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Adozioni particolari

Riferimenti normativi

Legge n 184/1983

 

Disciplina

I minori non dichiarati adottabili possono essere tuttavia adottati, in base all’art. 44 della Legge sull’adozione, quando ricorre una delle seguenti condizioni:


a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo anche maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge;
c) quando il minore sia handicappato e orfano di entrambi i genitori;
d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo

 

Nei casi previsti alle lettere a), c) e d) l’adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche ai single.

Se invece l’adottante è coniugato e non separato, l’adozione può essere disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.

 

Requisiti per adozioni particolari:

  • nei casi di cui alle lettere a) e d) l’età dell’adottante deve superare di almeno 18 anni quella dell’adottando; tale differenza di età non è richiesta nei casi, di cui alle lettere b) e c);
  • il consenso dell’adottante;
  • il consenso dell’adottando che abbia compiuto i 14 anni, se ha compiuto gli anni 12 deve essere sentito, se ha un’età inferiore a 12 anni deve essere sentito in ragione della sua capacità di discernimento;
  • deve essere sentito il legale rappresentante (ad esempio il tutore, ovvero colui che cura gli interessi del minore) del minore di 14 anni o di età superiore se handicappato o non capace di esprimere il proprio consenso;
  • è necessario l’assenso dei genitori e del coniuge dell’adottando (se negato, ma ritenuto dal Tribunale ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, l’adozione può essere lo stesso pronunciata, salvo che l’assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la la responsabilità genitoriale o dal coniuge, se convivente, dell’adottando).

 

L’adozione in casi particolari produce effetti diversi e più limitati rispetto a quelli di un’adozione legittimante in particolare, per il minore:

  • il minore acquista lo stato di figlio adottivo dell’adottante;
  • conserva i diritti/doveri verso la famiglia di origine; i genitori biologici però perdono la responsabilità genitoriale sul minore;
  • antepone al proprio cognome quello della famiglia adottiva;
  • non acquista alcun legame di parentela rispetto ali familiari dell’adottante, ma nascono gli impedimenti matrimoniali;
  • l’adottato ha nei confronti dell’adottante i medesimi diritti successori del figlio nato in costanza di matrimonio.

 

Per l’adottante, invece:

  • l’adottante non ha alcun diritto sulla successione del figlio adottivo;
  • l’adottante ha il dovere di mantenere, istruire ed educare l’adottato, esercita su di lui la la responsabilità genitoriale e amministra i suoi beni, di cui non ha l’usufrutto legale (ossia l’uso e il godimento di un bene altrui), ma può impiegare le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore con l’obbligo di investire l’eccedenza in modo fruttifero; è tenuto a fare l’inventario dei beni che amministra e trasmettere l’elenco al Giudice entro trenta giorni dalla data della comunicazione della sentenza di adozione.

 

Per entrambi:

  • l’adottante e l’adottato sono tenuti reciprocamente a somministrarsi gli alimenti nei casi previsti dalla legge.

 

Il rapporto adottivo può estinguersi e l’adozione è soggetta a revoca pronunciata dal Tribunale nei seguenti casi:

  •  per indegnità dell’adottato;
  • per indegnità dell’adottante;
  • per violazione dei doveri che incombono sugli adottanti.

 

Giurisprudenza

La giurisprudenza ha affermato che l’adozione in casi particolari di cui alla legge n. 184/1983, art. 44, comma 1, lett. d), a differenza di quella c.d. piena o legittimante: a) è volta a proteggere legami affettivi e relazionali preesistenti, instaurando vincoli giuridici tra il minore e chi di lui si occupa, a tutela dell’interesse del minore stesso ad una idonea collocazione familiare; b) è consentita anche a chi non è coniugato od alla persona singola; c) pertanto non presuppone una situazione di abbandono dell’adottando, ma solo l’impossibilità, di fatto o di diritto, dell’affidamento preadottivo.

L’art. 44, comma 1, lett. d) legge n. 184/1983, comprende sia l’ipotesi di impossibilità di fatto di affidamento preadottivo, allorché il minore è stato dichiarato adottabile, ma non è stata reperita una coppia adottante per giungere all’adozione piena, sia l’impossibilità giuridica, sussistente allorché difetti lo stato di abbandono perché il minore gode già di vincoli idonei a garantirgli un ambiente adatto alla sua crescita.

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