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Patto di famiglia

Riferimenti normativi

Articoli 768 e ss. del Codice Civile

Il patto di famiglia è il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare (v. Impresa familiare) e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto in parte, le proprie quote (v. Patto di famiglia – Oggetto), a uno o più discendenti (v. Patto di famiglia – Soggetti).

Se, tuttavia, al momento della stipulazione del patto di famiglia, vi sia nella famiglia dell’imprenditore o del titolare di partecipazioni societarie, persone fisiche che, laddove in quel momento si aprisse la successione dell’imprenditore, sarebbero legittimari (v. Legittimari), costoro devono partecipare al contratto.

In questo caso, gli assegnatari devono liquidare i legittimari non assegnatari (salva, la facoltà per questi ultimi di rinunciarvi in tutto o in parte), con il pagamento della somma di denaro, il cui ammontare è determinato applicando al valore del bene trasferito all’assegnatario, convenuto dai contraenti, le percentuali matematiche proporzionali pari alle quote di legittima a seconda del concreto concorso tra legittimari (v. Patto di famiglia – Liquidazione).

I contraenti possono convenire, altresì, che la liquidazione avvenga in tutto o in parte in natura o ancora che la stessa venga effettuata non contestualmente, ma con un successivo contratto purché espressamente collegato al patto già stipulato o che il relativo obbligo gravi sul disponente.

In ogni caso tutte le assegnazioni progetto del patto di famiglia, nel momento in cui si aprirà la successione del disponente, non potranno più essere sottoposte nè ad azione di riduzione (v. Azione di riduzione) né all’obbligo di collazione (v. Collazione) da nessuno e nemmeno da eventuali nuovi legittimari nel frattempo sopravvenuti.Questi ultimi, infatti, potranno soltanto chiedere ai beneficiari del contratto il pagamento della somma prevista dalla legge aumentata degli interessi legali.

La legge sancisce, infatti, che i beni assegnati con il patto di famiglia agli altri partecipanti non assegnatari dell’azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti.

Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o riduzione.

I beni oggetto del patto di famiglia (sia il trasferimento dal disponente all’assegnatario che le eventuali assegnazioni del primo ai legittimari non assegnatari) non possono essere più aggrediti, al momento dell’apertura della successione del disponente, dal legittimario partecipante al patto, il quale, vedendosi leso o pretermesso, agisca in riduzione per far valere le proprie ragioni.

Tuttavia ciascuno dei legittimari conserva la possibilità di esperire l’azione di riduzione sul restante patrimonio del de cuius.

I beni oggetto del patto di famiglia (sia i beni produttivi assegnate ai discendenti che le eventuali assegnazioni fatte ai legittimari non assegnatari) non sono soggetti all’obbligo di colazione (v. Collazione) che incombe su determinati soggetti in sede di divisione ereditaria (v. Divisione ereditaria).

Il patto di famiglia realizza una successione a titolo particolare anticipata, avendo ad oggetto esclusivamente l’azienda o le partecipazioni sociali e che vede coinvolti tutti coloro che sarebbero legittimari se la successione si aprisse quel momento.

L’Istituto del patto di famiglia rappresenta, per espressa previsione di legge, Una deroga al divieto di patti successori (v. Patti successori).

La funzione del patto di famiglia è quella di programmare per tempo non solo il passaggio generazionale, ma soprattutto la funzionalità futura delle aziende con l’intento di evitare che le caratteristiche proprie di una donazione (collazione e azione di riduzione) costituiscano, di fatto, un impedimento al trasferimento della ricchezza e, nel contempo, un pregiudizio per l’attività di impresa e per le ragioni dell’economia.

Con il patto di famiglia si consente all’imprenditore di pianificare il passaggio generazionale della propria azienda stipulando un accordo con il quale l’azienda o le partecipazioni sociali vengano attribuite ad uno o alcuni dei suoi familiari; i beneficiari sono obbligati ad una compensazione patrimoniale in favore dei familiari esclusi e, infine, si realizza un assetto destinato ad essere stabile e non poter essere intaccato dall’esercizio dei diritti delle azioni connesse ai diritti dei legittimari.

Il patto di famiglia può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che lo hanno concluso mediante:

  • diverso contratto con le medesime caratteristiche e medesimi presupposti del patto di famiglia;
  • recesso se espressamente previsto nel contratto e necessariamente attraverso una dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.

Si può, dunque, procedere allo scioglimento dell’intero contratto (v. Mutuo dissenso) o anche solo modificare il patto di famiglia. 

La modifica può essere realizzata sia sotto il profilo soggettivo, che sotto il profilo oggettivo.

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