In generale, l’actio interrogatoria, letteralmente “domanda di fissazione di un termine”, è l’azione diretta a far fissare dall’autorità giudiziaria un termine entro il quale l’avente diritto dichiari di voler approfittare o meno di una data situazione giuridica.
Uno degli esempi più rilevanti nel nostro ordinamento si ha in materia successoria.
La legge, infatti, prevede la fissazione del termine breve di prescrizione entro il quale il delato (v. Delazione) deve dichiarare se accetta o meno l’eredità (v. Eredità).
Con la morte del de cuius, l’apertura della successione e la delazione dell’eredità ci si trova in una sorta di fase preliminare e preparatoria in cui i chiamati non hanno ancora acquisito la piena qualità di eredi ma possono esercitare solo alcuni specifici poteri (v. Poteri del chiamato all’eredità) nonché il diritto di accettare (v. Diritto di accettare l’eredità) o rinunciare all’eredità (v. Rinuncia all’eredità).
Al fine di evitare il protrarsi troppo a lungo di una situazione di incertezza circa l’esito della successione, il legislatore ha delineato, pertanto, una serie di accorgimenti volti a limitare il protrarsi di questa fase.
Il diritto di accettare l’eredità deve, innanzitutto, essere esercitato entro dieci anni dalla morte del de cuius altrimenti si estingue per prescrizione (v. Accettazione dell’eredità).
Si tratta di un lasso di tempo piuttosto lungo. Per questo motivo, chiunque vi ha interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare.
La norma mette a disposizione di determinate categorie di soggetti la possibilità di esperire l’actio interrogatoria per chiedere al giudice la fissazione di un termine entro il quale il chiamato dovrà rendere la dichiarazione di accettazione o rinuncia.
L’inutile decorso del termine fissato in sede di actio interrogatoria determina il venir meno del diritto di accettare.
Il fondamento dell’actio interrogatoria è quella di garantire una maggiore certezza dei rapporti giuridici abbreviando, qualora i legittimati vi abbiano interesse, il termine decennale di prescrizione.
Sono legittimati attivi dell’actio interrogatoria:
- i chiamati ulteriori, ossia quei soggetti che saranno destinatari della delazione e quindi della concreta offerta dell’eredità solo in subordine ai chiamati attuali;
- i coeredi, nei cui confronti si verificherebbe l’accrescimento (v. Accrescimento) della quota ereditaria devoluta per legge o per testamento;
- il legittimario leso, che non potrà esercitare l’azione di riduzione (v. Azione di Riduzione) fin quando la lesione non diviene effettiva con l’accettazione dell’eredità;
- i legatari, i creditori del de cuius, i creditori del chiamato all’eredità, il beneficiario dell’onere apposto alla disposizione testamentaria;
- l’esecutore testamentario (v. Esecutore testamentario);
- il curatore dell’eredità giacente (v. Eredità giacente).
Destinatario dell’actio interrogatoria è “il chiamato” che deve rendere la dichiarazione.
É indubbio che debba intendersi il chiamato all’eredità che sia tale in virtù di una delazione attuale, e quindi sia già in condizione di accettare efficacemente l’eredità. Da questa premessa non possiamo che dedurre l’esclusione dell’esperibilità dell’azione nei confronti dell’istituito sotto condizione sospensiva e del nascituro.
Diversamente l’actio interrogatoria può essere proposta nei confronti di minori e incapaci per i quali opera un obbligo di accettazione nella sola forma con beneficio d’inventario.
Una volta che il giudice abbia fissato il termine la mancata dichiarazione ha come conseguenza che il chiamato perde il diritto di accettare l’eredità.
L’effetto della decadenza è quello di far estinguere il diritto di accettazione dell’eredità in maniera assoluta facendo venir meno anche la chiamata all’eredità.
Esempio
Paolo muore, avendo nominato eredi con testamento i due figli.
Chiamati ulteriori, che verrebbero alla successione laddove i due figli non volessero o potessero accettare l’eredità, sarebbero i fratelli di Paolo.
Il termine per accettare l’eredità è di 10 anni; pertanto i figli di Paolo potrebbero attendere fino all’ultimo momento per accettare o rinunciare. I fratelli di Paolo per non sottostare all’incertezza derivante dalla mancata espressione della volontà di accettare o rinunciare all’eredità dei figli di Paolo, propongono l’actio interrogatoria al fine di far fissare al giudice un termine entro il quale i medesimi si pronuncino.
In tal modo decorso il termine fissato dal giudice, i figli di Paolo perdono il diritto di accettare che diventa invece attuale nei confronti dei fratelli.
In conclusione
L’actio interrogatoria è un’azione volta ad accorciare i tempi per l’accettazione dell’eredità, al fine di evitare il prolungarsi della situazione di incertezza derivante dalla mancata accettazione o rinuncia alla medesima.