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Abitazione e uso del coniuge superstite e immobile adibito a residenza familiare in comproprietà con terzi

(v. Abitazione e uso del coniuge superstite)

I diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano spettano alla coniuge superstite se l’immobile è appartenente al coniuge defunto o ad entrambi i coniugi.

È dubbio se i medesimi diritti spettino al coniuge superstite anche nel caso in cui l’immobile adibito a residenza familiare sia in comproprietà non tra i coniugi ma con terzi.

 

In tal caso si è affermato che i diritti di cui all’articolo 540,2 c.c. spettino anche in caso di comunione con terzo, ove ne sussistano i presupposti oggettivi (cioè la residenza familiare) e soggettivi (cioè l’esistenza di un rapporto di coniugio) ed, in particolare, si convertirebbero in un equivalente monetario.

 

Affermare diversamente, ovvero che i diritti in questione non spettino laddove l’immobile sia in comproprietà con terzi, comporterebbe una facile elusione della legge perché basterebbe cedere una piccola quota di comproprietà ad un terzo per far venire meno il diritto di confronti del coniuge superstite.

 

Giurisprudenza

In proposito è, tuttavia, doveroso segnalare un recentissimo orientamento giurisprudenziale per cui il diritto di abitazione e di uso, di cui all’art. 540 c.c., non può essere fatto valere dal coniuge sui beni che il defunto aveva in comproprietà con terzi.

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