“Prestare acquiescenza” significa tenere una condotta passiva nei confronti di un’altrui volontà, accettando quindi gli effetti riverberantesi sulla propria sfera giuridica.
In sostanza il soggetto, che potenzialmente ha un rimedio messo a disposizione dal legislatore per “reagire” ad un atto che pregiudica i propri interessi, decide, invece, di rinunciare all’esercizio di tale diritto subendone le conseguenze.
L’acquiescenza al testamento implica l’accettazione da parte dei legittimari delle disposizioni testamentarie.
La quota di legittima (v. Quota di legittima) è la quota di patrimonio ereditario del de cuius che deve, per legge, andare a beneficio dei legittimari.
I legittimari (v. Legittimari) sono una particolare categoria di familiari (i più stretti), a favore delle quali la riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione; essi sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti.
Ad essi il legislatore riconosce una forma di tutela (v. Azione di riduzione), qualora il de cuius mediante testamento oppure, in mancanza di quest’ultimo, attraverso la successione prevista dalla legge, abbia devoluto loro una quota inferiore rispetto a quella prevista dalla legge.
Questa categoria di eredi (cd. legittimari) ha diritto ad una quota (cd. legittima) del patrimonio del de cuius e ciò è espressamente previsto dalla legge, tant’ è che la legittima è definita anche quota intangibile e la successione di tali quote viene definita “necessaria” (v. Successione necessaria).
Questi ultimi, una volta aperta la successione, possono rinunciare ad esercitare le proprie pretese verso altri eredi o terzi relativamente a lesioni di legittima concretizzatesi mediante testamento o con donazioni fatte in vita dal de cuius.
Con tale rinuncia i legittimari, lesi nei propri diritti, prestano il proprio definitivo benestare (acquiescenza) alla volontà del de cuius.
Con l’atto di acquiescenza il legittimario rinuncia all’esercizio di quelle azioni riconosciutegli dall’ordinamento a tutela della propria posizione privilegiata.
Infatti, così facendo, egli rinuncia definitivamente all’esercizio dell’azione di riduzione finalizzata ad integrare la quota di eredità ricevuta, quantitativamente inferiore a quella spettante per legge (cd. legittima).