Accedi

Accettazione con beneficio di inventario

Inquadramento dell’istituto:

L’acquisto del patrimonio ereditario si determina con l’accettazione dell’eredità.

Il termine per l’accettazione dell’eredità è di 10 anni dall’apertura della successione.

L’acquisto dell’eredità ha effetto retroattivo.

 

L’accettazione dell’eredità può essere (articolo 474 del codice civile):

– espressa, che a sua volta, può essere: pura e semplice (articolo 475 del codice civile)o con beneficio di inventario (articolo 480 del codice civile).

– tacita.

 

L’eredità (v. Eredità) non comprende solo beni e diritti, ma anche obblighi ed in particolare tutti i debiti del defunto, che l’erede è obbligato a pagare anche utilizzando il proprio patrimonio personale, quando l’attivo ereditario non è sufficiente.

 

L’Accettazione con beneficio d’inventario evita la confusione del patrimonio del defunto con quello dell’erede.

Si mantiene una separazione patrimoniale (v. Separazione patrimoniale). Il patrimonio del defunto rimane separato da quello dell’erede.

 

L’erede paga i debiti ereditari (v. Debiti ereditari) ed i legati (v. Legato) entro il valore dei beni lui pervenuti e solamente con i beni a lui pervenuti.

Il beneficio di inventario è uno strumento a tutela degli eredi nei confronti dei creditori del defunto, ma anche dei creditori del defunto nei confronti degli eredi.

Restando i patrimoni personali degli eredi distinti da quelli del defunto, restano distinti anche i rispettivi creditori.

 

Procedimento dell’accettazione con beneficio di inventario:

  1. L’accettazione con beneficio di inventario avviene mediante una dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.
  2. La dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario deve essere inserita nel Registro delle successioni conservato presso il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.
  3. La dichiarazione di successione deve essere preceduta o seguita dall’inventario (v. Inventario).

 

Lo scopo dell’inventario è quello di accertare la consistenza del patrimonio ereditario, individuando le attività e le passività ed elencandole in un apposito documento.

Ciò al fine di determinare i limiti entro i quali risponderà dei debiti del defunto e per evitare che i beni ereditari possono confondersi con quelli dell’erede venendo così sottratti alle pretese dei creditori ereditari.

Il chiamato deve sapere come è composto il patrimonio per capire se gli conviene accettare.

Se l’erede non adempie all’obbligo della redazione dell’inventario diventa erede puro e semplice e perde il beneficio della separazione dei patrimoni.

 

L’accettazione con beneficio di inventario è obbligatoria per gli incapaci (minori, interdetti, inabilitati) e per le persone giuridiche diverse dalle società, per le associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti.

Per tutti gli altri soggetti è una mera possibilità.

 

Quanto ai termini della procedura, si distingue tra chiamato che già nel possesso dei beni dal chiamato che non è nel possesso dei beni.

Il chiamato che è nel possesso dei beni ereditari deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione. Trascorso tale termine senza che l’inventario sia stato redatto diventa erede puro e semplice.

Redatto l’inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione di accettare con beneficio di inventario ha 40 giorni per accettare o rinunciare all’eredità.

Trascorso tale termine senza che abbia deciso, diventa erede puro e semplice.

 

Il chiamato all’eredità che non è nel possesso dei beni ereditari può fare la dichiarazione di accettare con beneficio di inventario nel termine di 10 anni dall’apertura della successione.

fatta la dichiarazione di accettazione, deve compiere l’inventario nel termine di tre mesi in mancanza diventa erede pure semplice.

qualora abbia fatto l’inventario non preceduto dalla dichiarazione di successione, questa deve essere fatta nei 40 giorni successivi al compimento dell’inventario.

in mancanza il chiamato perde il diritto di accettare l’eredità.

 

ESEMPIO:

Si apre la successione di Carlo, il quale lascia un patrimonio composto da un immobile, un mutuo di un importo considerevole e una collezione di auto d’epoca.

Unico erede è il figlio Mauro, che ha un patrimonio personale composto dall’immobile di abitazione.

Il patrimonio ereditario è, dunque, composto da attività (immobile e collezione d’auto) e passività (mutuo).

In caso di accettazione pura e semplice i due patrimoni (ereditario e personale) si confonderebbero ed il mutuo potrebbe assorbire anche beni personali di Mauro.

Accettando con beneficio di inventario, invece, Mauro salvaguarda il suo patrimonio e impedisce che possa essere intaccato dai debiti ereditari.

 

Giurisprudenza:

La Cassazione ha statuito che l’accettazione dell’eredità devoluta alle persone giuridiche diverse dalla società non può che farsi se non con il beneficio di inventario. Tuttavia dette persone giuridiche conservano il diritto di accettare l’eredità anche quando la dichiarazione di accettazione abbia perduto i suoi effetti in conseguenza della mancata formazione dell’inventario nei termini stabiliti dalla legge.

 

Quanto all’accettazione dell’eredità di figli minorenni, la Cassazione ha affermato che qualora il genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore, chiamato all’eredità, faccia l’accettazione prescritta dall’articolo 471 del codice civile da cui deriva l’acquisto da parte del minore della qualità di erede, ma non compia l’inventario, necessario per poter usufruire della limitazione della responsabilità, e questo non sia redatto neppure dal minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, l’eredità resta acquisita da quest’ultimo, che però è considerato erede puro e semplice, mentre il mancato perfezionamento della procedura di accettazione beneficiata mantiene il minore nella qualità di chiamato, sicché una volta divenuto maggiorenne, potrà valutare se conservare o meno il beneficio ovvero rinunciare all’eredità.

 

Con riferimento al compito di redigere l’inventario, la Suprema Corte ha affermato che esso è un’attività autonoma e distinta dalla dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario e non può ritenersi compresa nell’incarico affidato al professionista, se non vi è una specifica menzione. Il professionista è però tenuto a informare il cliente sulla procedura da adottare per arrivare alla formazione dell’inventario, prospettando la possibilità di presentare direttamente ricorso al giudice oppure della possibilità di dargli specifico incarico di presentarlo.

 

In tema di eredità beneficiata, quanto al pagamento dei debiti ereditari, ove la parte si sia costituita in giudizio come erede accettante con beneficio di inventario e tale qualità non sia stata contestata, le conseguenze della sua soccombenza, anche in relazione alle spese giudiziali, sono a essa riferibili nella qualità suddetta, indipendentemente da una espressa statuizione sul punto. Quella parte, pertanto, non sarà tenuta oltre il pagamento dei beni ereditari a lei pervenuti, e ciò sia quanto alla efficacia della decisione tra le parti, che ai fini delle eventuali attività relative alle successive vicende della eredità beneficiata.

 

CONCLUSIONE

L’accettazione dell’eredità comporta, dunque, una valutazione discrezionale da parte dell’erede designato, che potrebbe anche avere interesse a non accettare, quando i debiti sono superiori all’attivo del patrimonio.

Ecco perché l’eredità richiede sempre un’accettazione, espressa o tacita, da parte della persona designata.

Con l’accettazione con beneficio d’inventario la legge risponde all’esigenza di chi vorrebbe accettare l’eredità, ma non conosce esattamente quanti debiti avesse il defunto, e quindi teme di doverne rispondere personalmente.

 

Con l’accettazione beneficiata l’erede è tenuto a pagare i debiti del defunto solo entro il valore dell’eredità, e non espone ad alcun rischio il proprio patrimonio personale. E’ però necessario fare l’inventario dell’eredità, con l’intervento di un notaio nominato dal Tribunale. Se il potenziale erede è in possesso di uno o più beni ereditari, l’inventario deve essere fatto entro tre mesi dalla morte, e la dichiarazione di accettazione beneficiata (che viene sempre fatta da un notaio o nella cancelleria del Tribunale) deve avvenire nei quaranta giorni successivi. In caso contrario egli è considerato erede puro e semplice.

(v. Accettazione dell’eredità in generale)

Corsi Correlati