficace nei confronti del creditore la costituzione del fondo patrimoniale ma può essere proposta però entro determinati limiti temporali ossia entro cinque anni dal compimento dell’atto (in questo l’atto di costituzione del fondo patrimoniale).
Anche i creditori sorti prima del fondo patrimoniale, dunque, dimostrando l’intento fraudolento del debitore, possono rendere inefficace tale strumento con la cosiddetta azione revocatoria entro cinque anni dall’annotazione del fondo sull’atto di matrimonio.
Occorrerà dimostrare che il patrimonio residuo del debitore è insufficiente a soddisfare le ragioni creditorie.
Pertanto, avendo accumulato dei debiti anche prima della costituzione del fondo, per i cinque anni successivi alla costituzione, permane il rischio di azioni esecutive.
Ma vi è di più. Per rendere inefficace il fondo anche senza azione revocatoria basterà al creditore trascrivere il pignoramento immobiliare nei pubblici registri entro un anno dalla costituzione del fondo. In questo caso il creditore può pignorare i beni inseriti nel fondo in modo diretto (modifica del c.c. del 2015).
Regime di proprietà dei beni costituiti in fondo patrimoniale
Di chi è la proprietà dei beni inseriti nel fondo patrimoniale?
Al contrario di ciò che spesso si crede, chi immette i propri beni in un fondo patrimoniale non ne perde la titolarità.
Difatti, con la costituzione del fondo patrimoniale i beni in esso inclusi rimangono del proprietario (nel caso di comunione dei coniugi, del marito e della moglie per quote uguali).
Quali vincoli comporta un fondo patrimoniale?
Si è appena detto che il fondo patrimoniale non comporta la perdita della proprietà del bene. I vincoli che esso comporta riguardano solo due aspetti:
- l’uso (cosiddetta «destinazione») che si può fare del bene inserito nel fondo patrimoniale: uso che deve essere rivolto a soddisfare i bisogni della famiglia. Ad esempio, i canoni di locazione di una casa non possono essere destinati a soddisfare bisogni personali o voluttuari di uno dei coniugi (come un viaggio di piacere) ma gli interessi della famiglia.
- la vendita dei beni inseriti nel fondo patrimoniale che deve avvenire solo se c’è il consenso di entrambi i coniugi e, se ci sono figli minori, dietro autorizzazione del giudice tutelare (a meno che, nell’atto di costituzione del fondo stesso, le parti si siano reciprocamente autorizzate a vendere il bene anche se il consenso del giudice).
Conferire beni in fondo patrimoniale significa, dunque, apporre sui beni stessi un vincolo di destinazione ai bisogni della famiglia, senza che sia necessario un trasferimento di proprietà.
Di conseguenza, il conferimento può avvenire in due modi:
- la proprietà del bene conferito va ad entrambi i coniugi;
- in alternativa, ciascun coniuge può restare proprietario esclusivo del bene conferito.
La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta, salvo pattuizione diversa, a entrambi i coniugi, ai sensi dell’articolo 168 del codice civile.
Dunque, nel silenzio dell’atto costitutivo, l’ipotesi tipica è quella della contitolarità del diritto in capo ad entrambi i coniugi.
Diversamente, l’atto costitutivo può attribuire espressamente la proprietà del bene anche ad uno solo dei coniugi: in tal caso, l’altro coniuge diviene titolare di uno speciale diritto di godimento, nonché coamministratore del fondo.
Può, altresì, accadere che il terzo costituisca il fondo patrimoniale a favore dei coniugi riservandosi la proprietà dei beni che lo compongono. In tal caso saranno entrambi i coniugi ad avere uno speciale diritto di godimento sui beni vincolati.
In costanza di fondo patrimoniale non è possibile alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione concessa dal giudice.
I beni vincolati circolano gravati dal fondo patrimoniale.
Perché il vincolo di destinazione sia opponibile ai terzi, è richiesta l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio e si raccomanda la verifica della trascrizione del vincolo per gli immobili.
Esempio:
Fabrizio e Giulia, sposati in separazione dei beni, decidono di costituire un fondo patrimoniale per far fronte ai bisogni della loro famiglia.
In particolare decidono di vincolare ciascuno la casa ereditata dalle rispettive famiglie, conservandone la titolarità, ma destinando i proventi ricavati dai medesimi beni al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
Ciascun coniuge si riserva la proprietà del bene, ma con il fondo patrimoniale vi imprime un vincolo tale per cui quel bene sia finalizzato al scopo perseguito.
Amministrazione del fondo patrimoniale
Chi gestisce il fondo patrimoniale?
L’amministrazione del fondo segue le regole della comunione legale.
L’articolo 168 del codice civile sancisce che l’amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all’amministrazione della comunione legale. Si tratta di una disposizione particolarmente innovativa che attribuisce il diritto ad amministrare i beni a prescindere dalla titolarità degli stessi.
Bisogna – in ogni caso – distinguere tra:
- gli atti di ordinaria amministrazione per i quali i coniugi possono agire anche disgiuntamente,
- gli atti di straordinaria amministrazione per i quali è necessario che i coniugi agiscano congiuntamente.
I coniugi gestiscono, dunque, il fondo in base alle regole di amministrazione previste per la comunione legale.
Mentre l’ordinaria amministrazione è disgiunta, la straordinaria amministrazione spetta ad entrambi i coniugi congiuntamente.
Per gli atti di straordinaria amministrazione del fondo è necessario il consenso di entrambi i coniugi e, ancora, se ci sono figli minori bisogna chiedere l’autorizzazione del giudice.
In proposito l’articolo 169 del codice civile prevede che “se non è stato espressamente consentito nell’atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente”.
In caso di rifiuto di uno dei coniugi a prestare il proprio consenso al compimento di un atto di straordinaria amministrazione, l’altro coniuge può ricorrere al giudice per ottenere l’autorizzazione se il compimento dell’atto è nell’interesse della famiglia.
Nella stessa misura, se un coniuge è lontano o impedito, l’altro può chiedere l’autorizzazione al giudice per amministrare il fondo.
Se uno dei coniugi non può amministrare o ha male amministrato, l’altro coniuge può chiedere al giudice di escluderlo dall’amministrazione.
Se entrambi i coniugi hanno male amministrato i beni del fondo o non possono amministrarli perché, ad esempio, sono incapaci, si ritiene che chiunque abbia interesse possa ricorrere all’autorità giudiziaria e ottenere l’esclusione di entrambi.
È importante evidenziare che i beni del fondo e i relativi frutti non possono essere sottoposti ad esecuzione forzata (cioè non possono essere liquidati per soddisfare un creditore) per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Questione dibattuta è se ed in che misura sia consentita la derogabilità del consenso congiunto dei coniugi e dell’autorizzazione giudiziaria.
Secondo l’orientamento più sostenuto l’autorizzazione giudiziale può non essere richiesta, così come il consenso congiunto dei coniugi. Ciò in considerazione del disposto dell’articolo 169 del codice civile che fa salva la diversa previsione dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale.
Esecuzione sui beni e sui frutti
I creditori non possono aggredire il fondo se i debiti riguardano questioni estranee all’interesse familiare.
Quindi sia i beni che i frutti del fondo possono essere aggrediti per debiti derivanti da obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia.
Palese, quindi, una deroga alla responsabilità di cui all’art. 2740 del codice civile, rubricato “Responsabilità patrimoniale”.
Pertanto, il debitore, per contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (quindi al pignoramento) deve provare:
- la regolare costituzione del fondo patrimoniale,
- l’opponibilità dello stesso nei confronti del creditore pignorante,
- che il debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni familiari e che il creditore era a conoscenza di tale estraneità.
Il pignoramento dei beni del fondo patrimoniale è vietato se il fondo patrimoniale è stato istituito prima della nascita del debito; debito relativo ai bisogni della famiglia.
Infine, la prova può̀ essere fornita anche a mezzo di presunzioni.
Qualora i debiti riguardino questioni attinenti la famiglia il creditore può procede con un’azione revocatoria, ex art. 2901 c.c., così da ottenere una sentenza che dichiari l’atto di costituzione del fondo inefficace nei suoi confronti.
Il termine per esperire tale azione è di cinque anni dall’annotazione nell’atto di matrimonio; il creditore deve, però, dimostrare che il patrimonio residuo del debitore (non facente parte del fondo) non è idoneo a soddisfare le sue ragioni.
Il Fondo oltre ad essere un istituto legato al solo soddisfacimento dei bisogni della famiglia, è uno strumento che si lega inscindibilmente ad essa.
Il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’azione esecutiva sui beni del fondo deve essere ricercato nella relazione tra il fatto generatore del debito ed i bisogno della famiglia.
Per esempio un debito fiscale legato all’esercizio di un’attività di impresa o professionale, non essendo legato alla famiglia, è un debito su cui l’Amministrazione finanziaria può agire anche contro il Fondo patrimoniale stesso.
Il Fondo patrimoniale, dunque, tutela i beni ivi presenti per i debiti legati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
Inoltre, come detto, i debiti sorti precedentemente alla costituzione del Fondo possono trovare soddisfacimento.
Infatti, per il creditore in questo caso è possibile effettuare una azione revocatoria con la quale si può ottenere l’inefficacia del fondo costituito.
Questa azione può essere effettuata nei cinque anni dalla costituzione del fondo stesso.
Pertanto, il Fondo patrimoniale è sicuramente uno strumento di tutela valido, ma soltanto qualora ci si trovi di fronte ad una situazione per la quale questo strumento diventa inattaccabile dai creditori.
Fondo patrimoniale e fallimento
Considerata la natura di atto a titolo gratuito, il fondo patrimoniale può essere revocato anche ai sensi dell’art.64 l. fall. Tale atto è inefficace nei confronti nei confronti dei creditori se viene compiuto nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Pubblicità del fondo patrimoniale
La costituzione del fondo patrimoniale e le sue eventuali modifiche devono essere annotati a margine dell’atto di matrimonio conservato nei registri del Comune in cui il matrimonio è stato celebrato.
In particolare devono essere indicati la data del contratto, il notaio rogante e la generalità dei contraenti.
All’annotazione deve procedere il notaio nel più breve tempo possibile: se non lo fa è tenuto a risarcire i danni patiti dalle parti.
Tale forma di pubblicità ha natura dichiarativa e rende, cioè, l’atto costitutivo di fondo patrimoniale opponibile ai terzi che vogliano acquistare diritti sullo stesso.
È necessario poi trascrivere il vincolo di destinazione imposto ai beni immobili e mobili rispettivamente nei registri immobiliari e mobiliari.
Per i titoli di credito bisogna effettuare l’annotazione del vincolo sul documento.
Cessazione e scioglimento convenzionale del fondo patrimoniale
Una volta costituito il fondo può essere modificato sia relativamente alla disciplina sia per quanto riguarda la composizione.
Le modificazioni alla disciplina richiedono il consenso di tutte le persone, o dei loro eredi, che sono state parti nell’atto costitutivo.
Le variazioni circa la composizione possono essere accrescimenti o diminuzioni e sono soggette alla disciplina relativa all’amministrazione del fondo.
L’incremento del fondo non richiede necessariamente la costituzione di un solo fondo: nulla vieta di costituirne più di uno, anche con discipline diverse, per soddisfare le esigenze della famiglie.
Quanto alla cessazione ed allo scioglimento del fondo patrimoniale, l’articolo 171 del codice civile sancisce che la destinazione del fondo termina a seguito dell’annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio. In tale caso il giudice può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l’amministrazione del fondo. Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo. Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale.
Discussa è la tassatività delle ipotesi di cessazione del fondo patrimoniale elencate dall’articolo 171, ovvero, in altri termini, se sia ammesso lo scioglimento convenzionale del medesimo.
Gli ultimi orientamenti giurisprudenziali ammettono lo scioglimento convenzionale del fondo patrimoniale.
In particolare, è ammesso lo scioglimento del fondo patrimoniale per mutuo dissenso in assenza di figli minori.
E’, altresì, ammesso lo scioglimento convenzionale del fondo patrimoniale anche in presenza di figli minori, purchè:
- vi sia il consenso congiunto dei coniugi;
- vi sia il consenso del minore, rappresentato da un curatore speciale nominato ex art 320,6 del codice civile (stante l’evidente conflitto di interessi con i genitori) ed autorizzato ex articolo 374 del codice civile, con decreto del giudice tutelare.
Esempio:
Laddove Fabrizio e Giulia decidessero di voler “sciogliere” il fondo patrimoniale, in tal modo eliminando il vincolo di destinazione impresso sui beni facenti parte del medesimo, potrebbero farlo – stando all’orientamento preferibile – prestando entrambi il consenso, accompagnato dal consenso del curatore speciale a salvaguardia degli interessi di Lorenzo, debitamente autorizzato dal giudice tutelare competente.
Profili fiscali
Il fondo patrimoniale è soggetto a degli oneri fiscali.
La disciplina del Fondo patrimoniale ai fini delle imposte sui redditi è rinvenibile nell’art. 4 del TUIR, che prevede l’attribuzione dei redditi relativi ai beni facenti parte del fondo in misura paritaria tra i coniugi.
I redditi dei beni che formano oggetto del fondo sono, dunque, imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi.
Non assume rilievo l’effettiva titolarità dei beni che costituiscono il fondo, ma rileva piuttosto il potere di amministrarli e gestirli, il quale spetta ad entrambi i coniugi.
La costituzione di un Fondo patrimoniale non costituisce, pertanto, un’entità autonoma dotata di una propria soggettività passiva.
Il Fondo patrimoniale non è soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi, pertanto ,non deve essere presentata nessuna dichiarazione fiscale relativamente al fondo, a differenza del trust.
Il coniuge non titolare dell’immobile facente parte del fondo può optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi fondiari (cd. cedolare secca), qualora ne ricorrano i presupposti applicativi.
Anche qualora il Fondo patrimoniale sia costituito da beni apportati da terzi, l’imposizione fiscale trova giustificazione nell’accettazione da parte dei coniugi.
Pertanto, i medesimi beni devono essere dichiarati dal terzo, fino al momento dell’accettazione.
Nell’ipotesi di cessazione del fondo patrimoniale, i redditi vengono imputati:
- Al coniuge superstite;
- Al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l’amministrazione del fondo.
Fondo patrimoniale: imposte indirette
L’atto di costituzione del fondo patrimoniale può determinare l’obbligo di corrispondere le imposte sulle successioni e donazioni, l’imposta di registro ed, in taluni casi, le imposte ipotecaria e catastale.
L’atto con cui viene costituito il Fondo patrimoniale è soggetto all’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, qualora ci sia un trasferimento di beni:
- Qualora, il vincolo di destinazione sia stato costituito con testamento, si rientra nell’ambito di applicazione dell’imposta sulle successioni;
- Qualora, il vincolo di destinazione sia stato costituito per atto tra vivi, si rientra nell’ambito oggettivo dell’imposta di donazione.
Beneficiario del trasferimento del bene | Franchigia | Imposta sulle successioni e donazioni |
Coniuge | 1 milione di euro | 4% |
Parente in linea retta | 1 milione di euro | 4% |
Fratello o sorella | 100.000,00 euro | 6% |
Altro parente fino al 4° grado | – | 6% |
Affine in linea retta | – | 6% |
Affine in linea collaterale fino al 3° grado | – | 6% |
Altri soggetti | – | 8% |
L’imposta sulle successioni e donazioni, trova, pertanto, applicazione soltanto in presenza di un effetto traslativo.
E’ necessario distinguere le ipotesi in cui si verificano effetti traslativi:
- Fondo patrimoniale costituito con beni di proprietà di entrambi i coniugi;
- Fondo costituito con beni di proprietà di uno solo dei coniugi, con riserva di proprietà;
- Il Fondo costituito con beni di un terzo che non se ne riserva la proprietà;
- Fondo costituito con beni di un terzo che se ne riserva la proprietà.
Qualora entrambi i coniugi costituiscano un fondo patrimoniale con beni di proprietà di entrambi, non si verifica il trasferimento dei beni.
La costituzione del fondo comporta la creazione di un vincolo di destinazione.
In questa ipotesi, non sussiste il presupposto per l’applicabilità delle imposte di successione e donazione ma è applicata l’imposta di registro in misura fissa di 200 euro.
In caso di costituzione del fondo patrimoniale con beni di proprietà di un solo dei coniuge con riserva della proprietà, non si verifica alcun trasferimento di beni. Il coniuge conferente rimane proprietario dei beni.
L’atto di costituzione del fondo in tal caso fuoriesce dall’ambito di applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, per mancanza del presupposto d’imposta, e va soggetto all’imposta di registro in misura fissa di 200,00 euro.
Per la costituzione del fondo patrimoniale con beni di uno solo, il coniuge che decide di costituire un fondo patrimoniale con beni di sua proprietà esclusiva può anche non riservarsene la proprietà.
Se l’altro coniuge non proprietario accetta l’attribuzione del bene conferito al fondo patrimoniale, sussiste il trasferimento a titolo gratuito del 50% dei beni destinati al fondo. Su tale quota trova applicazione l’imposta sulle donazioni.
Qualora, invece, l’altro coniuge non proprietario dei beni conferiti in fondo non accetti, non si verifica alcun effetto traslativo della proprietà.
Non trova applicazione, in questo caso, l’imposta sulle donazioni, ma l’imposta di registro in misura fissa di 200,00 euro.
Qualora il Fondo sia costituito da un terzo con suoi beni senza riserva di proprietà, devono essere distinte due ipotesi:
- I coniugi accettino i beni;
- I coniugi non accettino i beni.
L’accettazione dei coniugi è necessaria per la creazione del fondo, in quanto, l’atto è perfezionato al momento dell’accettazione dei coniugi.
In mancanza di accettazione, l’atto di costituzione del fondo patrimoniale non si perfeziona, non trovando – dunque – applicazione l’imposta sulle successioni e donazioni.
Costituzione del fondo patrimoniale con beni di un terzo con riserva della proprietà.
Nel caso in cui, il terzo disponente, costituisca in fondo beni di sua proprietà esclusiva e se ne riservi la proprietà, anche in mancanza dell’atto traslativo della proprietà dei beni conferiti, l’atto dovrebbe essere assoggettato all’imposta sulle donazioni in quanto, dalla costituzione del fondo i coniugi possono utilizzare i frutti prodotti dai beni che vi sono destinati.
L’imposta non troverà applicazione sul valore della piena proprietà. Occorre, pertanto, preliminarmente definire il diritto sorto in capo ai coniugi nel caso in cui il terzo si riservi la proprietà sui beni del fondo.
Ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, devono essere distinte le ipotesi in cui la costituzione del fondo provochi il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale ai coniugi, dalle ipotesi in cui l’atto costitutivo implichi un vincolo di destinazione, senza incidere sulla titolarità dei beni medesimi.
Qualora l’atto costitutivo del fondo non comporti alcuna attribuzione patrimoniale, vada applicato l’art. 11 della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che prevede l’imposizione in misura fissa e l’imposta di registro in misura proporzionale sia dovuta soltanto nel caso di trasferimento di un diritto reale, di proprietà o di godimento.
Per quanto riguarda l’IMU occorre indicare che non esiste una previsione analoga a quando previsto dall’art. 4 del DPR n. 917/86 per quanto riguarda le imposte dirette. Questo significa che non vi è un criterio utile per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica.
Tale imposta, quindi, rimane sul soggetto passivo del tributo, ovvero il proprietario dell’immobile conferito nel fondo.
Per il fondo patrimoniale, quindi, si applica la regola ordinaria, ovvero che l’imposta deve essere versata dal soggetto titolare del diritto reale sull’immobile. Sul punto deve essere osservato che si applica l’eventuale effetto sostitutivo IMU-IRPEF, che esonera dalla tassazione fondiaria gli immobili non locati sui quali viene versato il tributo locale.
Qualora l’immobile conferito nel fondo rappresenti l’abitazione principale dei coniugi l’IMU non risulta essere dovuta.
Fondo patrimoniale e Trust: analogie e differenze
Evidenti sono le analogie tra fondo patrimoniale e trust.
Entrambi gli istituti, infatti, sono strumenti di protezione del patrimonio che determinano una segregazione patrimoniale. Essi sono, infatti, tesi a proteggere il patrimonio di un soggetto o di una famiglia, separando i beni conferiti negli stessi da quelli che, invece, ne restano estranei.
Inoltre, entrambi sono finalizzati al perseguimento di interessi meritevoli di tutela. Per il fondo patrimoniale la legge fa riferimento ai “bisogni della famiglia”; per il trust è prevista la finalizzazione del vincolo a un più generico interesse che risulti meritevole di tutela.
Sia il fondo patrimoniale che il trust, poi, non prevedono un corrispettivo economico per il conferimento.
Molto più rilevanti sono tuttavia le differenze tra i due istituti.
Innanzitutto, mentre il fondo patrimoniale più essere costituito solo per far fronte ai bisogni della famiglia in senso tradizionale, e quindi richiede il vincolo del matrimonio (o l’unione civile) e l’annotazione a margine del relativo atto, il trust può essere costituito da chiunque, quindi anche da coppie di fatto, conviventi o single, prescindendo dall’esistenza di una famiglia.
Da tale prima differenza discende anche che la durata del fondo patrimoniale è strettamente connessa alla durata del matrimonio, mentre nel trust non esistono vincoli di tal genere ed esso perdura per tutto il tempo stabilito al momento della stipula dell’atto con il quale lo stesso è istituito.
Altro elemento che distingue in maniera sostanziale il fondo patrimoniale dal trust coincide con il fatto che in quest’ultimo occorre determinare esattamente il programma con il quale il trustee dovrà gestire il patrimonio conferito, mentre nel fondo patrimoniale tale determinazione non è richiesta.
Inoltre, mentre nel fondo patrimoniale possono essere conferiti solo beni immobili o mobili registrati o titoli di credito, nel trust si può conferire qualsiasi cosa, dai gioielli, al denaro, alle opere d’arte e così via.
Infine, per la costituzione del fondo patrimoniale è indispensabile la stipula di un atto pubblico dinanzi a un notaio, mentre per la costituzione del trust è sufficiente una scrittura privata.
Fondo patrimoniale e Vincolo di destinazione: analogie e differenze
Il fondo patrimoniale ed il vincolo di destinazione rappresentano entrambi degli strumenti di segregazione patrimoniale che hanno l’effetto di costituire un patrimonio separato rispetto al patrimonio del debitore.
Entrambi gli istituti rappresentano una deroga alla regola generale della responsabilità generica del debitore, sancita dall’articolo 2740 del codice civile per il quale il debitore risponde per tutte le sue obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
Il vincolo di destinazione, come disciplinato dall’articolo 2645 ter del codice civile, è l’atto con cui un soggetto destina determinati beni immobili o mobili registrati per uno scopo che è riferibile a soggetti determinati e che produce un effetto segregativo.
Questi beni sono aggredibili solo dai creditori relativi a obbligazioni contratte per lo scopo di destinazione.
Il fondo patrimoniale ed il vincolo di destinazione, pur accomunati dall’appartenenza alla medesima categoria degli strumenti di segregazione patrimoniale, si differenziano da molteplici punti di vista.
In primo luogo, il fondo patrimoniale si costituisce, ai sensi dell’articolo 167 del codice civile, in presenza di matrimonio o unione civile.il vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645 ter del codice civile si costituisce non solo in presenza di matrimonio o unione civile ma anche tra conviventi. Quanto all’oggetto mentre il vincolo di destinazione può avere ad oggetto solo beni mobili registrati o beni immobili, il fondo patrimoniale può avere ad oggetto, per espressa previsione normativa, anche i titoli di credito.
Quanto allo scopo, il fondo patrimoniale è limitato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. La finalità del vincolo di destinazione è invece più ampia, essendo riconducibile al perseguimento di più generici scopi meritevoli di tutela.
Quanto alla disciplina, l’amministrazione, la circolazione e la cessazione del fondo patrimoniale sono già regolati dalla legge, mentre nel caso del vincolo di destinazione sono da regolare nell’atto costitutivo del vincolo.
Con riferimento, infine, al regime di pubblicità, mentre per il fondo patrimoniale è prevista una doppia pubblicità data dall’annotazione a margine dell’atto di matrimonio e dalla trascrizione ai fini dell’opponibilità ai terzi, per il vincolo di destinazione è richiesta la sola trascrizione per l’opponibilità.
FONDO PATRIMONIALE EX 167 | VINCOLO EX 2645 TER | |
PRESUPPOSTO | matrimonio o unione civile | matrimonio, unione civile e anche convivenza di fatto |
OGGETTO | mobili registrati, immobili, titoli di credito | solo mobili registrati, immobili, |
SCOPO | solo bisogni della famiglia | scopi meritevoli di tutela |
COSTITUZIONE | sicuramente anche per testamento | Dubbia la costituzione diretta per testamento |
DISCIPLINA | amministrazione, circolazione e cessazione già regolati dal legislatore | amministrazione, circolazione e cessazione da regolare nell’atto |
PUBBLICITà | annotazione + trascrizione per opponibilità | solo trascrizione per opponibilità |
Quanto costa costituire un fondo patrimoniale?
Il costo di un fondo patrimoniale varia a seconda che la costituzione dia luogo o meno al trasferimento della proprietà dei beni oggetto del fondo.
L’ipotesi più semplice, ossia la costituzione del fondo patrimoniale con la sola apposizione del vincolo e, quindi, senza trasferimento della proprietà, ha i seguenti costi fiscali:
- imposta di bollo: euro 155 (se il fondo ha ad oggetto beni immobili);
- imposta di registro: euro 200;
- imposta ipotecaria: euro 200 (per ciascun ufficio dei registri immobiliari);
- tassa ipotecaria: euro 35 (per ciascun ufficio dei registri immobiliari);
- tassa archivio: euro 9,10.
L’ipotesi più complessa, ossia la costituzione del fondo patrimoniale che dà luogo al trasferimento della proprietà, ha i seguenti costi fiscali:
- imposta di bollo: euro 230 (se il fondo ha ad oggetto beni immobili);
- imposta di registro: esente;
- imposta di donazione: dovuta in misura proporzionale, fatta salva la franchigia di euro 1.000.000 prevista per le donazioni tra coniugi;
- imposta ipotecaria: 2% sul valore catastale dell’immobile conferito
- imposta catastale: 1% sul valore catastale dell’immobile conferito
- tasse ipotecarie: euro 90 (per ciascun ufficio dei registri immobiliari);
- tassa archivio: da euro 27,5 ad euro 139,4 (l’importo varia sulla base del valore del fondo).
Gli onorari notarili sono determinati dalla complessità della pratica e dal suo valore e vengono decisi dal professionista incaricato alla stipula dell’atto.