Riferimenti normativi
Articoli 793 e ss. del Codice della Navigazione
Inquadramento
Macchina atta al trasporto per aria di persone o cose da un luogo ad un altro.
Sono qualificati aeromobili di Stato quelli militari e quelli, di proprietà statale, destinati esclusivamente alla polizia, alla dogana, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla posta e ad altri servizi di stato.
Tutti gli altri aeromobili, di proprietà pubblica o privata, sono qualificati come aeromobili privati ed assoggettati alle disposizioni del codice della navigazione, in base alle quali vengono ricondotti alla categoria dei beni mobili iscritti in pubblici registri.
In relazione al loro impiego, gli aeromobili privati si distinguono in aeromobili da trasporto pubblico, destinati a trasportare persone o cose, aeromobili da lavoro aereo, destinati a scopi industriali e commerciali ed aeromobili da turismo, destinati a scopi diversi da quelli indicati.
Il Codice della Navigazione stabilisce che gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali sull’aeromobile o su quote di esso, come passaggi di proprietà, trasferimento di quote, successione etc., devono essere resi pubblici mediante trascrizione nel Registro Aeronautico Nazionale e nel Registro delle Costruzioni.
Per passaggi di proprietà o trasferimento di quote la documentazione da presentare è:
- Modulo PP sottoscritto dall’acquirente.
- fotocopia del documento di identità di chi sottoscrive il modulo e le note di trascrizione;
- originale o copia conforme del contratto di compravendita; le firme sia del venditore che dell’acquirente, devono essere autenticate presso un notaio, presso un Ufficio Comunale o uno STA; l’atto, se formato in Italia, deve essere registrato presso un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. L’atto formato all’estero deve rispondere ai requisiti previsti dalla legge Italiana:
– se in lingua straniera, deve essere tradotto con traduzione asseverata (cioè giurata, all’estero presso l’Ambasciata o il Consolato Italiano, in Italia davanti a un Funzionario del Tribunale a ciò preposto);
– l’atto estero deve essere legalizzato e le firme di tutti i soggetti che lo stipulano (compreso l’acquirente) devono essere autenticate. La legalizzazione con autentica di firme dell’atto estero viene effettuata dall’Ambasciata o il Consolato Italiano oppure, per gli Stati che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja, dai Funzionari preposti dallo Stato estero a convalidare a livello internazionale l’atto (il termine “apostille” identifica questa convalida), oppure dai notai locali, senza ulteriori formalità, esclusivamente per atti da far valere fra gli Stati che hanno aderito alla Convenzione di Bruxelles (Italia, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Irlanda, Lettonia). - n. 2 note di trascrizione firmate entrambe in originale;
- originale del Certificato di Immatricolazione, se l’a/m è immatricolato;
- evidenza dell’avvenuto pagamento;
per le Società:
- solo in caso di presentazione di scrittura privata di compravendita autenticata in Comune o presso uno STA, documento che attesti l’autorizzazione a vendere e ad acquistare ed il potere di firma attribuito dalla Società alla persona fisica che sottoscrive l’atto;
- certificato camerale del nuovo proprietario rilasciato negli ultimi tre mesi oppure Statuto e atto costitutivo.
Per intestare agli eredi un aeromobile, in caso di morte del proprietario, la documentazione da presentare è:
- Modulo PP-succ compilato e sottoscritto da tutti gli eredi;
- fotocopia del documento di identità di tutti gli eredi;
- certificato di morte;
- in caso di successione legittima, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante la situazione degli eredi legittimi del defunto per uso successione;
- copia del testamento, se esistente;
- copia autentica dell’atto di rinuncia all’eredità, se esistente;
- n. 2 note di trascrizione successione, firmate entrambe in originale;
- originale del Certificato di Immatricolazione dell’aeromobile;
- evidenza dell’avvenuto pagamento.