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Adozione

Riferimenti normativi

Legge 4 maggio 1983, n. 184;

Legge 5 giugno 1967 n. 431

Articoli 291 e ss. e 567 del Codice Civile

 

Con riferimento alla posizione dei figli, giova preliminarmente sottolineare che i figli sono, oggi, semplicemente, i figli, senza più alcuna distinzione.

Tra i figli, rientrano – a seguito del decreto di adozione – anche i figli adottivi, adottati con adozione c.d. “legittimante”.

 

Il sistema delle adozioni ha subito una radicale riforma con la Legge 4 maggio 1983, n. 184, che ha distinto l’adozione di minorenni dall’adozione “ordinaria” del maggiorenne.

 

Il nostro ordinamento contempla, infatti, oggi, due tipologie di adozione:

l’adozione di maggiore di età (v. Adozione di maggiorenne) e l’adozione c.d. “legittimante” (v. Adozione legittimante).

Con l’adozione legittimante il minore adottato diventa figlio “legittimo”, rectius,  a tutti gli effetti, dei genitori adottivi.

 

Essa produce una serie di effetti giuridici. In primo luogo, la sostituzione del proprio cognome con quello dei genitori adottivi e la trasmissione di quest’ultimo alle generazioni future; in secondo l’acquisizione dello stato di parentela con i parenti dei genitori adottivi; infine, l’interruzione di ogni legame giuridico e rapporto con la famiglia biologica, salvo che per i divieti matrimoniali.

 

Con l’adozione di maggiore di età, invece, l’adottato mantiene il proprio cognome d’origine, che viene postposto a quello dei genitori adottivi. Esso diventa erede dei genitori adottivi, ma non stabilisce legami di parentela con gli altri componenti della famiglia adottiva; mantiene alcuni obblighi nei confronti della propria famiglia d’origine.

Con specifico riferimento alle leggi in tema di adozione di minori e ai loro effetti sul piano successorio, fa da spartiacque la legge del 1967.

 

I rapporti successori dell’adottato con la famiglia di origine si distinguono a seconda che si tratti di adozione avvenuta prima della legge del 1967 o  successivamente ad essa.

In particolare, per le adozioni anteriori al 1967, l’adottato mantiene lo status di figlio con i genitori biologici; ciò in quanto l’adozione può essere regolata solo ed esclusivamente dalle norme del Codice Civile allora vigenti e non dalla attuale legge sulla adozione legittimante. Legge – quest’ultima – che esclude i diritti successori dell’adottato nei riguardi della famiglia biologica, in quanto lo parifica in tutto e per tutto a un figlio naturalmente nato in costanza di matrimonio.

 

Essa, inoltre, non ha efficacia retroattiva: dunque non è applicabile alle adozioni avvenute prima della sua entrata in vigore.

Al contrario, per le adozioni successive alla legge del 1967, vi è la cessazione di tutti i rapporti giuridici con la famiglia di origine, salvo i vincoli matrimoniali.

 

Questo implica che la nuova famiglia diviene l’unica famiglia del minore, e cessa ogni rapporto (anche di tipo successorio) con la famiglia d’origine.

Con riferimento, invece, all’adozione di maggiore d’età  l’adottato mantiene il rapporto giuridico (anche di tipo ereditario) con la famiglia biologica, oltre a quello con la famiglia  degli adottanti, rispetto ai familiari dei quali non sorge al diritto successorio.

 

L’articolo 567 del Codice Civile, infatti, con riferimento all’adozione di maggiore di età, prevede una completa equiparazione dei figli legittimati ed adottivi ai figli. 

Viene disposto, tuttavia, che i figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti.

Tale regola, attualmente, vale per l’adozione dei maggiori di età, a fini ereditari.

 

Tanto premesso, secondo la legge 184 del 1983, per l’adozione legittimante non trova applicazione il comma secondo dell’articolo 567 del codice civile, norma applicabile soltanto alle adozioni ordinarie dei maggiorenni, a soli fini ereditari.

 

Esempio

Paolo adotta Michele di 5 anni.  Successivamente  procrea un altro figlio, Mario, naturalmente.

Nell’ultima fase della sua vita adotta la trentenne Irina. All’apertura della successione saranno eredi di Paolo, senza alcuna distinzione, Michele, Mario Irina.

 

Giurisprudenza

La Cassazione si è recentemente pronunciata in tema di autorizzazione all’adozione speciale da parte di adottante single.

L’adozione speciale può essere autorizzata, secondo la Suprema Corte, anche se l’adottante è single, se la differenza di età tra adottante e adottato supera i 45 anni e se i genitori biologici non hanno dato il loro consenso all’adozione. La Cassazione applica in tal modo l’articolo 44 della legge 184/1983 che disciplina l’adozione in casi particolari.

In conclusione

L’adozione è il fenomeno giuridico in virtù del quale si instaura un rapporto di parentela, nello specifico di discendenza, tra soggetti non legati da un vincolo di sangue.

 Si distingue adozione di minorenne, definita legittimante,  adozione di maggiorenne.  Quest’ultima vale solo ai fini successori, instaurandosi un rapporto di parentela solo con l’adottante (e non con la famiglia di costui) e mantenendo l’adottato il proprio cognome cui si aggiunge quello del adottante.

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