Riferimenti normativi
R.D.L. 436/1927; R.D. n. 1814/1927; Articoli 2810 e 2684 del Codice Civile
Il PRA o Pubblico registro automobilistico è il registro nazionale che raccoglie e controlla gli atti di compravendita dei veicoli .
Ogni operazione che comporta cambiamenti nella proprietà del veicolo deve essere registrata al PRA: prima immatricolazione, compravendite, leasing, ipoteche, sequestri, fermi amministrativi, pignoramenti, esportazione, demolizione, radiazione.
La funzione del PRA è da rinvenirsi nell’esigenza di eliminare le incertezze ed i conflitti relativi alla proprietà dei veicoli e di rafforzare le posizioni giuridiche di chi vanta diritti reali di garanzia su un veicolo.
Nei primi del ‘900 l’auto comincia a diventare un fenomeno importante in Italia. Fino ad allora non esistevano leggi che disciplinino la titolarità, l’uso e la circolazione dei veicoli. Agli eventuali conflitti sulla proprietà di un veicolo si applicava la regola de “il possesso vale titolo (v. Possesso vale titolo). Dunque chi era in possesso del veicolo, era considerato proprietario.
Questa impostazione generava non pochi problemi ed incertezze.
Nel 1927 nasce il PRA, che consente di superare il “possesso vale titolo”. Si è passato da un regime di bene mobile comune, dove il “possesso vale titolo”, al regime di “bene mobile registrato”.
Il PRA riceve gli atti di compravendita dei veicoli, li controlla, li trascrive nel Registro. Conserva tutti i fascicoli relativi ai passaggi di proprietà contenenti gli atti pubblici e privati autenticati, ne dà copia a chiunque abbia interesse; inoltre fornisce visure e certificazioni su quanto contenuto in archivio.
Grazie alla certezza data dal PRA il proprietario di un veicolo potrà inoltre garantire un debito con il valore del veicolo, iscrivendovi sopra un’ipoteca.
Gli autoveicoli sono, infatti, annoverati tra i beni mobili su cui è possibile iscrivere l’ipoteca.
La tenuta del Pubblico Registro viene affidata all’ACI, Ente rappresentativo dei propri Soci e degli automobilisti in generale. In questo modo sono gli automobilisti, attraverso il loro Club, a diventare amministratori di sé stessi e a gestire il Pubblico Registro del quale sono i destinatari. In questo modo l’ACI oltre a rappresentare gli interessi degli automobilisti nei confronti dello Stato, viene delegato dallo Stato a fornire un servizio agli automobilisti.
L’archivio del PRA è organizzato in maniera per cui ogni autoveicolo iscritto è contraddistinto da una combinazione alfanumerica progressiva corrispondente a quella della licenza di circolazione: la targa automobilista del veicolo.
Con la registrazione dei veicoli al PRA, vengono assegnati, oltre alla targa, il Certificato di Proprietà e la Carta di Circolazione (comunemente definito Libretto, da tenere obbligatoriamente sempre nel veicolo). Essa contiene tutte le informazioni che identificano il veicolo, come numero di targa e di telaio, oltre ai dati del suo proprietario e ai dati tecnici del veicolo (alimentazione, tipo carrozzeria, potenza, massa, misure pneumatici, eccetera).
L’importanza del PRA si evince soprattutto quando si vuole acquistare un veicolo usato, per cui è necessario accertare l’assenza di eventuali gravami o pesi, quali ipoteche, fermi amministrativi o giudiziari, furti.
Tali controlli sono oggi, grazie alla digitalizzazione, facili e veloci, effettuando una visura, sulla base del numero di targa. Ci sono due tipi differenti di visure: la visura proprietari, che riporta l’elenco di tutti i passaggi di proprietà; la visura targa dove vengono elencati tutti i dati tecnici del veicolo e, soprattutto, l’esistenza di ipoteche, sequestri, fermi, radiazione, eccetera.
Al PRA devono essere registrati:
- contratti di compravendita di autoveicoli, motoveicoli, rimorchi con portata superiore a 3,5 tonnellate;
- diritti di garanzia inerenti ai veicoli registrati (ipoteche).
Il Codice Civile sancisce per gli autoveicoli il sistema della trascrizione al PRA, in particolare:
- atti di vendita e comunque tutti i negozi giuridici e i provvedimenti che a qualunque titolo producono effetti sulla proprietà di un veicolo;
- contratti che riguardano i diritti di usufrutto di un veicolo;
- domande giudiziali relative agli atti soggetti a trascrizione o che abbiano il fine di impugnare la validità della trascrizione;
- pignoramento e il sequestro conservativo del veicolo
Si effettuano anche le annotazioni di:
- perdite di possesso
- fermi amministrativi
- contratti di leasing
- cessazione della circolazione