Riferimenti normativi
Articoli 3, 6, 10, 22 e 29 del D.p.r. 380/2001
D. lgs. 222/2016
L’abuso edilizio è un illecito che consiste nel realizzare un intervento edilizio senza titoli abilitativi alla costruzione.
Le nuove costruzioni, gli interventi di manutenzione straordinaria qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio, gli interventi di restauro e di risanamento conservativo qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio ed alcuni interventi di ristrutturazione edilizia necessitano inderogabilmente di un titolo abilitativo ai fini della loro legittima realizzazione.
Sono “interventi di manutenzione straordinaria” le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
Inoltre, nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’ uso.
I titoli abilitativi alla costruzione attualmente esistenti sono:
- edilizia libera (senza necessità di alcun titolo)
- CILA (comunicazione inizio attività asseverata)
- SCIA (segnalazione certificata di inizio attività)
- super SCIA (segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire)
- Permesso di costruire.
La responsabilità degli abusi cade congiuntamente in testa al Committente, al Costruttore e al Direttore lavori.
Essi dovranno pagare le sanzioni pecuniarie (v. Abusi edilizi Sanzioni) e le spese per l’esecuzione della demolizione, in solido, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell’abuso.
Esempio:
Paolo intende costruire un casale sul suo fondo in Toscana.
Al fine di evitare di incorrere in un abuso edilizio e nelle relative sanzioni, dovrà premurarsi di richiedere al Comune del luogo il necessario permesso di costruire.