Riferimenti normativi
Legge n. 184/1983
D.Lgs. n. 154/2013
Legge n. 173/2015
Disciplina
Quanto al procedimento di dichiarazione di adottabilità, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l’adottabilità di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria che risultano in situazione di abbandono, specificandone i motivi.
Il Presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, appena ricevuto il ricorso, apre un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore e dispone, se necessario, ulteriori accertamenti tramite i servizi sociali o gli organi di pubblica sicurezza, ed avverte i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore.
Laddove dagli accertamenti risultino deceduti i genitori del minore e non risultino esistenti parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore, il tribunale per i minorenni procede immediatamente a dichiarare lo stato di adottabilità, salvo che non vi sia richiesta di sospensione della procedura da parte di chi, affermando di essere uno dei genitori, chieda termine per provvedere al riconoscimento (il genitore riconosce come suo figlio il minore) (v. Riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio).
Il procedimento non potrà essere sospeso per più di due mesi, salvo che il presunto genitore debba ancora compiere i 16 anni, in tal caso la sospensione potrà essere protratta fino a due mesi dopo il raggiungimento di tale età.
Il genitore autorizzato al riconoscimento prima del compimento del sedicesimo anno, può chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi dopo l’autorizzazione.
Se nei termini viene effettuato il riconoscimento e non sussiste abbandono morale e materiale, viene dichiarata chiusa la procedura di adottabilità, altrimenti viene pronunciato lo stato di adottabilità.
Fuori dal caso precedente, a conclusione delle indagini e di tutti gli accertamenti previsti dalla legge, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato con sentenza da parte del tribunale per i minorenni, previa audizione dei seguenti soggetti:
- il Pubblico ministero;
- il rappresentante dell’istituto di assistenza pubblica o privata o della comunità di tipo familiare presso cui il minore è collocato o la persona da cui egli è affidato;
- il tutore, ove esista;
- il minore che ha compiuto 12 anni e anche il minore di età, in considerazione della sua capacità di discernimento.
Lo stato di adottabilità viene dichiarato quando:
- i genitori ed i parenti convocati non si sono presentati senza giustificato motivo;
- l’audizione dei genitori o dei parenti ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la loro non disponibilità a modificare la situazione;
- durante il procedimento non siano adempiute la prescrizioni impartite per responsabilità dei genitori ovvero è provata l’irrecuperabilità delle capacità genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole.
Lo stato di adottabilità non viene dichiarato quando il tribunale ritenga che non sussistano i presupposti e, pertanto, dichiara che non vi è luogo a provvedere.
La sentenza che dichiara lo stato di adottabilità va notificata al Pubblico ministero, ai genitori, ai parenti entro il quarto grado, al tutore e al curatore speciale e può essere impugnata (ossia richiesta una sorta di rivisitazione della prima pronuncia) davanti alla Corte di Appello (il secondo grado di giudizio), sezione per i minorenni, da queste stesse parti entro 30 giorni dalla notificazione.
Con la pronuncia dello stato di adottabilità:
- viene sospesa la responsabilità genitoriale dei genitori;
- il giudice nomina un tutore al minore, stante l’intercorsa sospensione della responsabilità genitoriale dei genitori.
Lo stato di adottabilità cessa:
- per adozione;
- per il raggiungimento della maggiore età dell’adottando;
- se viene meno lo stato di abbandono e non si è già provveduto all’affidamento preadottivo.
Giurisprudenza
Per escludere lo stato di abbandono di un minore, ai fini della dichiarazione di adottabilità, secondo la giurisprudenza più recente, il giudice deve accertare la capacità dei genitori di accudire e prendersi cura del figlio o di recuperare siffatte competenze entro tempi compatibili con la necessità del minore di uno stabile contesto familiare, nell’ambito del rapporto di collaborazione con i Servizi Sociali e secondo una chiara progettualità genitoriale, finalizzata al rientro del minore in famiglia. L’esistenza di una relazione affettiva tra genitore e figlio non può sopperire alla riscontrata incapacità o a un suo recupero in tempi adeguati.