Riferimenti normativi
Art. 588,1 c.c.
Disciplina
I legatari sono i successori a titolo particolare.
Il legatario subentra nella titolarità di uno o più beni o diritti di contenuto patrimoniale specificamente individuati.
I beni attribuiti a titolo di legato ai legatario vengono “stralciati” dal patrimonio ereditario prima della divisione dello stesso tra gli eredi.
I legati hanno ad oggetto esclusivamente beni o diritti specifici e non rappresentano una quota di eredità.
Il Legatario è designato tramite testamento.
Il testatore può attribuire in favore di determinati soggetti beni o diritti ma ciò non comporta la nomina come eredi.
L’adempimento del legato (il trasferimento del bene o diritto che ne costituisce oggetto) è generalmente a carico degli eredi, ma il testatore può rimetterlo in capo ad uno o alcuni eredi o a carico di un altro legatario.
Esempio:
Paolo, nel redigere il proprio testamento, dopo aver nominato eredi i figli, attribuisce a titolo particolare, ovvero come legato, la sua moto d’epoca all’amico Alfredo.
In conclusione
Il legatario è il destinatario di una attribuzione testamentaria a titolo particolare che non entra a far parte della comunione ereditaria e non risponde dei debiti ereditari.