Riferimenti normativi
Legge n. 184/1983
D.Lgs. n. 154/2013
Legge n. 173/2015
Disciplina
La coppia di coniugi che intenda adottare un minore deve presentare domanda presso il tribunale per i minorenni.
La domanda di adozione, invero, si sostanzia in una dichiarazione di disponibilità ad adottare un bambino abbandonato dai propri genitori e dichiarato adottabile dal tribunale, specificando anche se vi è la disponibilità ad adottare più fratelli o minori handicappati.
Va presentata in carta semplice, accompagnata da alcuni documenti tra i quali:
- certificato di nascita dei richiedenti;
- stato di famiglia;
- dichiarazione di assenso all’adozione da parte dei genitori dei coniugi o in caso di decesso, il certificato di morte;
- certificato del medico di base che attesti la buona salute di entrambi i coniugi;
- modello 101 (certificazione dei redditi di lavoro che rilascia il datore di lavoro al lavoratore) o dichiarazione dei redditi o busta paga;
- certificato del Casellario giudiziale dei richiedenti;
- dichiarazione che attesti lo stato di non separazione dei coniugi;
- alcuni esami clinici (per attestare la buona salute complessiva dei futuri genitori);
- certificazione di sana costituzione psicofisica accertata da struttura pubblica, da cui risulti l’esclusione di affezioni TBC, veneree, cardiovascolari ed HIV.
Una coppia può presentare più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purché ne dia comunicazione a tutti i tribunali.
La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata.
Il tribunale per i minorenni, una volta ricevuta la domanda della coppia dà avvio alle indagini da concludersi entro 120 giorni (prorogabili sino ad altri 120 giorni) con l’aiuto dei servizi socio – assistenziali per verificare:
- la sussistenza dei requisiti di età;
- la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare dei richiedenti, i loro motivi;
- la possibilità di dare precedenza alla adozione di minori di età superiore ai 5 anni o con handicap;
- la sussistenza dei requisiti di stabilità del rapporto tra i coniugi;
Il tribunale, inoltre:
- sceglie, in base alle indagini effettuate, tra le coppie che hanno presentato domanda, la coppia maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore;
- dispone l’audizione del pubblico ministero, degli ascendenti (i genitori) dei richiedenti, del minore che ha compiuto i 12 anni e anche del minore di età, in considerazione della sua capacità di discernimento;
- dispone l’affidamento preadottivo alla coppia prescelta, determinando le modalità dell’affidamento con ordinanza, acquisendo il consenso del minore di 14 anni per la coppia prescelta;
- comunica l’ordinanza al pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore;
- vigila sul buon andamento dell’affidamento preadottivo, avvalendosi del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali, e adottando i provvedimenti che si rendano necessari in caso di difficoltà nel rapporto di convivenza tra gli affidatari ed il minore;
- decorso un anno dall’affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che ha compiuto i 12 anni e anche il minore di età, in considerazione della sua capacità di discernimento, il pubblico ministero, il tutore, coloro che abbiano svolto attività di vigilanza e sostegno (assistenti sociali e psicologi) e i figli dei coniugi adottanti, se maggiori di 12 anni, provvede con sentenza decidendo di fare luogo o non fare luogo alla adozione. In caso di adozione, il minore che abbia compiuto gli anni 14 deve dare il suo espresso consenso nei confronti della coppia prescelta; e tutto ciò anche nel caso in cui, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile e sussistano i requisiti previsti per l’adozione e la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare;
La sentenza viene notificata al pubblico ministero, agli adottanti, e al tutore del minorenne, i quali possono proporre impugnazione dinanzi alla sezione per i minorenni della Corte di Appello (secondo grado di giudizio) entro 30 giorni dalla notifica. La Corte di Appello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento, pronuncia sentenza che viene notificata alle parti le quali possono proporre ricorso entro 30 giorni alla Corte di Cassazione (terzo ed ultimo grado di giudizio), solo in un caso specifico previsto dalla legge, ovvero in caso di violazione o falsa applicazione di norme di diritto (v. Adozione Effetti).
Giurisprudenza
La Cassazione sottolinea come la legge attribuisca carattere prioritario all’esigenza del minore di vivere nella famiglia di origine. Della medesima esigenza è consentito il sacrificio solo in presenza di una situazione di carenza di cure materiali e morali, da parte dei genitori e degli stretti congiunti, e a prescindere dall’imputabilità a costoro di detta situazione, tale da pregiudicare in modo grave e non transeunte lo sviluppo e l’equilibrio psicofisico del minore stesso.
La presenza di significativi rapporti con il minore – accompagnati dalle relazioni psicologiche e affettive che normalmente caratterizzano un così stretto legame di parentela – da parte di una parente (nella specie la nonna), quale figura sostitutiva della madre, costituiscono, secondo la Suprema Corte, il presupposto giuridico per escludere lo stato di abbandono, e, quindi, la dichiarazione di adottabilità.
La Corte, infine, ha statuito che l’accertamento dello stato di abbandono del minore non può essere rimesso a una valutazione astratta compiuta in assenza di qualsivoglia riscontro obiettivo circa la scarsa idoneità della famiglia di origine a fornire in futuro al minore le cure necessarie per il suo sano sviluppo; la valutazione deve, invece, necessariamente basarsi su di una reale, obiettiva situazione esistente in atto, nella quale soltanto vanno individuate, e rigorosamente accertate e provate, le gravi ragioni che, impedendo al nucleo familiare di origine di garantire una normale crescita, e adeguati riferimenti educativi, al minore, ne giustifichino la sottrazione allo stesso nucleo.