Accedi

Adempimento

Riferimenti normativi

Articoli 1181 e ss del Codice Civile

 

Inquadramento

L’adempimento è l’atto con cui il debitore esegue esattamente la prestazione che è oggetto della obbligazione, estinguendo così il rapporto obbligatorio.

L’adempimento è il mezzo normale di estinzione dell’obbligazione ed è l’atto con cui il debitore, eseguendo esattamente la prestazione dovuta si “libera” dal vincolo debitorio e soddisfa l’interesse del creditore.

 

Dal punto di vista funzionale, pertanto, l’adempimento opera come strumento di composizione tra diverse esigenze: da un lato l’interesse del debitore ad ottenere la liberazione e dall’altro la soddisfazione dell’interesse creditorio.

Il codice non fornisce una nozione di adempimento.

 


Spesso il codice civile utilizza indistintamente i termini “adempimento” e “pagamento”, anche se questa seconda espressione nel linguaggio comune è riferita alla sola obbligazione pecuniaria.
In alcuni casi, l’interesse all’adempimento sta anche in capo al debitore stesso (a volta, addirittura, egli ha il diritto di adempiere, oltre che l’obbligo).

 

Si pensi, ad esempio, al caso del cantante che abbia interesse ad eseguire lo spettacolo in quanto l’esecuzione della sua obbligazione gli comporta maggiore notorietà e quindi introiti.
Se il debitore non adempie l’obbligazione, in via sostitutiva egli è tenuto a corrispondere il risarcimento del danno.

 

Argomentando a contrario l’articolo 1218 c.c. si osserva che se il debitore è inadempiente quando non esegue esattamente la prestazione dovuta, sarà, al contrario, adempiente quando esegue la prestazione in modo esatto.

 

In conclusione

L’adempimento consiste nell’esatta esecuzione della prestazione. Da questa definizione discende che:

1) l’adempimento si inserisce nella fase fisiologica ed esecutiva del rapporto obbligatorio;

2) l’esatto adempimento libera il debitore e soddisfa il creditore;

3) adempimento ed inadempimento sono concetti simmetrici.

Corsi Correlati