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Adozione (Effetti)

Riferimenti normativi

Legge n. 184/1983

D.Lgs. n. 154/2013

Legge n. 173/2015

 

Gli effetti dell’adozione si producono dal momento in cui sono trascorsi i termini per impugnare la sentenza senza che vi sia provveduto e, dunque, quando la sentenza sia divenuta definitiva (non più impugnabile). 

Con l’adozione:

  • l’adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti, con conseguente instaurazione del rapporto di parentela con le famiglie di origine degli adottanti ed acquisizione dei diritti successori.
  • assume e trasmette il cognome del padre adottivo;
  • assume il cognome della famiglia della madre adottiva se l’adozione viene disposta a favore della moglie separata;
  • cessano i rapporti dell’adottato con la famiglia d’origine, salvi i divieti matrimoniali;
  • qualunque attestazione di stato civile (es. certificato di nascita, certificato di matrimonio) riferita all’adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l’esclusione a qualsiasi riferimento di paternità o maternità del minore;
  • l’ufficiale di stato civile, l’ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficiale, debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificati, estratti e copie dai quali possa risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell’autorità giudiziaria;
  • le informazioni concernenti l’identità dei genitori biologici (coloro che hanno messo al mondo il figlio) possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la responsabilità genitoriale dei genitori, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistano gravi e comprovati motivi;
  • l’adottato può, raggiunta l’età di 25 anni, accedere ad informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici;
  • l’adottato può, raggiunta la maggiore età, accedere ad informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici, solo se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica, previa istanza presentata al tribunale per i minorenni.

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