(v. Diritti di garanzia)
Riferimenti normativi
Articoli 2784 e ss. Del Codice Civile
Disciplina
Il pegno è il diritto reale di garanzia concesso dal debitore o da un terzo su una cosa mobile, che consente al creditore di soddisfarsi sul ricavato della vendita del bene con preferenza rispetto agli altri creditori.
Il pegno attribuisce al creditore il diritto di farsi pagare con prelazione (v. Prelazione) sulla cosa ricevuta in garanzia.
Quanto alle modalità di costituzione, il pegno sorge con lo spossessamento del debitore, cioè con la consegna del bene o del documento che conferisce l’esclusiva disponibilità della cosa.
Il pegno è un contratto reale (v. Contratto classificazioni) tra creditore e debitore.
Esso si costituisce, dunque, con un atto di autonomia privata (attraverso la consegna della cosa o del documento che conferisce l’esclusiva disponibilità della cosa).
Nel rapporto tra le parti il pegno è validamente costituito con la sola consegna della cosa, senza la necessità di alcuna formalità.
La forma scritta e l’identificazione del credito garantito e dei beni assoggettati alla garanzia sono necessarie per la prelazione, cioè per rendere opponibile la garanzia pignoratizia agli altri creditori del datore di pegno.
Il pegno può essere costituito dal debitore o da un terzo.
In tale ultimo caso la concessione della garanzia può accompagnarsi ad accordi tra il terzo ed il debitore che riconoscono al primo un corrispettivo per la concessione del pegno.
Oggetto di pegno possono essere (ed in ciò si distingue dall’ipoteca):
- i beni mobili,
- le universalità di mobili,
- i crediti e diritti aventi a oggetto beni mobili;
Il pegno, inoltre, si estende sia agli accessori sia agli accrescimenti della cosa.
Il pegno è caratterizzato dall’accessorietà al rapporto obbligatorio garantito.
Nonostante l’accessorietà la dottrina prevalente ritiene valido il pegno costituito a garanzia di crediti futuri, purché:
- si tratti di crediti sotto condizione o termine di efficacia ovvero
- che possono nascere indipendenza di un rapporto già esistente all’atto della costituzione della garanzia che consenta di renderli ex ante determinabili.
Il pegno insiste su un singolo bene non potendosi costituire pegni di tipo collettivo.
In ipotesi di pluralità di beni si dovranno costituire tanti pegni quanti sono i beni a garanzia del credito.
Il pegno è indivisibile e garantisce il credito finché questo non sia stato integralmente soddisfatto.
Elemento essenziale è lo spossessamento del debitore (che si deve verificare per tutta la durata del pegno).
Il debitore deve essere posto nell’impossibilità di disporre del bene offerto in garanzia.
Il creditore pignoratizio ha il possesso della res costituita in garanzia e su di lui grava l’obbligo di custodire la cosa ricevuta in pegno e di compiere tutti gli atti di conservazione del bene. Il creditore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la conservazione del bene e la facoltà di far propri i frutti, imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale, salvo patto contrario.
Il creditore è tenuto a custodire la cosa e ne è responsabile in caso di deterioramento e della perdita (questo non vale se non ne ha la materiale disponibilità).
Quando ne diviene possessore, il creditore pignoratizio non può usare la cosa senza il consenso del costituente (debitore o terzo datore), salvo che l’uso sia necessario per la sua conservazione (es azienda); non può neppure darla in pegno o concederne ad altri il godimento.
Può invece, come detto, tenere per sè i frutti, se in pegno è stata concessa una cosa fruttifera (imputando i frutti prima alle spese e poi al capitale).
In caso di inadempimento, il creditore può chiedere l’espropriazione del bene in pegno: entro 5 giorni dalla richiesta di adempimento può chiederne la vendita e ottenere il ricavato; oppure può chiederne l’assegnazione, in questo caso però, siccome il creditore si deve soddisfare fino all’adempimento del debito, si deve fare una stima della cosa.
Giurisprudenza
La Cassazione ha affermato che l’esistenza di una pluralità di debiti garantiti da un medesimo ed unico pegno non impedisce la revocabilità di detto pegno, se ricorrono le condizioni con riferimento ad uno solo dei debiti garantiti. E ciò in considerazione del fatto che la garanzia opera per intero con riguardo a ciascun debito. La revocabilità dell’atto di costituzione del pegno investe tale atto nella sua interezza, per ciò stesso privando il creditore del diritto di trattenere l’oggetto del pegno e di soddisfare su di esso le proprie pretese. La revoca non si riferisce al credito garantito dal pegno, bensì all’atto costitutivo della garanzia: ragion per cui essa necessariamente implica l’obbligo del creditore di restituire l’intero pegno (o il suo equivalente monetario) indipendentemente dall’importo, del debito (anche) a garanzia del quale detto pegno era sorto.