L’acquisto del patrimonio ereditario (v. Patrimonio ereditario) si determina con l’accettazione dell’eredità.
Fino a quel momento il soggetto è solo chiamato all’eredità (v. Chiamato all’eredità).
L’effetto immediatamente successivo della vocazione (v. Vocazione) e delazione (v. Delazione) è l’insorgenza del diritto di accettare l’eredità (v. Diritto di accettare l’eredità).
Il termine per l’accettazione dell’eredità è di dieci anni dall’apertura della successione.
Il chiamato all’eredità non è ancora erede (v. Eredità). Lo diviene solo con l’accettazione.
Prima dell’accettazione ha dei poteri conservativi e di tutela e vigilanza della consistenza patrimoniale.
L’acquisto dell’eredità ha effetto retroattivo.
Si apre la successione. Il chiamato ha 10 anni di tempo per decidere.
Da quando accetta diviene titolare dei beni dal momento della morte “senza soluzione di continuità”.
L’erede diviene titolare del patrimonio ereditario fin dal momento in cui si è aperta la successione, anche se l’accettazione non può che avvenire in un momento successivo.
All’apertura della successione il chiamato è titolare del diritto di accettare l’eredità.
Trattasi di un diritto trasmissibile con la morte.
Se il chiamato muore dopo l’apertura della successione del defunto, ma prima di aver accettato l’eredità di costui, il relativo diritto di accettarla cade in successione in favore dei suoi eredi.
Il diritto di accettare l’eredità può tramutarsi in:
– accettazione;
– rinuncia.
L’accettazione dell’eredità può essere:
– espressa, che a sua volta, può essere: pura e semplice o con beneficio di inventario
– tacita.
L’accettazione di eredità può avvenire:
- in forma espressa.
In tal caso il chiamato alla successione manifesta espressamente la volontà di diventare erede, mediante un atto formale.
Tale atto formale si sostanzia in un atto pubblico o scrittura privata.
Trattasi di un atto unilaterale (ogni erede accetta per sé) ed irrevocabile. L’erede, dunque, rimane tale per sempre.
Non è ammessa l’accettazione parziale dell’eredità. Oggetto dell’acquisto ereditario è l’universalità del patrimonio.
L’accettazione espressa può essere:
- pura e semplice (v. Accettazione dell’eredità pura e semplice).
- con beneficio di inventario (v. accettazione con beneficio di inventario).
Le due forme di accettazione comportano diverse conseguenze.
– in forma tacita (v. Accettazione tacita si eredità).
Esempio
Paolo muore, lasciando a sé superstiti Alberto e Camilla.
Camilla dopo due anni dall’apertura della successione, provvede all’accettazione pura e semplice dell’eredità in forma espressa, mediante apposito atto notarile.
Giurisprudenza
In tema disuccessioni mortis causa, la Cassazione ha precisato che la delazione che segue l’apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sufficiente all’acquisto della qualità di erede.
A tal fine è necessaria anche l’accettazione da parte del chiamato nelle forme di legge.
Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, incombe su chi agisce l’onere di provare l’assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all’eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all’accettazione dell’eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità.
IN CONCLUSIONE
L’acquisto dell’eredità avviene con l’accettazione, la quale può avvenire in forma espressa o in forma tacita. L’accettazione espressa, a sua volta, può essere pura e semplice (che non determina la separazione dei patrimoni), o con beneficio di inventario ( che determina la separazione dei patrimoni).