Riferimenti normativi
Articoli 674, 675, 773 e 1874 del codice civile.
Inquadramento
L’accrescimento è quell’istituto che ha luogo in determinati contesti giuridici di contitolarità di un diritto.
L’accrescimento determina l’espansione della quota a beneficio di alcuni contitolari laddove venga meno la contitolarità da parte di uno o più di questi.
L’operatività dell’accrescimento non è limitata alle sole successioni, ma disciplina, in determinati contesti le donazioni ed i contratti di rendita.
L’accrescimento è dunque quell’istituto che determina l’espansione della quota di un contitolare di un diritto laddove uno o più contitolari vengano meno.
I presupposti dell’accrescimento nella successione testamentaria sono diversi a seconda dell’operatività fra coeredi o collegatari:
- Per i coeredi devono coesistere due requisiti.
Il primo è la cosiddetta “coniunctio verbis”: si tratta dell’istituzione ereditaria in uno stesso testamento. Il secondo è la “coniununctio re”, e cioè l’istituzione da parte del testatore in parti uguali;
- Per i collegatari si richiama soltanto coniunctio re: per aver luogo l’accrescimento è sufficiente che i beneficiari del diritto legato lo siano in parti uguali, anche se con più testamenti. Laddove ad esempio vengano legate quote in parti uguali a determinati soggetti di diritti sullo stesso immobile, l’istituto potrebbe operare anche se i beneficiari avessero ricevuto le rispettive quote a mezzo di testamenti successivi.
Ulteriori presupposti dell’operatività
- Il difetto della trasmissibilità del diritto di accettare l’eredità, che prevale sull’accrescimento. Laddove un chiamato all’eredità a sua volta muoia senza avere fatto a tempo ad accettare o rinunciare all’eredità, il diritto si trasmetterà agli eredi di questi. Non avrà quindi luogo l’accrescimento.
- Il difetto di una differente volontà del testatore, e cioè che lo stesso non abbia previsto espressamente una sostituzione per il caso in cui un chiamato non volesse o non potesse accettare l’eredità.
- La mancanza dei presupposti di operatività dell’istituto della rappresentazione, che prevale anch’esso sull’accrescimento.
- La mancata accettazione da parte di un coerede. Si parla in questo caso di solo coerede non di collegatario in quanto il legato non necessita di accettazione espressa per l’acquisto da parte del legatario. Tale circostanza può verificarsi nel caso di impedimenti naturali come ad esempio la premorienza. La mancata accettazione può anche verificarsi in caso di impedimenti di carattere giuridico, come l’indegnità, o il vizio della disposizione testamentaria.
Il legislatore ha sancito la prevalenza degli istituti di sostituzione, rappresentazione e accrescimento. È stabilito che la prima prevalga su rappresentazione ed accrescimento e la rappresentazione prevalga sull’accrescimento.
Gli effetti dell’accrescimento sono quelli di dare luogo retroattivamente all’acquisto del diritto da parte del beneficiario.
Il destinatario dell’accrescimento non ha necessità di porre in essere alcun ulteriore atto di accettazione dell’eredità: al verificarsi dei presupposti la sua quota risulterà automaticamente accresciuta.
L’operatività dell’istituto è retroattiva: l’erede o il legatario saranno considerati tali nella loro integralità a partire dalla data di apertura della successione. Non sarà possibile agli stessi rinunciare parzialmente all’eredità o alla sola quota accresciuta.
Gli effetti avranno riguardo sia alle posizioni attive dell’eredità che passive.
I destinatari dell’accrescimento saranno gravati proporzionalmente dai maggiori oneri e debiti del diritto espanso.
Il legato di usufrutto e l’accrescimento dopo l’acquisto
Uno dei presupposti perché l’accrescimento abbia luogo è che il coerede non abbia accettato espressamente l’eredità.
Tuttavia, quando a più persone è legato un usufrutto in modo che tra loro vi sia il diritto di accrescimento, l’accrescimento ha luogo anche quando una di esse viene a mancare dopo conseguito il possesso della cosa su cui cade l’usufrutto.
Se non vi è diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante si consolida con la proprietà.
Si tratta di una norma eccezionale, che prevede un caso in cui il diritto possa espandersi dopo l’acquisto del diritto di usufrutto.
L’istituto dell’accrescimento opera nelle successioni testamentarie (v. Successione testamentaria).
Nell’ambito delle successioni legittime (v. Successione legittima), la disciplina è sostanzialmente differente.
Il termine “accrescimento” è utilizzato con riferimento alla successione legittima in senso atecnico. Si darà luogo all’apertura della successione tenendo quale riferimento alla situazione di fatto e di concorso fra coeredi come se il chiamato rinunciante non fosse mai esistito, e non fosse già rinunciante o impossibilitato ad accettare l’eredità.
Esempio:
Paolo muore avendo fatto testamento, in cui istituiva eredi Mauro, Betta e Ginevra, nella quota di un terzo ciascuno del suo patrimonio.
Betta rinuncia all’eredità.
Non avendo Paolo disposto alcuna sostituzione e non operando la rappresentazione, opera l’accrescimento in favore di Mauro e Ginevra in parti uguali.