Riferimenti normativi
Legge n. 335 dell’8 agosto 1995 Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare Normativa 09/03/2016
Legge n. 448 del 23 dicembre 1998 Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo Normativa 09/03/2016
D.P.C.M. del 20 dicembre 1999 T.F.R. e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti – PCM Normativa 09/03/2016
D.P.C.M. del 2 marzo 2001 T.F.R. e istituzione dei fondi dei pubblici dipendenti – PCM Normativa 09/03/2016
D. Lgs. n. 5 dicembre 2005, n. 252
Il trattamento di fine rapporto (TFR) è un’indennità di liquidazione, contraddistinta da una natura contributiva.
Il TFR spetta di diritto a tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore in cui operano, sia quello del pubblico impiego contrattualizzato o di quello privato, la cui assunzione è a tempo indeterminato (entro il 2001) o a tempo determinato (entro il 2000). Una volta concluso il rapporto lavorativo, a prescindere dalle reali motivazioni, incluse anche le dimissioni oppure il licenziamento, l’azienda è tenuta a versare il trattamento di fine rapporto. Ne consegue che il TFR abbia un carattere di salario differito.
Chi lavora nel settore privato ha due opzioni a sua disposizione per quanto riguarda il TFR:
– Accantonamento in azienda del TFR maturato
– Adesione ad un fondo previdenziale
Per quanto riguarda il calcolo del TFR avviene attraverso la somma delle retribuzioni lorde all’anno, includendo anche la tredicesima e la quattordicesima (ove disponibile). Il risultato ottenuto va diviso per 13,5.
Infine, al numero che viene fuori occorre sottrarre il contributo INPS, pari allo 0,5%, e procedere alla rivalutazione del risultato, tenendo conto del fatto che le valutazioni dell’ISTAT cambiano annualmente.
Per ciò che concerne il trattamento di fine rapporto, occorre specificare che la liquidazione viene sottoposta ad una tassazione separata, incentrata sul calcolo di un vero e proprio reddito annuale e dell’aliquota IRPEF di riferimento che andrà applicata.