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Adempimento del terzo

Riferimenti normativi

Articoli 1180 del Codice Civile

 

Inquadramento

L’adempimento del terzo si realizza quando un soggetto, estraneo al rapporto obbligatorio, pur sapendo di non essere tenuto, adempie spontaneamente un’obbligazione altrui.

Esso determina il soddisfacimento dell’interesse del creditore il quale riceve esattamente la prestazione cui aveva diritto nei confronti del debitore originario, ma non anche attuazione dell’obbligo: non si tratta, infatti, di un esatto adempimento in quanto questo è imperfetto dal punto di vista soggettivo, perché è effettuato da un soggetto diverso da quello che vi era originariamente tenuto.

 

Terzo è chi è del tutto estraneo al rapporto obbligatorio che viene adempiuto.

 

Il creditore può rifiutare l’adempimento del terzo in due casi:

1) quando ha interesse a che il debitore esegua personalmente la propria prestazione;

2)quando il debitore ha fatto opposizione, cioè quando l’adempimento del terzo è nocivo per il debitore, salvo che che l’opposizione del debitore non sia contraria a correttezza e buona fede, perché in tal caso non è ammessa.

Non si applica la disciplina relativa al pagamento fatto dall’incapace, perché il terzo deve essere capace.

Il terzo ha diritto alla quietanza perché tale diritto spetta a chi paga.

 

Modi di adempimento:

La prestazione effettuata dal terzo può essere identica a quella cui era tenuto il debitore.

Colui che adempie l’obbligo altrui esegue la stessa prestazione che costituiva specifico oggetto dell’obbligazione che gravava sul debitore.

 

Si ritiene anche che il terzo possa fare una prestazione in luogo dell’adempimento.

Quanto ai rapporti tra terzo debitore, bisogna distinguere due casi:

  • Esistenza di un rapporto sottostante: può trattarsi di mandato; di una liberalità (può esserci la volontà del terzo di fare una liberalità al debitore, per esempio il padre che paga il debito del figlio, ed in tal caso nulla sarà dovuto dal debitore al terzo); può  sussistere anche uno scopo solutorio (per esempio Tizio ha un mutuo e Caio si è obbligato a pagare le sue rate mediante un accollo interno; Tizio rimane titolare del mutuo ma Caio ogni mese paga le rate). In tal caso è previsto l’obbligo di rimborso.
  • Mancanza di rapporto sottostante: Il terzo adempie in assenza di alcun rapporto sottostante ed in tal caso ha diritto di regresso nei confronti del debitore in base all’azione di indebito arricchimento. È arricchimento senza causa.

Qualora non ricorrano rapporti interni il terzo può giovarsi della surrogazione (v. Surrogazione) nei diritti del creditore.

 

Esempio

Paolo acquista un immobile. Il prezzo viene pagato dal padre, mediante adempimento del terzo. A seconda del motivo per cui il padre paga il prezzo dell’immobile (e, quindi, a seconda che esista o meno un rapporto sottostante) vi sarà obbligo di rimborso.

Laddove esista un rapporto sottostante, l’obbligo di rimborso dipende dal tipo di rapporto: può trattarsi di liberalità, adempimento a scopo solutorio, mandato, ecc…

 

Giurisprudenza

L’art. 1180 c.c., secondo la Cassazione, ha la funzione di attribuire al pagamento effettuato dal terzo effetto solutorio dell’obbligazione anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce all’adempiente un titolo che gli consenta di agire nei confronti del debitore allo scopo di ripetere la somma versata, essendo necessario, a tal fine, che sia allegato e dimostrato il rapporto sottostante tra terzo e debitore. Ne consegue che, nel caso in cui sia escluso che tra questi esista un rapporto di mutuo (e, comunque, non sia dimostrata l’esistenza di qualsiasi altra causa a sostegno dell’azione) il giudice non può accogliere la domanda in virtù della mera considerazione che, nella specie, sia effettivamente dimostrato l’avvenuto pagamento, ad opera del terzo, del debito altrui.

 

L’adempimento del terzo può avere effetto liberatorio per il debitore se la prestazione sia regolarmente effettuata in modo conforme alla obbligazione del debitore, sicché, quando l’adempimento sia parziale, l’accettazione da parte del creditore non estingue il debito, ma semplicemente lo riduce non precludendo conseguentemente al creditore di agire contro il debitore per il pagamento della parte residua del credito.

L’art. 1180 c.c., per la Cassazione, nel prevedere che il creditore non può rifiutare l’adempimento offerto dal terzo se non abbia interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione, presuppone identità della prestazione offerta con quella da eseguire.

 

In conclusione

L’adempimento del terzo rappresenta un modo alternativo di adempimento delle obbligazioni  che, a seconda dell’esistenza e del tipo di rapporto sottostante può integrare una liberalità indiretta o un adempimento a scopo solutorio.

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