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Abusi Edilizi -LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Le sanzioni amministrative previste dal Dpr 380/2001 sono determinate in base alla tipologia dell’abuso e si possono così riassumere:

a) demolizione della costruzione irregolare e messa in ripristino dello stato dei luoghi;

b) acquisizione al patrimonio comunale in caso di mancata demolizione, in alternativa alla demolizione, pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria adeguata all’entità dell’abuso o all’incremento del valore venale del bene;

c) per la mancata segnalazione certificata di inizio attività o difformità alla segnalazione, la sanzione pecuniaria è pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile derivato alla realizzazione degli interventi e comunque in misura non inferiore a euro 516 (art. 37, comma 1 Dpr 380/2001).

 

Quanto alla demolizione, va rilevato che trattasi di una sanzione amministrativa che assolve ad un’autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso; essa configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio ed ha carattere reale.

 

Per giurisprudenza costante, l’esercizio dei poteri amministrativi di carattere ripristinatorio in materia di abuso edilizio non incontra alcun termine di decadenza o di prescrizione.

Ne discende che, una volta che venga accertata l’esistenza dell’opera abusiva, è sempre legittima l’adozione del provvedimento di demolizione.

 

Diverso è il caso delle sanzioni pecuniarie connotate da una finalità punitiva. In queste ipotesi, la regola della prescrizione quinquennale propria delle sanzioni amministrative, ex lege n. 689/81, trova applicazione anche per gli illeciti amministrativi puniti con la pena pecuniaria di cui alla normativa in materia urbanistico- edilizia.

L’ordine di demolizione dell’opera abusiva, disciplinato dagli articoli 27 e ss. del Dpr. 380/2001, si qualifica senza eccezioni in termini di sanzione amministrativa. Pertanto, anche se disposto con sentenza del giudice penale (come prevede l’art. 31, comma 9, d.p.r. 380 del 2001), non può applicarsi analogicamente all’istituto l’art. 173 c.p., che disciplina la prescrizione dell’arresto e dell’ammenda.

 

In definitiva, non è soggetto alla prescrizione stabilita dall’art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, né alla prescrizione stabilita dall’art. 28 legge n. 689 del 1981 che riguarda unicamente le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva.

Una volta accertato l’abuso, il provvedimento non ha effetto solo a carico del responsabile, ma anche nei riguardi di coloro che hanno un diritto reale o personale di godimento sull’area di sedime. Ciò prescindendo dal fatto che l’abuso sia ad essi addebitabile come committenti od esecutori materiali, in quanto la natura pubblicistica dell’ordine di rimessione in pristino rende inapplicabile il principio civilistico della res inter alios acta.  Si tratta di orientamento incontroverso della S.C. conseguente alla natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio dell’ordine di demolizione, come tale privo di finalità punitive e con effetti che ricadono sul soggetto che è in rapporto col bene, indipendentemente dal fatto che questi sia l’autore dell’abuso, prescinde dalla sussistenza dell’elemento psicologico del responsabile ed è applicabile anche in caso di violazioni incolpevoli.

 

Va anche ricordato che, se disposto con sentenza del giudice penale, il giudice dell’esecuzione ha l’obbligo di revocare l’ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito con la sentenza di condanna o di patteggiamento, ove sopravvengano atti amministrativi con esso del tutto incompatibili. Ha, invece, la facoltà di disporne la sospensione quando sia concretamente prevedibile e probabile l’emissione, entro breve tempo, di atti amministrativi incompatibili.

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