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Abusi edilizi (Sanzioni)

Riferimenti normativi

Articoli 37, 44 del D.p.r. 380/2001

 

Inquadramento

L’abuso edilizio viene punito sia dal punto di vista penale che amministrativo.

La sanzione penale, prevede un’ammenda o l’arresto per il soggetto che ha commesso il reato, mentre quella amministrativa concerne il ripristino dello stato anteriore all’abuso.

 

Quanto alla sanzione penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:

 

a) l’ammenda fino a 10.329 euro per l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive;

b) l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 5.164 euro a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione;

c) l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 15.493 euro a 51.645 euro nel caso di Lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.

 

Secondo l’art. 37 del Testo unico, le sanzioni penali di cui all’art. 44 non si applicano agli interventi edilizi soggetti a Segnalazione certificata di inizio attività, e ovviamente quelli che ricadono in Cila.

 

Inoltre, si applica anche la sanzione amministrativa. 

Tramite questa procedura, il Comune intima al responsabile dell’abuso di ripristinare lo stato dei luoghi. Il tutto deve avvenire entro il termine di 90 giorni. Quindi, in 3 mesi l’opera dovrà essere riportata allo stato concessionato oppure demolita. Se non si rispetta tale termine, l’area di sedime viene acquisita dal Comune.

Tuttavia potrebbero esserci delle soluzioni alla demolizione o al ripristino, potendosi sanare gli abusi.

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