Comunione legale (Acquisto per accessione)
Riferimenti normativi
Articoli 177 e ss. e 934 e ss. del Codice Civile
Disciplina
Se entrambi i coniugi oppure uno solo di essi costruiscono un immobile su un fondo comune l’acquisto per accessione confluisce nella comunione legale.
Se, invece, uno dei coniugi costruisce su un terreno di proprietà esclusiva dell’altro coniuge, benchè parte della dottrina sia a favore dell’acquisto in comunione (a favore della comunione si costituirebbe un diritto di superficie), la dottrina e la giurisprudenza più recenti ritengono, invece, di dover applicare le norme sull’accessione, sulla convinzione della inderogabilità della relativa normativa.
Ne consegue che l’edificio costruito su un terreno personale del coniuge sarà acquisito al patrimonio personale di quest’ultimo.
L’altro coniuge potrà vantare esclusivamente il diritto di ripetere ex art. 2033 cc le somme impiegate per la realizzazione del manufatto.
La legge, in materia di accessione, prevede che il proprietario del suolo acquista, a titolo originario, qualunque piantagione, costruzione od opera insistente sopra o sotto il medesimo suolo.
Suddetto principio è valevole ancorché la costruzione sia stata realizzata in costanza di matrimonio e nella vigenza del regime patrimoniale della comunione legale. L’acquisto della proprietà per accessione, infatti, avviene a titolo originario senza la necessità di apposita manifestazione di volontà. Ciò significa che il principio in forza del quale il proprietario del suolo acquista ipso iure al momento dell’incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata non è derogato dalla disciplina della comunione legale tra coniugi.
In tema di comunione legale, invece, la legge sancisce che costituiscono oggetto della comunione legali gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali; i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati e le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
Nel dettaglio, la legge prevede la contitolarità al 50% dei beni provenienti dagli acquisti compiuti dai coniugi anche separatamente, in costanza di matrimonio quali acquisti aventi carattere derivativo.
La questione impone di individuare come si coordinano il principio di accessione ed il regime della comunione legale.
E’ principio acquisito e costante nella giurisprudenza che, quando per effetto del principio di accessione il coniuge proprietario esclusivo del suolo acquista la proprietà dell’immobile realizzato su di esso in regime di comunione legale, il coniuge non proprietario del suolo, in mancanza di un titolo o di una norma, non può vantare alcun diritto di comproprietà, anche superficiaria, sulla costruzione ed a costui compete un diritto di credito relativo alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione.
La Cassazione in tempi recentissimi ha affermato che la tutela del coniuge non proprietario del suolo opera non sul piano reale bensì su quello meramente obbligatorio, rimanendo a carico della ricorrente l’onere di fornire la prova della provenienza del denaro o dei beni utilizzati per la costruzione del fabbricato sul suolo di proprietà esclusiva dell’altro coniuge. E’ quindi onere del coniuge non proprietario del suolo dimostrare che le somme di denaro e i materiali utilizzati per la realizzazione del fabbricato siano di sua provenienza o provengano dalla comunione legale, non potendosi in alcun modo presumere tale provenienza.