Riferimenti normativi
Articolo 649 del Codice Civile
Il legato (v. Legato), a differenza dell’eredità (v. Eredità), non presuppone un atto di accettazione (espressa, tacita o presunta) da parte del beneficiario; si acquista cioè ipso iure, anche senza la conoscenza dell’esistenza della disposizione testamentaria (v. Disposizione testamentaria).
L’articolo 649 primo comma codice civile, infatti, statuisce che il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunziare.
Se formalizzata tuttavia, l’accettazione non è inutile o irrilevante, rappresentando un atto di autonomia negoziale che conferma da un punto di vista giuridico l’acquisto definitivo e non più rinunciabile.