Riferimenti normativi
Articoli 1321 e ss. del Codice Civile
L’accordo delle parti è uno degli elementi essenziali del contratto (v. Contratto) e, più in generale, dei negozi giuridici bi- e plurilaterali (v. Negozio giuridico), assieme a oggetto, causa e forma.
L’accordo può essere definito come l’insieme tra due o più dichiarazioni o comportamenti in modo che il contratto sia la risultante unitaria del medesimo.
Più specificamente, l’accordo si forma nel momento in cui si incontrano la proposta (v. Proposta) e l’accettazione (v. Accettazione delle parti).
Può essere formato simultaneamente ovvero progressivamente, a seconda che le manifestazioni di volontà necessarie avvengano nello stesso tempo ovvero in momenti successivi.
L’accordo può essere, inoltre, espresso, se risulta dalle dichiarazioni di volontà delle parti, ovvero tacito, quando da un certo comportamento delle parti si desume implicitamente ma inequivocabilmente una certa volontà.
Esempio
Paolo fa una proposta di acquisto a Mario.
Mario la accetta.
Si è, così, perfezionato un contratto di compravendita.
IN CONCLUSIONE
L’accordo rappresenta uno degli elementi essenziali del contratto.
Esso è il frutto dell’incontro delle volontà delle parti legittimamente manifestate.