Riferimenti normativi
Articoli 1478 e ss. del Codice Civile
La vendita di cosa altrui ricorre quando il venditore trasferisce un diritto che appartiene ad altri.
Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l’acquisto al compratore. Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa.
La fattispecie integra una vendita obbligatoria; il consenso delle parti ha infatti un effetto meramente obbligatorio, e produce unicamente l’obbligo del venditore di procurare la proprietà al compratore, senza trasferimento della proprietà; l’effetto traslativo, invece, è rimandato al momento in cui il venditore riesce ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo (trasferimento che ha quindi efficacia ex nunc).
Ciò significa che al momento in cui il venditore acquista la cosa dal terzo si ravvisano due passaggi di proprietà; il primo dal terzo al venditore della cosa altrui; il secondo dal venditore della cosa altrui al compratore; doppio passaggio che è contemporaneo dal punto di visto cronologico, ma successivo dal punto di vista logico.
Il compratore può acquistare la cosa a qualunque titolo; gratuito o oneroso, inter vivos o mortis causa, derivativo o originario.
Oltre ad acquistare la cosa direttamente, poi, nulla impedisce che il venditore si limiti a procurare l’acquisto al compratore in altro modo, ad esempio tramite un contratto a favore di terzo, oppure facendo si che il terzo alieni direttamente il diritto all’acquirente.