Riferimenti normativi
Legge. 184/1983
D.Lgs. 154/2013
Legge n. 173/2015
L’adozione di minorenni è lo strumento volto a dare una nuova famiglia al minore cui manchi in via definitiva il sostegno da parte della famiglia di origine.
Con riferimento all’adozione di minorenni si distingue tra:
- adozione legittimante: fa venire meno ogni legame tra la famiglia di origine ed il minore. Il minore diventa a tutti gli effetti come figlio nato nel matrimonio di genitori adottivi;
- adozione particolare: è prevista solo in determinati casi indicati dalla legge, nei quali non si può ricorrere all’adozione legittimamente. Non viene meno il legame tra il minore e la famiglia di origine (v. Adozioni particolari).
Il minore acquista la posizione di figlio adottivo dell’adottante;
- adozione internazionale: è l’adozione legittimante di minore straniero da parte di genitori italiani o stranieri residenti in Italia o di minore italiano da parte di italiani residenti all’estero.
I presupposti dell’adozione legittimante sono:
- lo stato di abbandono del minore, ovvero la condizione che il minore sia privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o da parte dei parenti entro il quarto grado;
- la dichiarazione di adottabilità, ovvero, la dichiarazione emessa dal Tribunale per i minorenni che attesti che il minore si trovi in stato di adottabilità, stante la sussistenza dello stato di abbandono;
- la presenza dei requisiti richiesti dalla legge per gli adottanti, ovvero, in particolare:
- i coniugi devono essere uniti in matrimonio da almeno tre anni e tra loro non deve sussistere e non deve aver avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto (tale requisito di stabilità è riconosciuto tale dalla legge anche quando i coniugi siano sposati da meno di tre anni ma abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni);
- l’età degli adottanti deve superare di almeno 18 e di non più di 45 anni l’età dell’adottando (in taluni casi è consentita una deroga);
- i coniugi devono risultare affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.
Le deroghe alla differenza di età sono ammesse:
- se il tribunale accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore;
- se il limite dei 45 anni sia superato da uno solo dei coniugi nella misura non superiore a 10 anni;
- se gli adottanti siano genitori di figli nati fuori dal matrimonio o adottivi dei quali almeno uno sia minorenne;
- se l’adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi coniugi adottato.
Il minore cui manchi l’assistenza morale e materiale da parte dei genitori o da parte dei parenti entro il quarto grado, è dichiarato in stato di abbandono, anche se si trovi presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero sia in affidamento familiare temporaneo.
Ciò purché la mancanza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio: in tali casi non si ricorre all’adozione, ma all’affidamento temporaneo.
Chiunque ha la facoltà di segnalare all’autorità pubblica situazioni di abbandono di un minore di età.
I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità (es. gli assistenti sociali, gli istituti di assistenza pubblica) devono riferire al più presto al Procuratore della Repubblica (è il soggetto istituzionale preposto alla cura degli interessi del minore) presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.
Chi, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l’accoglienza si protragga per oltre 6 mesi, deve, trascorso tale termine, darne segnalazione al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
Nello stesso termine, i genitori che affidano per più di 6 mesi il figlio minore a soggetto diverso da un parente entro il quarto grado devono darne segnalazione al tribunale per i minorenni. L’omissione può comportare la decadenza dalla responsabilita genitoriale e l’apertura della procedura di adottabilità.