Il diritto di abitazione della casa adibita a residenza familiare (v. Residenza familiare) e di uso dei immobili che la corredano spetta al coniuge superstite in caso di morte dell’altro.
Nel caso in cui il coniuge superstite abbia già contratto nuove nozze all’apertura della successione, il diritto di uso e di abitazione non sorge affatto non ricorrendone i presupposti.
Nel caso in cui il coniuge superstite contragga nuove nozze dopo la morte del coniuge è discusso in dottrina e giurisprudenza se i diritti di uso e di abitazione permangano o vengano meno.
Giurisprudenza
La giurisprudenza ha affermato che i diritti di abitazione e di uso di cui all’art. 540 comma 2, c.c. hanno carattere patrimoniale, fanno parte della riserva, spettano integralmente al coniuge superstite anche se superano le sue esigenze, e sono di intensità tale che, pur gravando sulla disponibile, ove questa non sia sufficiente, impegnano la quota riservata al coniuge e, al limite, la quota riservata ai figli: il testatore non può pertanto prevederne la decadenza nell’ipotesi di passaggio a nuove nozze del proprio coniuge.
In conclusione
Secondo le pronunce giurisprudenziali i diritti di uso e di abitazione della casa familiare continuano ad esistere in capo al coniuge superstite pur in caso questi contragga nuove nozze.