Riferimenti normativi
Articolo 1 comma 42 della L.n. 76/2016
Descrizione
La legge attribuisce al convivente superstite uno speciale diritto di abitazione della casa di comune residenza.
La legge fa salvo quanto previsto dall’articolo 337-sexies del Codice civile per il caso in cui vi siano figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti: in tal caso viene assegnato al convivente, su provvedimento giudiziale conseguente alla cessazione del rapporto di convivenza, un diritto personale di godimento (non il diritto di abitazione) sulla casa familiare.
Fuori da questa ipotesi, nei casi di premorienza di uno dei due conviventi, l’altro ha diritto all’abitazione per due anni ovvero per un periodo pari alla convivenza, se superiore, e comunque non oltre i cinque anni.
Ove con la coppia di conviventi coabitassero figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non superiore a tre anni.
Il diritto di abitazione (seppur limitato rispetto a quello previsto nei confronti di coniuge superstite ex art. 540 cpv. del Codice civile e di unito civilmente superstite ex art. 1 co. 21 L. 76/2016) viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitarvici stabilmente, contragga matrimonio od unione civile, ovvero intraprenda una nuova convivenza di fatto;
L’aspetto forse maggiormente importante per i conviventi riguarda proprio l’abitazione, dal momento che la loro relazione si qualifica proprio in ragione della convivenza sotto lo stesso tetto.
Con riferimento all’immobile di abitazione, la sorte del convivente superstite dipende, in definitiva, dalle varie situazioni verificabili, che occorre singolarmente prendere in considerazione.
IMMOBILE DI PROPRIETA’ DEL DEFUNTO
La prima ipotesi da analizzare è quella in cui l’immobile adibito alla convivenza sia di proprietà del defunto.
Nel caso in cui il convivente defunto sia il proprietario della casa in cui abita la coppia di fatto, il convivente superstite ha il diritto di continuare a vivere nello stesso immobile per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni, ma comunque non oltre i cinque anni.
La legge sulle unioni civili fa un preciso riferimento a quanto stabilito dal Codice civile sull’attribuzione del godimento della casa, che deve tenere conto in via prioritaria dei figli: in pratica, se nella stessa abitazione vivono figli minorenni o disabili del convivente superstite, quest’ultimo può continuare ad abitarci per un periodo non inferiore a 3 anni. Questo diritto verrà, tuttavia, a cadere se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa comune; o in caso di matrimonio, unione civile o nuova convivenza di fatto.
IMMOBILE IN COMPRPRIETA’ DI ENTRAMBI I CONVIVENTI
Il secondo caso riguarda l’ipotesi in cui l’immobile appartenga in comproprietà ad entrambi i soggetti conviventi. In tal caso, in mancanza di testamento, si crea una comproprietà tra il convivente superstite e gli eredi del defunto. Ciascuno di loro ha la facoltà di chiedere in qualsiasi momento lo scioglimento della comunione. Nel caso in cui nessuno di loro voglia acquistare la quota degli altri, l’immobile viene materialmente diviso oppure venduto all’asta con la conseguente ripartizione dei soldi ricavati dall’incanto.
Gli eredi, inoltre, potrebbero chiedere al convivente superstite il pagamento di un affitto per la quota di comproprietà del defunto se lasciato in godimento.
IMMOBILE IN LOCAZIONE
Altra ipotesi si ha se la casa è affittata al convivente defunto.
La legge riconosce in capo al convivente superstite il diritto di succedere al convivente premorto nel contratto di locazione della casa adibita a comune residenza da quest’ultimo stipulato.
Quando muore il convivente a cui risulta intestato il contratto di affitto della casa in cui entrambi abitano, il convivente superstite ha il diritto, dunque, di subentrargli nel contratto come titolare dello stesso.
Occorre, tuttavia, analizzare il caso particolare della locazione stipulata tra conviventi, in cui un convivente risulti proprietario dell’immobile e l’altro come affittuario.
Se muore il convivente proprietario, l’altro ha diritto a continuare la locazione fino alla scadenza del contratto.
Gli eredi, quindi, non potranno entrare prima in possesso della casa, poiché subentrano in ogni rapporto attivo e passivo del defunto e sono tenuti a rispettare gli impegni che lui aveva preso quando era in vita.
È fatta salva la possibilità – comunque da dimostrare – che quel contratto fosse una sorta di “pro forma”, cioè che fosse un contratto simulato. In questo caso, gli eredi potrebbero agire in giudizio, purché, appunto, riescano a dimostrare tale circostanza.
Anche quando muore il convivente cui è stato assegnato un alloggio popolare, il convivente superstite ha diritto di subentrare nel contratto, sia che si tratti di una coppia eterosessuale oppure omosessuale.
Devono però a tal fine sussistere talune condizioni. In primo luogo non deve esservi un coniuge separato o dei figli minorenni frutto di un precedente matrimonio; in secondo luogo, la convivenza deve essere effettiva fino al momento del decesso.
La convivenza, inoltre, deve essere iniziata almeno 2 anni prima della morte.
Infine, ci devono essere i requisiti di reddito che consentono l’assegnazione dell’alloggio.