Riferimenti normativi
Articoli 1273 e seguenti del codice civile
Inquadramento
L’accollo è un accordo tra il debitore di un’obbligazione (v. Obbligazione) già esistente ed un terzo, con cui questi convengono che il terzo si assuma il debito dell’altro.
In altre parole, l’accollo è la convenzione tra debitore e terzo, con la quale quest’ultimo (accollante) assume il debito del primo (accollato) nei confronti del creditore (accollatario).
Il creditore è estraneo all’accordo, ma se vi aderisce rende irrevocabile la stipulazione in suo favore.
L’accollo si perfeziona con l’accordo tra accollato e accollante, mentre la dichiarazione del creditore vale solo a provocare l’irrevocabilità del diritto conferitogli e in caso di accollo liberatorio la liberazione del primo debitore.
L’accollo può essere esterno o interno.
Il legislatore ha disciplinato soltanto l’accollo esterno ovvero quello che produce effetto direttamente nella sfera giuridica del creditore.
La situazione può prevedere un’adesione o meno del creditore con conseguenze differenti sull’effetto dell’accordo.
Il creditore può aderire alla convenzione (che di per sé è già valida) rendendo così irrevocabile la stipulazione in suo favore.
L’accollo esterno può essere :
- LIBERATORIO: l’adesione del creditore comporta liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo, c’è una pattuizione espressa. Il creditore deve aderire all’accollo, intervenire e dichiarare espressamente di liberare il debitore originario.
Esempio:
Nella prassi l’accollo esterno è molto rilevante.
Si ponga il caso di Paolo che acquista una casa, facendo un mutuo ipotecario (v. Mutuo ipotecario; v. Ipoteca).
Paolo decide di vendere l’immobile prima di aver estinto il mutuo.
Normalmente si vende la casa prevedendo che il pagamento del prezzo avvenga anche mediante accollo del mutuo.
Questo accollo deve essere necessariamente esterno, perché altrimenti se la banca non fosse coinvolta nell’operazione e non aderisse, il venditore continuerebbe ad essere obbligato.
L’accollo interno è una fattispecie non disciplinata dalla legge, ma comunque di grande applicazione.
Con esso l’accollante si impegna a tenere indenne il debitore dell’obbligazione, senza però assumere il debito nei confronti del creditore.
Il creditore non acquista, pertanto, nessun diritto verso il terzo accollante e può solo, in base ai principi generali, agire in surrogatoria nei confronti di costui, qualora l’accollato rimanga inerte.
L’accollo interno produce i suoi effetti solo tra il debitore e l’accollante.
Non può mai essere liberatorio.
L’accollo interno nasce come accordo tra le parti internamente, senza avere mai un rilievo esterno; non vi è subentro nell’obbligazione, perché se vi fosse subentro il creditore potrebbe far valere la situazione; l’accollo interno realizza solo l’assunzione del peso economico.
Esempio:
Paolo ha un debito con la banca Intesa; Mauro fa un accollo interno con Paolo per aiutarlo a pagare, ma è obbligato solo nei confronti di Paolo e non della banca.
L’accollo si usa moltissimo come modalità di pagamento di passività, tutte le volte in cui ci sono situazioni di debiti in sospeso.
Accollo legale
Ci sono molti casi in cui la stessa legge prevede l’accollo.
Caso tipico è la cessione di azienda, in cui si prevede che esternamente il cessionario risponda anche dei debiti che risultano dai libri contabili obbligatori; altro caso è quello delle spese condominiali; ancora, quando si cedono le azioni non interamente liberate, il cessionario per i primi tre anni è responsabile solidamente con il cedente.
GIURISPRUDENZA
Secondo la Cassazione, la figura dell’accollo “interno” – non prevista espressamente dal codice civile, ma riconducibile all’esercizio dell’autonomia privata per il perseguimento di interessi meritevoli di tutela – ricorre allorché il debitore convenga con il terzo l’assunzione, da parte di costui, in senso puramente economico, del peso del debito, senza, tuttavia, attribuire alcun diritto al creditore e senza modificare l’originaria obbligazione, sicché il terzo assolve il proprio obbligo di tenere indenne il debitore adempiendo direttamente in veste di terzo, o apprestando in anticipo al debitore i mezzi occorrenti, ovvero rimborsando le somme pagate al debitore che ha adempiuto.
La Cassazione ritiene ammissibile l’accollo per debiti futuri quando siano oggetto di negozi derivino da rapporti per lo meno determinabili se non già determinati.
L’accollo può essere utilizzato come mezzo di pagamento.
- CUMULATIVO: quando si prevede l’aggiunta di un nuovo debitore al rapporto obbligatorio già esistente. Il nuovo debitore diventa il debitore principale, garantendo l’accollato dalla richiesta da parte del creditore accollatario.L’accollante si affianca all’accollato che rimane obbligato nei confronti del creditore. In tal caso vi è sussidiarietà: l’originario debitore diventa sussidiario. In caso di inadempimento del nuovo debitore si può passare al debitore originario.
- LIBERATORIO: l’adesione del creditore comporta liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo, c’è una pattuizione espressa. Il creditore deve aderire all’accollo, intervenire e dichiarare espressamente di liberare il debitore originario.
Esempio:
Nella prassi l’accollo esterno è molto rilevante.
Si ponga il caso di Paolo che acquista una casa, facendo un mutuo ipotecario (v. Mutuo ipotecario; v. Ipoteca).
Paolo decide di vendere l’immobile prima di aver estinto il mutuo.
Normalmente si vende la casa prevedendo che il pagamento del prezzo avvenga anche mediante accollo del mutuo.
Questo accollo deve essere necessariamente esterno, perché altrimenti se la banca non fosse coinvolta nell’operazione e non aderisse, il venditore continuerebbe ad essere obbligato.
L’accollo interno è una fattispecie non disciplinata dalla legge, ma comunque di grande applicazione.
Con esso l’accollante si impegna a tenere indenne il debitore dell’obbligazione, senza però assumere il debito nei confronti del creditore.
Il creditore non acquista, pertanto, nessun diritto verso il terzo accollante e può solo, in base ai principi generali, agire in surrogatoria nei confronti di costui, qualora l’accollato rimanga inerte.
L’accollo interno produce i suoi effetti solo tra il debitore e l’accollante.
Non può mai essere liberatorio.
L’accollo interno nasce come accordo tra le parti internamente, senza avere mai un rilievo esterno; non vi è subentro nell’obbligazione, perché se vi fosse subentro il creditore potrebbe far valere la situazione; l’accollo interno realizza solo l’assunzione del peso economico.
Esempio:
Paolo ha un debito con la banca Intesa; Mauro fa un accollo interno con Paolo per aiutarlo a pagare, ma è obbligato solo nei confronti di Paolo e non della banca.
L’accollo si usa moltissimo come modalità di pagamento di passività, tutte le volte in cui ci sono situazioni di debiti in sospeso.
Accollo legale
Ci sono molti casi in cui la stessa legge prevede l’accollo.
Caso tipico è la cessione di azienda, in cui si prevede che esternamente il cessionario risponda anche dei debiti che risultano dai libri contabili obbligatori; altro caso è quello delle spese condominiali; ancora, quando si cedono le azioni non interamente liberate, il cessionario per i primi tre anni è responsabile solidamente con il cedente.
GIURISPRUDENZA
Secondo la Cassazione, la figura dell’accollo “interno” – non prevista espressamente dal codice civile, ma riconducibile all’esercizio dell’autonomia privata per il perseguimento di interessi meritevoli di tutela – ricorre allorché il debitore convenga con il terzo l’assunzione, da parte di costui, in senso puramente economico, del peso del debito, senza, tuttavia, attribuire alcun diritto al creditore e senza modificare l’originaria obbligazione, sicché il terzo assolve il proprio obbligo di tenere indenne il debitore adempiendo direttamente in veste di terzo, o apprestando in anticipo al debitore i mezzi occorrenti, ovvero rimborsando le somme pagate al debitore che ha adempiuto.
La Cassazione ritiene ammissibile l’accollo per debiti futuri quando siano oggetto di negozi derivino da rapporti per lo meno determinabili se non già determinati.
L’accollo può essere utilizzato come mezzo di pagamento.