Accedi

Affidamento fiduciario (Contratto)

Riferimenti normativi

l. n. 112/2016

 

L’affidamento fiduciario è stato inserito nel nostro ordinamento con la legge n. 112/2016 c.d. “dopo di noi”.

Tale legge è nata per dare sostegno alle persone con gravi disabilità, e per favorirne il benessere, inclusione sociale e l’autonomia specialmente nel momento in cui sono rimasti privi del sostegno dei genitori.

 

Esso rappresenta, unitamente al trust, al vincolo di destinazione ed all’assistenza sanitaria, un fondamentale strumento cui ricorrere per tutelare il futuro di un caro con disabilità una volta che nessuno si potrà più prendere cura di lui.

 

L’affidamento fiduciario è un contratto tramite il quale l’affidante concorda con un altro soggetto (affidatario fiduciario) di affidargli un numero di beni da destinare a vantaggio di uno o più soggetti (beneficiari).

 

L’affidatario fiduciario dovrà assumersi l’impegno di attuare il programma precedentemente stabilito dall’affidante e di amministrare conseguentemente i beni affidati.

 

Una volta che è stato portato a termine il programma, i soggetti beneficiari cui saranno stati  destinati i beni ricevono quest’ultimi liberi da vincoli.

Ciò in quanto il contratto di affidamento pone dei vincoli, non sul bene bensì sul programma, questo comporta che l’affidatario avrà ampia discrezionalità nell’amministrare e gestire il patrimonio affidategli.

 

Il contratto di affidamento fiduciario è un contratto inter vivos (tra vivi), atipico e di durata molto lunga, che ha per oggetto il trasferimento di beni mobili o immobili.

Tale contratto contempla anche la possibilità di modificare i beni da destinare al programma anche dando la possibilità di inserirne di nuovi non previsti dall’atto del contratto.

 

Il diritto che riceverà l’affidante, ossia il soggetto cui sono stati affidati i beni da amministrare, sarà di temporanea proprietà sui beni oggetto del programma.

Lo scopo perseguito con l’affidamento fiduciario deve risultare “meritevole di tutela”.

La forma del contratto di affidamento fiduciario non è specifica ma deve essere necessariamente un atto scritto con data certa, questo ai fini della certezza dell’opponibilità del vincolo.

 

Se i beni da trasferire sono beni immobili o beni mobili registrati occorre trascriverli per evitare aggressioni future di creditori personali.

Per quanto riguarda i beneficiari possono essere persone fisiche o giuridiche già stabiliti nel contratto o ancora da individuare.

 

Una ulteriore distinzione è tra “beneficiari delle utilità” ai quali vengono attribuiti tutti i vantaggi derivanti dai beni affidati e “beneficiari dei beni affidati”, i quali al completamento del programma di destinazione riceveranno il trasferimento dei beni affidati nel corso o al termine dell’affidamento.

La legge “Dopo di noi”, stabilisce anche che con l’affidamento fiduciario si vengono a creare dei fondi speciali: tali fondi sono vincolati, ciò significa che i beni affidati al soggetto affidatario rimangono separati dal suo patrimonio personale.

 

Questo implica che in caso di morte dell’affidatario tali beni non entreranno in successione ma costituiranno patrimonio separato (v. Segregazione patrimoniale).

L’affidatario potrà decidere di rinunciare all’affidamento o essere revocato dall’affidante per qualsiasi motivo valido, di conseguenza si procederà alla nomina di un nuovo affidatario senza che il contratto venga interrotto.

 

Invece in caso di morte dell’affidante, il contratto di affidamento proseguirà secondo quanto viene stabilito nel programma.

I beni, che siano presenti o futuri, affidati sono beni “isolati” dal patrimonio: ciò comporta che i creditori personali non possono aggredire quei beni inseriti nel programma destinati ai beneficiari.

 

Questo a meno che la causa dei crediti non attenga al programma di destinazione; in questo ultimo caso per le obbligazioni contratte dall’affidatario nella gestione del programma i creditori possono rivalersi sul patrimonio dell’affidato, ma non sul suo patrimonio personale.

Anche se l’affidatario ha ampia libertà di gestione del programma, questo non implica che non abbia comunque dei criteri da rispettare, ossia quelli di buona fede, diligenza del buon padre di famiglia e correttezza.

 

Nel caso di cattiva gestione l’affidante può revocare l’affidatario, ma la nuova nomina, non comprenderà l’interruzione del contratto, perché un eventuale annullamento comprometterebbe le finalità dell’affidamento fiduciario e soprattutto graverebbe sugli interessi tutelati.

 

Ma nel caso in cui per l’affidatario sia troppo oneroso portare a termine il programma affidategli non potrà chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità; potrà però o rinunciare all’incarico a favore di un altro affidatario o chiedere un compenso, anche se quest’ultimo non era previsto nel contratto stipulato.

Tutto ciò perché i contratti di affidamento fiduciario si basano sul principio dell’autotutela: questo significa che difronte a una mala gestione o a un comportamento illecito dell’affidatario, quest’ultimo potrà essere semplicemente sostituito con un soggetto che sappia rispettare le direttive stabilite nel programma.

 

Sempre in caso di cattiva gestione, i beneficiari potranno invece agire direttamente sull’affidatario richiedendo il risarcimento dei danni.

Sono, dunque, molti i vantaggi che può comportare il contratto in questione, tra questi: l’elasticità della gestione dà sicuramente una possibilità di gestione semplificata.

 

Inoltre, il contratto di affidamento fiduciario, come detto, determina una segregazione patrimoniale, perché “isola” determinati beni così da destinarli esclusivamente all’attuazione del programma senza limitazioni.

Il contratto di affidamento fiduciario ha una ulteriore particolarità, quella di non interrompersi o sciogliersi per i motivi di sopra già elencati.

 

La non interruzione contrattuale comporta che i beni verranno in qualsiasi caso destinati al beneficiario e che quest’ultimo non resterà, anche in caso di temporanea assenza di un affidatario, senza cure o aiuti di tipo finanziario.

Corsi Correlati