(v. Rappresentanza)
Riferimenti normativi
Articoli 1388, 1394, 1395 del Codice Civile
Il rappresentante deve agire nell’interesse del rappresentato.
Si ha abuso di potere quando il rappresentante, nonostante sia fornito di potere di rappresentanza, ne abbia fatto cattivo utilizzo, agendo per un fine diverso da quello per il quale il potere era stato conferito, perseguendo un interesse personale o di terzi in contrasto con gli interessi del rappresentato.
Per configurare l’abuso è necessario che il rappresentante persegua il suo interesse o quello di un terzo in via esclusiva, potendo concorrere con l’interesse del “dominus”.
Non è indispensabile l’esistenza di un danno patrimoniale attuale del “dominus”.
Il danno può anche essere potenziale e nel fatto che l’interesse perseguito è contrastante con quello del “dominus”.
La legge prevede il fenomeno dell’abuso di rappresentanza in due norme (1394 e 1395 c.c.), delle quali una sancisce l’annullabilità dell’atto compiuto dal rappresentante in conflitto d’interessi con il rappresentato, l’altra prevede un’ipotesi particolare, il contratto con se stesso.