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Accettazione tacita di eredità

L’accettazione tacita di eredità si verifica quando il chiamato alla successione (v. Chiamato all’eredità) pone in essere il compimento di un atto dal quale si desume la volontà di accettare l’eredità, in quanto potrebbe porre in essere solo in qualità di erede

 

Esempi di accettazione tacita:

  • Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione;
  • Rinuncia ai diritti di successione verso ricevimento di una corrispettivo;
  • Proposizione dell’azione di riduzione;
  • Pagamento di debiti ereditari con denaro del patrimonio del defunto;
  • Domanda giudiziale di divisione del patrimonio.

 

Esempio

Alberto è uno degli eredi di Paolo.

Paolo, morendo, ha lasciato un patrimonio composto da numerosi immobili, che ha diviso con il suo testamento tra i suoi eredi.

Ad Alberto, in particolare, ha attribuito il casale in Toscana.

Alberto, senza aver provveduto ad alcuna accettazione formale dell’eredità, decide di vendere  il casale.

Tale atto di alienazione integra un’ipotesi di accettazione tacita dell’eredità, in quanto compiuta da un soggetto che lo compie legittimamente, essendo chiamato all’eredità e perché compiendolo manifesta la volontà di volerne disporre E dunque di voler accettare l’eredità della quale il bene è parte.

 

 

IN CONCLUSIONE

L’accettazione tacita di eredità rappresenta una delle modalità in cui si può esercitare il diritto di accettare l’eredità stessa.

Essa implica necessariamente un’accettazione pura e semplice, con conseguente confusione dei patrimoni dell’erede e del defunto.

Per conseguire, infatti, il beneficio di inventario, è necessario applicare le specifiche formalità richieste dalla legge per tale tipo di accettazione, che richiede inderogabilmente una espressa manifestazione di volontà.

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