Riferimenti normativi
Articoli 934 e seguenti del Codice Civile;
Articoli 1100 e seguenti del Codice Civile.
Un caso particolare di accessione è quello della costruzione posta in essere da uno dei comproprietari su un terreno in comproprietà.
Esempio
Paolo costruisce un casale sul terreno Tuscolano di proprietà sua e di Mario e Luigi in pari quote.
Il casale diviene di proprietà di tutti in pari quote.
Giurisprudenza
La Cassazione ha stabilito in una simile fattispecie doversi applicare la disciplina dell’accessione.
Il principio affermato, in questo caso, è che la costruzione di un’opera sul suolo comune realizzata da uno solo dei comproprietari dell’area, diventa di proprietà di tutti i contitolari, per accessione, salvo titolo contrario; inoltre, il consenso alla costruzione di un’opera, espresso dal comproprietario non costruttore, impedisce a quest’ultimo la possibilità di chiederne la demolizione, obbligandolo a rimborsare al costruttore la sua quota di spesa sostenuta per l’edificazione dell’opera.
In conclusione
In ipotesi nelle quali vengano in rilievo sia la disciplina dell’accessione che quella della comunione, prevale quella dettata dagli articoli 934 e seguenti del codice civile in tema di accessione, salvo diversa previsione delle parti.