Il quadro normativo concernente i tributi speciali catastali risulta assai articolato e ciò a causa dei molteplici interventi normativi succedutisi nel tempo, che hanno apportato varie modifiche all’originario titolo III della tabella «A» allegata al D.L. 533/1954, convertito, con modificazioni, dalla L. 869/1954.
I tributi speciali catastali si distinguono in quattro categorie:
1) Certificati, copie ed estratti delle risultanze degli atti e degli elaborati catastali conservati presso gli uffici.
2) Definizione ed introduzione delle volture, delle dichiarazione di nuova costruzione e di variazione, dei tipi mappali, particellari e di frazionamento, ai fini dell’aggiornamento delle iscrizioni nei catasti e all’anagrafe tributaria.
3) Attestazione di conformità degli estratti di mappa per tipi di aggiornamento geometrico.
4) Consultazione degli atti catastali.
La documentazione catastale rilevante in materia espropriativa è data principalmente da:
a) visure o consultazioni catastali – consistenti nella consultazione degli atti giacenti negli archivi informatici o cartacei catastali, rappresentata dal rilascio di una copia in carta libera delle risultanze di tale consultazione – che vengono utilizzate con particolare intensità nel corso della procedura espropriativa per verificare l’intestazione catastale dei beni oggetto di esproprio, a cominciare dall’elaborazione progettuale del piano particellare; le visure sono soggette a varie tipologie di esborso a seconda della natura cartacea o informatica, e del contenuto;
b) certificati, copie ed estratti dei documenti catastali. I certificati consistono nella rappresentazione certificata dei contenuti riportati negli atti catastali e della ulteriore documentazione giacente negli archivi.
In ambito espropriativo rilevano inoltre la definizione ed introduzione delle volture, in ordine alle quali si prevede precisamente per ogni domanda di voltura una tariffa di euro 55,00, nonché la definizione ed introduzione dei tipi di frazionamento, in ordine alle quali si prevede precisamente per ogni tipo, fino ad un massimo di 10 particelle edificate o derivate una tariffa di euro 65,00, e di 3,00 euro per ogni particella eccedente.
I provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dai tributi speciali catastali.